Lavoratori distaccati
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 3 OPI prevede che la
sorveglianza sull'applicazione
delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari di infortunio professionale
insita nella persona del lavoratore è affidata all'
Istituto nazionale
svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (
SUVA)
.
Se durante un'ispezione l'organo d'esecuzione competente accerta un'infrazione
alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di
lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere
confermato per iscritto al datore di lavoro (art. 62 cpv. 1 OPI).
2.5.
In caso di lievi
infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa
amministrativa
sino a 5'000.- franchi
(
art. 9 cpv. 2 lett. a LDist)
.
Per infrazioni all'art. 2 LDist che
non sono di lieve entità, la medesima autorità può vietare al datore di lavoro
interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a
cinque anni (
art. 9 cpv. 2 lett. b LDist).
Tra le sanzioni previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, quest'ultimo provvedimento
è ritenuto il più efficace e dissuasivo (Messaggio concernente la legge
federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione
delle persone del 1° ottobre 2004, in FF 2044 5863 pag. 5877).
3. 3
.1. Ferme
queste premesse e come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato
il 15 giugno 2011 sul cantiere __________ a L__________ dove era all'opera la
ditta RI 1, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato
diverse carenze nelle misure a tutela dei lavoratori, precisamente l'assenza di
un ponte da lattoniere, delle protezioni laterali formate da correnti superiori
e intermedi, e delle reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (impalcati):
1.
Nonostante si lavori su un tetto a
falde (>10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3).
2.
Nonostante l'altezza di caduta ai
bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti
intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5).
3.
Nonostante l'altezza di caduta all'interno
dell'edificio, a partire dal colmo del tetto, sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19).
Tali infrazioni sono state poste a fondamento della decisione,
cresciuta in giudicato, con cui il 16 giugno 2011 la SUVA ha ordinato alla RI 1
di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere. Da qui la
decisione dell'UIL che fa divieto all'insorgente di offrire i propri servizi in
Svizzera per la durata di 4 anni.
3.2. La ricorrente sostiene che le infrazioni da lei commesse
sarebbero soltanto le ultime due elencate in precedenza.
La tesi non può essere condivisa. Il fatto che, per la prima di
queste infrazioni, la SUVA non avrebbe misurato esattamente la pendenza
concreta del tetto a falde, non permette certo di ritenere come inesistente il
pericolo creato dall'assenza delle misure di protezione richieste. Del resto, le
predette 3 infrazioni erano già state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle
osservazioni formulate il 28 luglio 2011 al rapporto di contravvenzione intimatole
(v. anche ricorso, ad 17 pag. 19) e in buona fede non possono ora venir negate.
Contrariamente a quanto ora essa assume, la decisione impugnata non si fonda
pertanto su un accertamento insufficiente dei fatti determinanti. Su questo
punto, il provvedimento impugnato non può quindi essere considerato carente sul
piano della motivazione, cosicché nemmeno il suo diritto di essere sentito è
stato violato dall'autorità inferiore.
3.3. Oltre a ciò, bisogna considerare che i lavoratori
presenti sul cantiere sono stati esposti a un grave ed imminente pericolo a
causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il rischio d'infortuni
professionali, come quello di una possibile caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Le infrazioni riscontrate non possono pertanto essere considerate di lieve entità ed è quindi
con ragione che l'autorità dipartimentale ha sanzionato la RI 1 sulla base dell'
art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La pronuncia di un divieto come quello qui
contestato,
si
giustifica infatti quando sono messe a repentaglio,
come nella presente fattispecie, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
G
ià la
presenza di impalcature difettose è considerata infatti dalla prassi come un'
infrazione di non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una
simile sanzione
(v.
Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione
delle persone, edito dalla Seco nel 2008).
3.4. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità delle
infrazioni commesse, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito
mossole dall'autorità di prime cure.
4. Oltre che a essere contenuta nei
limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa del principio della
proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva delle infrazioni
commesse dalla ricorrente, la quale è attiva in un ramo, come quello edilizio,
che comporta un rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la
mancanza nel caso concreto delle misure di sicurezza previste dalla legge costituisce
un'infrazione grave che ha messo
a
repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. N
on permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno
successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite. Determinante
era la situazione al momento dell'accertamento effettuato dall'autorità
competente. Già per questo motivo, si giustifica pertanto il divieto fatto alla
ricorrente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni,
senza che sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati in concreto
dalla Divisione dell'economia per la commisurazione della sanzione, i quali,
nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta
ad
assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della
sicurezza del diritto e della parità di trattamento (
Adelio Scolari
, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non sono in alcun modo
vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;
121 II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo genere di
istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del diritto di
essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di prime cure
non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle eventuali osservazioni
in proposito. Una riduzione della sanzione oppure una condanna a una semplice
multa, non può quindi entrare in linea di conto nella presente fattispecie.
5. 5.1. La ricorrente sostiene pure
che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell'art. 9 LDist,
sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione riguardo alla nazionalità
previsto dall'art. 2 ALC, come di quello dell'uguaglianza giuridica garantito
dall'art. 8 Cost.
5.2. La censura è infondata e pertanto deve essere respinta.
L'art. 2 ALC dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano
legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione
di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il
principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati
contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento
di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo
sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole,
la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento
nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF
136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2;
Alvaro
Borghi
, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra
2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di
soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in
principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo
a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione
dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione,
portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I
26 consid.
3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea).
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile
discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione
dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti
indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente,
in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che intendono
distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di ritenere che
il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia stato violato
per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, il quale
non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di sanzione a una
normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist, segnatamente con un aumento
di premio per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 66 OPI).
Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio dell'uguaglianza
giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella presente
fattispecie.
6. Infine la ricorrente ritiene che
la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost.
e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà
per lei un ingente danno economico.
Anche questa censura dev'essere respinta. Giova infatti ricordare
che come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta ma
può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, il provvedimento
qui querelato poggia su una valida base legale, è giustificato da un interesse
pubblico, come la protezione dei lavoratori, ed è proporzionato allo scopo che
si prefigge, ossia quello di lottare contro le violazioni in materia di
sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro
.
Non permette di mutare tale conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla
ricorrente di offrire i propri servizi per 4 anni. Tale conseguenza è infatti ascrivibile
soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che
dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà
nell'impossibilità di operare in Svizzera durante 90 giorni all'anno su di un
periodo di 4 anni (art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto
anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva
del principio della proporzionalità.
7. In esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art.
28 LPamm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese,
per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2012 52.2012.78 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2012 52.2012.78 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2012 52.2012.78
Lavoratori distaccati
Incarto n. 52.2012.78 Lugano 26 novembre 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 21 febbraio 2012 della RI 1 patrocinata da PA 1 contro la risoluzione 1° febbraio 2012 (n. 608) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 2011 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di lavoratori distaccati (divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni); viste le risposte:
- 6 marzo 2012 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
- 7 marzo 2012 del Consiglio di Stato; preso atto della replica 11 maggio 2012 della ricorrente e della duplica 29 maggio 2012 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a. La ditta __________, con sede a __________ (Italia, prov. di __________), ha ottenuto l'appalto per realizzare diversi lavori edili a L__________, sul fondo n. __________ (cantiere __________). La copertura in legno del capannone è stata realizzata in subappalto dalla ditta RI 1 di __________ (Italia, prov. di __________), la quale ha notificato all'autorità competente nove lavoratori distaccati per il periodo 1° giugno-1° luglio 2011.
b. Il 15 giugno 2011, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha effettuato un controllo sul cantiere in parola, constatando che non erano state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori. Con "decisione in seguito a pericolo grave ed imminente" del 16 giugno 2011, la SUVA ha quindi ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere per i seguenti motivi: 1. "Nonostante si lavori su un tetto a falde (>10°- 10°-<60°), con un'altezza di caduta superiore ai 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le misure di protezione richieste (OLCostr; art. 28-29 cpv. 3). 2. Nonostante l'altezza di caduta ai bordi del tetto, dal lato dei frontoni, sia superiore di 3 metri (ca. 14 m), sono assenti le protezioni laterali formate da correnti superiori e da correnti intermedi (OLCostr; art. 28-29 cpv. 5). 3. Nonostante l'altezza di caduta all'interno dell'edificio, a partire dal colmo del tetto, sia superiore ai 3 metri, sono assenti le misure di protezione collettive richieste (OLCostr; art. 19). Tali infrazioni sono state poste a fondamento della decisione, cresciuta in giudicato, con cui il 16 giugno 2011 la SUVA ha ordinato alla RI 1 di sospendere i lavori e di ripristinare la sicurezza sul cantiere. Da qui la decisione dell'UIL che fa divieto all'insorgente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni. 3.2. La ricorrente sostiene che le infrazioni da lei commesse sarebbero soltanto le ultime due elencate in precedenza. La tesi non può essere condivisa. Il fatto che, per la prima di queste infrazioni, la SUVA non avrebbe misurato esattamente la pendenza concreta del tetto a falde, non permette certo di ritenere come inesistente il pericolo creato dall'assenza delle misure di protezione richieste. Del resto, le predette 3 infrazioni erano già state ammesse dall'insorgente nell'ambito delle osservazioni formulate il 28 luglio 2011 al rapporto di contravvenzione intimatole (v. anche ricorso, ad 17 pag. 19) e in buona fede non possono ora venir negate. Contrariamente a quanto ora essa assume, la decisione impugnata non si fonda pertanto su un accertamento insufficiente dei fatti determinanti. Su questo punto, il provvedimento impugnato non può quindi essere considerato carente sul piano della motivazione, cosicché nemmeno il suo diritto di essere sentito è stato violato dall'autorità inferiore. 3.3. Oltre a ciò, bisogna considerare che i lavoratori presenti sul cantiere sono stati esposti a un grave ed imminente pericolo a causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il rischio d'infortuni professionali, come quello di una possibile caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Le infrazioni riscontrate non possono pertanto essere considerate di lieve entità ed è quindi con ragione che l'autorità dipartimentale ha sanzionato la RI 1 sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La pronuncia di un divieto come quello qui contestato, si giustifica infatti quando sono messe a repentaglio, come nella presente fattispecie, la salute e la sicurezza dei lavoratori. G ià la presenza di impalcature difettose è considerata infatti dalla prassi come un' infrazione di non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una simile sanzione (v. Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, edito dalla Seco nel 2008). 3.4. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità delle infrazioni commesse, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito mossole dall'autorità di prime cure.
4. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva delle infrazioni commesse dalla ricorrente, la quale è attiva in un ramo, come quello edilizio, che comporta un rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la mancanza nel caso concreto delle misure di sicurezza previste dalla legge costituisce un'infrazione grave che ha messo a repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. N on permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite. Determinante era la situazione al momento dell'accertamento effettuato dall'autorità competente. Già per questo motivo, si giustifica pertanto il divieto fatto alla ricorrente di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni, senza che sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati in concreto dalla Divisione dell'economia per la commisurazione della sanzione, i quali, nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non sono in alcun modo vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo genere di istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di prime cure non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle eventuali osservazioni in proposito. Una riduzione della sanzione oppure una condanna a una semplice multa, non può quindi entrare in linea di conto nella presente fattispecie.
5. 5.1. La ricorrente sostiene pure che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell'art. 9 LDist, sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione riguardo alla nazionalità previsto dall'art. 2 ALC, come di quello dell'uguaglianza giuridica garantito dall'art. 8 Cost. 5.2. La censura è infondata e pertanto deve essere respinta. L'art. 2 ALC dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole, la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF 136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I 26 consid. 3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente, in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che intendono distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di ritenere che il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia stato violato per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, il quale non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di sanzione a una normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist, segnatamente con un aumento di premio per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 66 OPI). Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio dell'uguaglianza giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella presente fattispecie.
6. Infine la ricorrente ritiene che la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà per lei un ingente danno economico. Anche questa censura dev'essere respinta. Giova infatti ricordare che come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta ma può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, il provvedimento qui querelato poggia su una valida base legale, è giustificato da un interesse pubblico, come la protezione dei lavoratori, ed è proporzionato allo scopo che si prefigge, ossia quello di lottare contro le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro . Non permette di mutare tale conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla ricorrente di offrire i propri servizi per 4 anni. Tale conseguenza è infatti ascrivibile soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà nell'impossibilità di operare in Svizzera durante 90 giorni all'anno su di un periodo di 4 anni (art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva del principio della proporzionalità.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario