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52.2015.409

Revoca della licenza di condurre per 3 mesi (circa 80 km/h sul 50, veicolo inseguitore). Diritto di essere sentito. Il ricorrente non può più contestare i fatti. Egli avrebbe dovuto far valere i diritti garantiti alla difesa in sede penale. Confermata da STF 1C_368/2016

Ticino · 2016-06-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

già definitivamente accertatiin ambito penale.

4.    4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimentodel conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedentidell'interessato.In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio didetto pericolo (art. 16ccpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza dicondurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve esserenecessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr) anche se vienecommesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre2014 il ricorrente ha superato massicciamente la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16ccpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16cLCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto ilquale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanzeparticolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

5.Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto,confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale cheesso ha tutelato.

6.    La tassa di giustizia viene posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve esserenecessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr) anche se vienecommesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre2014 il ricorrente ha superato massicciamente la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16ccpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16cLCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto ilquale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanzeparticolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

5.Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto,confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale cheesso ha tutelato.

6.    La tassa di giustizia viene posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

E. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esi-genze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giu- risprudenza del Tribunale federale, è sufficiente che la motiva-zione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impu-gnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limi tarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015, consid. 2.1; Marco Borghi/ Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26). 2.2. Nell'evenienza concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate dall'insorgente, la querelata decisione ha co-munque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame. La motivazione esposta è inoltre sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa e soprattutto del mancato esame di talune critiche addotte dall'insorgente, dovuto al fatto che in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa deve semplicemente prenderne atto e non è tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare (vedi consid. 3 che segue). La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha re-spinto il gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a que-sto Tribunale. Tanto più che il soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.

3.    3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1; 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 3.4; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1; 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1). 3.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 14 settembre 2014, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.- per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di circa 80 km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva. Il decreto di accusa, del 9 dicembre 2014, è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente cresciuto in giudicato. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 9 dicembre 2014. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata (anche) sulla base delle chiare ed univoche dichiarazioni rese dall'insorgente stesso. Interrogato dalla polizia cantonale, quest'ultimo ha infatti ammesso la fattispecie imputatagli, segnatamente di aver viaggiato a circa 80 km/h ove vige il limite di 50 km/h (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014 sottoscritto dall'interessato). Ecco perché non è necessario procedere all'audizione degli agenti che il 14 settembre 2014 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente, rispettivamente esperire il sopralluogo richiesto. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto di accusa e adire la Pretura penale, adducendo in quel contesto tutte le censure ed i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sull'errata (procedura di) determinazione della velocità imputatagli, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. Il ricorrente, nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'impugnare la condanna pronunciata dal Procuratore pubblico, condanna che stando agli atti l'interessato ha lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato, pag. 2) e sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (vedi lettera 30 settembre 2014 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione al ricorrente). Nelle descritte circostanze, il ricorrente è sicuramente malvenuto a contestare solo in sede amministrativa il fatto che alla velocità accertata (e dichiarata ) il Procuratore pubblico non ha dedotto l'usuale margine di tolleranza, avendo egli avuto l'occasione per fare valere siffatta censura nell'ambito della procedura penale. Parimenti pretestuoso è l'assunto secondo cui egli non era assistito da un avvocato in sede penale e che quindi ignorava di poter incorrere in una revoca della patente, potendo ragionevolmente supporre che la pena pecuniaria avesse estinto ogni procedimento a suo carico. A parte il fatto che il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire gli eccessi di velocità in ambito amministrativo sono ormai di dominio pubblico, il ricorrente - che per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, non si è avvalso dell'assistenza di un legale nonostante gliene fosse stata data la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014, pag. 1) - era stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo. Sapeva quindi perfettamente che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. La buona fede processuale ed il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3) gli avrebbero pertanto imposto di fare valere i diritti garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale. Tanto basta per escludere che il ricorrente possa invocare con successo il principio secondo cui l'autorità amministrativa può scostarsi, a determinate condizioni, dall'accertamento dei fatti operato in sede penale. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di ri mettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (STF 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010, in RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.

4.    4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave co lui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). 4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II 234 consid. 2). 4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre 2014 il ricorrente ha superato massicciamente la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.

6.    La tassa di giustizia viene posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane integralmente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2015.409

Lugano

13 giugno 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso 14 settembre 2015 di

RI 1,

contro

la decisione 8 luglio 2015 (n. 3054) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 marzo 2015 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

3.    3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca dellalicenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II103consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1; 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3). L'autorità amministrativa può dissociarsi dalle determinazionipenali solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati oinfine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 3.4; STF1C_366/2011 del 20 luglio 2012, consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizioemanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile2016, consid. 4.1; 1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid.2.1; 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1).

3.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 14 settembre 2014, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di circa 80 km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva.Il decreto di accusa, del 9 dicembre 2014, è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente cresciuto in giudicato.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 9 dicembre 2014. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata (anche) sulla base delle chiare ed univoche dichiarazioni rese dall'insorgente stesso. Interrogato dalla polizia cantonale, quest'ultimo ha infatti ammesso la fattispecie imputatagli, segnatamente di aver viaggiato a circa 80km/h ove vige il limite di 50 km/h (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014 sottoscritto dall'interessato). Ecco perché non ènecessario procedere all'audizione degli agenti che il 14 settembre2014 hanno constatato le infrazioni addebitate all'insorgente, rispettivamente esperire il sopralluogo richiesto. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto di accusa e adire laPretura penale, adducendo in quel contesto tutte le censure ed imezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sull'errata (procedura di) determinazione della velocità imputatagli, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunità negatagli dalla prima istanza di giudizio. Il ricorrente, nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'impugnare lacondanna pronunciata dal Procuratore pubblico, condanna chestando agli atti l'interessato ha lasciato volutamente crescere in giudicato, nonostante sapesse che sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato, pag. 2) e sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (vedi lettera 30 settembre 2014 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione al ricorrente). Nelle descritte circostanze, il ricorrente è sicuramente malvenuto a contestare solo in sede amministrativa il fatto che alla velocità accertata (e dichiarata) il Procuratore pubblico non ha dedotto l'usuale margine di tolleranza,avendo egli avuto l'occasione per fare valere siffatta censura nell'ambito della procedura penale.Parimenti pretestuosoè l'assunto secondo cui egli non era assistito da unavvocato in sede penale e che quindi ignorava di poter incorrere in una revoca della patente, potendo ragionevolmente supporre che la pena pecuniaria avesse estinto ogni procedimento a suo carico.A parte il fatto che il rigore con il quale il legislatore e il Tribunalefederale hanno deciso di perseguire gli eccessi di velocità in ambito amministrativo sono ormai di dominio pubblico, il ricorrente-che per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, non si èavvalso dell'assistenza di un legale nonostante gliene fossestatadata la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio 15 settembre 2014, pag. 1) - era stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo. Sapeva quindi perfettamente che l'illecito stradaledi cui si era reso protagonista avrebbe potuto comportareanche l'adozione di una misura amministrativa. La buona fede processuale ed il suo dovere di collaborazione (quest'ultimo applicabile anche nella procedura amministrativa; cfr. STF1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3) gli avrebbero pertanto imposto di fare valere i diritti garantiti alla (sua) difesa (già) nel procedimento penale. Tanto basta per escludere che il ricorrente possa invocare con successo il principio secondo cuil'autorità amministrativa può scostarsi, a determinate condizioni,dall'accertamento dei fatti operato in sede penale. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorreapplicargli (STF 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010, in RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). Al ricorrente è quindi preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertatiin ambito penale.

4.    4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimentodel conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedentidell'interessato.In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio didetto pericolo (art. 16ccpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza dicondurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve esserenecessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr) anche se vienecommesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II 234 consid. 2).

4.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 14 settembre2014 il ricorrente ha superato massicciamente la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16ccpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16cLCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista (vedi art. 16ccpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto ilquale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanzeparticolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

5.Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto,confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale cheesso ha tutelato.

6.    La tassa di giustizia viene posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera