opencaselaw.ch

52.2016.283

Revoca di un permesso di domicilio

Ticino · 2019-03-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100 ). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100 ) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm ), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede ( art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).

2.   Secondo l 'art. 63 cpv. 2 LStrI - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi applicabile nella presente fattispecie (vedasi art. 126 LStrI) -, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come nel caso del qui ricorrente - può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (se egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata) oppure quelle dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI (se egli ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno , a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata ( DTF 137 II 297 consid. 3; 135 II 377 consid. 4.2 ). In relazione con l 'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, l ' art. 80 cpv. 1 dell'o rdinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018 (ovvero ancora al momento della decisione impugnata), precisa che v i è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.   3.1. Durante il suo soggiorno RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali, nei termini esposti in narrativa. Va poi osservato che con decisione del 9 novembre 2016 la Giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena ha ordinato il collocamento di RI 1 in sezione aperta del carcere, dopo che l'interessato non aveva dato seguito all'accordo di pagamento rateale delle multe e delle pene pecuniarie inflittegli con i decreti di accusa del 20 febbraio 2013 e del 24 giugno 2013 nonché del 24 febbraio 2014 cosicché le stesse, per un totale di fr. 17'100.–, sono state commutate in complessivi 243 giorni di pena detentiva sostitutiva. 3.2. Da quanto precede risulta che almeno dal 1998 la presenza del ricorrente nel nostro Paese è caratterizzata da numerose azioni delittuose, sfociate in ben 10 condanne penali. Ciò che colpisce è la lunga catena di infrazioni per avere circolato senza licenza di condurre, a volte anche in maniera ripetuta, cagionando in tal modo un serio pericolo per la sicurezza altrui. Riprovevoli sono pure i reati di furto e danneggiamento, anch'essi perpetrati a volte in maniera ripetuta, che toccano un bene giuridico fondamentale della nostra società come il patrimonio. In particolare, il 20 ottobre 2013 egli ha sottratto in correità con un'altra persona ben 700 kg di cavi in rame dal valore complessivo di fr. 1'050.–. Egli ha poi commesso dei reati in un altro settore sensibile del nostro ordine pubblico come quello della libertà personale (violazione di domicilio). Senza dimenticare poi che ha infranto la normativa in materia di AVS per avere omesso dal febbraio 2012 e dall'ottobre 2012, in qualità di titolare di un ristorante, di riversare alla cassa di compensazione __________ nonché per avere impiegato nel corso del 2011, a profitto proprio o di un terzo, le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD. 3.3. Certo, come fa notare il ricorrente le condanne a suo carico sono inferiori a un anno di pena detentiva, di modo che non sono date le condizioni per la revoca del permesso di domicilio previste all'art. 63 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (condanna a una pena detentiva di lunga durata). D'altra parte, però, le condanne a suo carico (neppure lontane nel tempo) dimostrano come l'insorgente non voglia o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e sia attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, di modo che adempie l'altra ipotesi di revoca del permesso di domicilio, ovvero quella prevista all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI. Come ha già sancito il Tribunale federale, se, da una parte, una persona viola in maniera grave l'ordine e la sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica nonché psichica e sessuale, dall'altra, anche le violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere definite "gravemente" lesive (DTF 137 II 297 consid. 3; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.1 e 3.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie. In effetti, le precedenti condanne come pure la sospensione condizionale di alcune delle pene inflittegli, la fiducia ripostagli dalle autorità penali, la presenza di sua moglie e di suo figlio, nonché il fatto di essere già stato più volte ammonito con l'avvertenza delle conseguenze in caso di ulteriori condanne o di comportamento scorretto, non lo hanno dissuaso dal cadere nuovamente nell'illecito. Giova peraltro ricordare che l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). L a circostanza secondo cui il 23 maggio 2017 il Giudice dei provvedimenti coercitivi lo abbia liberato condizionalmente a far tempo dal 7 giugno 2017 con un periodo di prova di un anno, sottoponendolo comunque quale norma di condotta ad assistenza riabilitativa ed ammonendolo formalmente, non impedisce quindi la revoca del permesso. I precedenti penali del ricorrente dimostrano infatti una propensione a trasgredire la legge e un'incapacità a cambiare comportamento. Di conseguenza non si può escludere che il ricorrente recidivi nuovamente (STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2), ritenuto pure che nei suoi confronti è stato recentemente aperto l'ennesimo procedimento penale (decreto dell'11 giugno 2018 della Procura pubblica dei Grigioni di apertura dell'istruzione penale per furto e violazione di domicilio). Ne consegue che le condizioni per revocare il permesso di domicilio a RI 1 sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI sono perfettamente date.

4.   A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione. 4.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (cfr. art. 96 LStrI, nella sua versione fino al 31 dicembre 2018). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce la vita privata e famigliare, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma ( DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che tuttavia non è realizzata nel caso in esame - una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3, 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1). 4.2. RI 1 (1975) risiede stabilmente in Svizzera dal 1991 ed è innegabile che la sua presenza nel nostro Paese , dove vive con la moglie connazionale __________ che lo ha raggiunto in Svizzera nel 2002 nell'ambito del ricongiungimento famigliare e con la quale ha avuto il __________ 2008 il figlio __________, vada considerata di lunga durata . Se, da una parte, questi elementi hanno un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che, come illustrato in precedenza ( supra consid. 3.2), l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità ad adattarsi alle nostre leggi, recidivando nonostante la fiducia ripostagli dalle varie autorità, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese . B isogna anche tener conto che , come ha dimostrato l'istruttoria esperita in questa sede, il ricorrente e la sua famiglia hanno iniziato a dipendere dall'aiuto sociale in maniera continua dal gennaio 2014 (alla fine di marzo 2017 il debito contratto ammontava complessivamente a fr. 76'627.50) al dicembre 2017 (estratti conto USSI del 3 aprile 2017 e 21 dicembre 2018) e che invitato dal giudice preposto alla causa ad illustrare la situazione finanziaria e lavorativa della sua famiglia, l'8 febbraio 2019 RI 1 ha affermato di continuare a beneficiare di tale genere di prestazioni. Oltre a ciò egli ha riconosciuto di non esercitare ormai da tempo alcuna attività lavorativa, senza nemmeno addurre di darsi da fare per procacciarsi un impiego. Tutto questo dimostra una volta di più come egli non si sia integrato nel nostro Paese, nonostante tutti gli anni passati in Svizzera. Inoltre il ricorrente è ancora relativamente giovane , avendo attualmente 44 anni, e in qualità di capofamiglia dovrebbe essere attivo professionalmente . Il suo rientro in Kosovo, dove ha vissuto fino all'età di 16 anni e si è scolarizzato e di cui conosce il sistema socioculturale come pure la lingua, non gli comporterà degli ostacoli insormontabili di reinserimento, ritenuto pure che vi ha contratto matrimonio ed è rientrato regolarmente da quando è in Svizzera. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Inoltre le sue esperienze professionali svolte in Svizzera quale operaio e in ambito alberghiero e della ristorazione potranno essergli senz'altro utili per reintegrarsi. Oltre a ciò egli non ha mai apportato la prova di non avervi più parenti che vi risiedono. Il suo rientro in Patria appare quindi tutto sommato esigibile . 4.3. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che la sua famiglia subirebbe con il suo allontanamento, anche se bisogna ribadire che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha trattenuto dal commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza. Per quanto riguarda il legame coniugale con la coetanea __________ , benché la medesima risieda stabilmente in Svizzera dal 2002, non va dimenticato che è anch'essa cittadina kosovara e conosce perfettamente gli usi e costumi del suo Paese, visto che vi è nata e cresciuta, si è scolarizzata e vi è rimasta domiciliata fino all'età di 26 anni . Di conseguenza non può essere escluso che vi si possa trasferire nuovamente. In merito al figlio __________ , nato nel nostro Paese e che ha attualmente 10 anni, va osservato che è cresciuto insieme ai genitori e non è neppure stato addotto che egli non disponga delle conoscenze di base della lingua madre. Inoltre, benché frequenti attualmente le scuole dell'obbligo in Svizzera, egli h a un'età che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere che il suo trasferimento nel Paese d'origine, accompagnato da un necessario periodo di adattamento, risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2). Considerato che esistono dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti del ricorrente tali da giustificare la revoca del suo permesso di domicilio, non appare quindi eccessivo pretendere che i membri della sua famiglia possano seguirlo nella Patria di origine, qualora volessero continuare a vivere insieme a lui. Tale conseguenza è peraltro unicamente ascrivibile al comportamento tenuto dall'interessato, il quale si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità tali da renderlo indesiderato in Svizzera. Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi famigliari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via i mezzi multimediali, per telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato per far visita alla famiglia non è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di revocare il suo permesso di domicilio, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate ( DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3). 4.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore pure sotto il profilo dell'art. 8 CEDU e dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata di quella della menzionata norma convenzionale, ma anche della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107) . L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove ha violato gravemente l'ordine pubblico nonostante tutti gli anni ivi trascorsi. Un ulteriore ammonimento non può infatti trovare spazio nella presente fattispecie.

E. 5 Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. In effetti, revocando il permesso di domicilio all'insorgente le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

6.   In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria. Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2016.283

Lugano

21 marzo 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di

RI 1

contro

la risoluzione del 20 aprile 2016 (n. 1716) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 20 aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere