opencaselaw.ch

52.2012.494

Licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne

Ticino · 2015-08-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

BU 1966, 181), tuttora applicabile alla fattispecie], è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, integrati dal complemento dello studio fonico di

cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). Nell'ambito di una valutazione

anticipata, le ulteriori prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, perizia

in merito a vibrazioni e calore) non appaiono in grado di apportare al

Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Ad eventuali

carenze istruttorie, del resto, si potrà semmai porre rimedio, annullando il

giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si

pronunci nuovamente dopo aver completato gli atti (art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.Preliminarmente,

data la sua natura dirimente, va esaminato il rimprovero mosso al Governo di

essere incorso in un diniego di giustizia.

2.1. L'insorgente intravvede

la citata lesione e il conseguente diniego di giustizia nella circostanza che

il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su alcune eccezioni sollevate contro

il rilascio del permesso in sanatoria, in particolare sulle carenze dello studio

fonico e sulla violazione del diritto comunale autonomo. Analogamente, non

avrebbe spiegato le ragioni della rinuncia ad assumere le prove offerte.

2.2. Dal diritto di

essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la giurisprudenza

ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione

motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione:

l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze

significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non

su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di

permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno

alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e,

dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid.

2b).

La norma sopra citata

assicura anche all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti

essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli

garantisce il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i

risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di

prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109

consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).

Essendo il diritto di

essere sentito una garanzia costituzionale di natura formale, la sua violazione

implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con

rinvii). La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato nell'ambito

di una procedura di ricorso, qualora l'autorità disponga dello stesso potere

d'esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La

sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi

violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre

in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un

pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito,

rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In

nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso

una violazione del diritto di essere sentito, a un risultato che non avrebbe

mai ottenuto procedendo in modo corretto (STF 8C_321/2009 del 9 settembre 2009

consid. 2.6.1, in: RtiD I-2010 n. 31).

2.3. In concreto, il

Governo ha dapprima considerato che il giudizio potesse essere reso sulla base

degli elementi agli atti. Implicitamente ha dunque ritenuto che le prove

offerte dalla ricorrente (sopralluogo, audizione testimoniale di un'inquilina,

perizia) non fossero utili ai fini della sua decisione. Di seguito, l'Esecutivo

cantonale ha analizzato la conformità ambientale dell'impianto dal profilo dell'inquinamento

fonico. Sulla scorta degli accertamenti contenuti nello studio fonico, che ha

reputato esaustivo, e tenuto conto delle misure di limitazione del rumore

previste dallo stesso e riprese dal permesso di costruzione, ha concluso che

l'opera fosse conforme alla legislazione ambientale e che la risoluzione municipale

potesse pertanto essere confermata. Implicitamente, ha quindi ritenuto prive di

peso le doglianze riguardanti le vibrazioni e il calore asseritamente prodotti

dall'impianto e quelle inerenti la pretesa violazione delle norme edilizie comunali.

Anche se non ha

affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, la decisione con la quale

il Governo ha respinto il ricorso sottopostogli non integra gli estremi di un

diniego di giustizia. L'autorità inferiore non era infatti tenuta a confrontarsi

compiutamente con ogni allegazione sollevata, potendo limitarsi a quelle considerate

pertinenti (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 97

consid. 2b). È sufficiente che abbia spiegato, almeno brevemente, i motivi

principali che hanno guidato il suo giudizio e sui quali ha fondato la propria

decisione. Sotto il profilo del diritto di essere sentito, decisivo è in

sostanza che la motivazione addotta ha permesso alla ricorrente di comprendere

quali aspetti sono stati ritenuti rilevanti dall'Esecutivo cantonale per

l'esito del giudizio e perché ha ritenuto il progetto conforme al diritto, permettendo

all'interessata di aggravarsi davanti a questa Corte con piena cognizione di

causa e di riproporre le doglianze ritenute pertinenti. Se il giudizio censurato

sia condivisibile, non è questione che concerne il diritto di essere sentito,

bensì il merito della vertenza.

3.Immissioni

foniche

3.1.

3.1.1. Secondo l'art. 11 LPAmb,

gli inquinanti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono

limitate da misure applicate alla fonte (limitazioni delle emissioni; cpv. 1).

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche

(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile

che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano

dannosi o molesti (cpv. 3).

Le emissioni foniche di un

impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate

secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura

possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il

profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto

impianto non superino i valori di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti fissi,

dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le

immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle

vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione

preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limiti d'esposizione

al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa

determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o

misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 2,

pubblicata in: RtiD I-2010 n. 48, 52.2008255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).

Per quel che concerne

la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i

valori limite d'esposizione al rumore, in particolare i VP e i valori limite

d'immissione (VLI), a seconda del tipo di impianto e in funzione del grado di

sensibilità (GdS) assegnato dal piano regolatore alle singole zone di

utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e

mestieri, validi tra l'altro per gli impianti di climatizzazione (cfr. n. 1

cpv. 1 lett. e), sono fissati dall'allegato 6 all'OIF. Quest'ultimo, al suo n.

2, prevede, per le zone ove, come nel caso concreto, è applicabile il grado di sensibilità

(GdS) II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP di 55 dB(A) per

il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

3.1.2. In base al

principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei valori di

pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre

verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1

lett. a OIF se si giustifichino ulteriori restrizioni, ovvero se altri

provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico

e dell'esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e proporzionati

(cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28 settembre 2011

consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12 maggio 2009 consid.

3.3 riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541; STA 52.2009.37

dell'8 settembre 2009 consid. 3.4). Il criterio della sopportabilità economica

delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo

i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre

fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in

considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità.

Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si

giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i

provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante

riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306

consid. 8, 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1, 1C_299/2009

del 12 gennaio 2010 consid. 3.2).

3.2.

3.2.1. Nel caso

concreto, l'impianto di climatizzazione in discussione è composto da sei

scambiatori di calore esterni. Quattro unità sono state collocate all'interno

della corte, all'altezza del primo piano, sopra una pensilina addossata

all'immobile (sub. A) di proprietà dei qui resistenti. Le restanti due unità

sono state installate nel sottopassaggio che collega via Dunant con la corte

interna, nelle vicinanze della griglia di espulsione dell'aria di un aggregato

interno al servizio di un negozio.

Chiamata a esprimersi

sulla notifica di costruzione, in base a misurazioni eseguite in loco la UCE Sagl

ha determinato le immissioni foniche prodotte dai condizionatori presso i ricettori

più prossimi, dando per assodato che il loro funzionamento fosse limitato al

periodo diurno (07:00-19:00). In particolare, per quanto concerne i quattro

scambiatori di calore collocati sulla tettoia, ha accertato il livello del

rumore da essi prodotto in prossimità dell'adiacente portafinestra (terrazza) al

primo piano dell'immobile dell'insorgente (ricettore R1), mentre per quanto

attiene alle restanti due unità nonché al preesistente aggregato del negozio

installati all'interno del sottopassaggio, i rilevamenti sono stati effettuati in

prossimità di una finestra situata dirimpetto a quest'ultimo (ricettore R2). Ha

così ottenuto dei livelli di immissioni sonore pari a 54 dB(A) per R1 e di 59

dB(A) per R2, superiori in quest'ultimo caso ai VP della zona (cfr. perizia,

parte terza n. 3).

Di seguito, ha esaminato

e proposto delle misure atte a ridurre il rumore, ciò che ha portato l'autorità

a subordinare il permesso, in particolare, alle seguenti condizioni:

-

gli impianti potranno funzionare unicamente nel periodo diurno dalle

ore 07.00 alle ore 19.00, come stabilito dal perito nelle valutazioni foniche;

-

lungo il bordo della tettoia si dovrà realizzare lo schermo fonico

così come descritto nella menzionata perizia al cap. 2.1;

-

l'aggregato del negozio (apparecchio interno) dovrà essere spostato

di un metro verso l'interno al fine di poter posare il

[recte: i]

due

silenziatori ed il tamponamento proposto nella perizia al cap. 3.

3.2.2. L'insorgente

contesta anzitutto i livelli d'immissione calcolati presso la portafinestra dell'appartamento

sito al primo piano del suo stabile. Nell'allestimento del referto non sarebbe

stato tenuto conto delle due unità motocondensanti collocate all'interno del

sottopassaggio e la componente sonora del traffico sarebbe stata sovrastimata.

Inoltre, i rilievi sarebbero stati effettuati senza che le unità fossero a

pieno regime e senza accedere all'appartamento in questione. A torto.

Il 4 aprile 2012, la UCE Sagl ha rilevato

il rumore nella corte con gli impianti in esercizio e con gli impianti spenti.

Le misurazioni sono state effettuate in diversi punti, tenendo conto delle

varie sorgenti di rumore, incluso il rumore di fondo (cfr. studio UCE, parte

seconda n. 1 segg.). Dalle note esplicative relative alle misurazioni

fonometriche si evince che, malgrado la difficoltà di distinguere l'apporto

fonico dei condizionatori dal rumore di fondo (traffico), il risultato ottenuto

presso la tettoia

può essere considerato per eccesso come il valore più alto

ottenibile provocato dagli impianti di climatizzazione

(cfr.

perizia

aprile 2012, parte seconda n. 2.2). Nelle precisazioni del 24 settembre 2012

(cfr. doc. 3 allegato alla risposta 4 ottobre 2012 dei resistenti davanti al

Governo), la UCE Sagl ha inoltre chiarito che gli accertamenti sono stati effettuati

a regime massimo di funzionamento, malgrado che il sistema di gestione

preveda un inverter che adatta le macchine a un funzionamento parziale in

funzione della richiesta di carichi termici ridotti.

Ha altresì precisato di

aver preso in considerazione pure le due unità installate nel sottopassaggio,

ma che, dato il forte rumore di fondo, i rilievi strumentali non hanno permesso

di stabilirne la componente acustica. Ha quindi individuato le sorgenti di

rumore rilevanti per le immissioni presso i due ricettori più prossimi agli

impianti. In particolare, per il ricettore R1 ha appurato come determinanti fossero

unicamente le emissioni prodotte dai quattro scambiatori sulla tettoia, mentre che

per il ricettore R2 decisivo sarebbe il rumore provocato dal preesistente aggregato

del negozio (cfr. studio UCE, parte terza n. 1 segg.).

Tenuto conto delle precisazioni

fornite, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di questi rilevamenti.

Le generiche critiche sollevate dall'insorgente a questo proposito vanno

pertanto respinte.

Partendo dal livello sonoro

misurato con gli apparecchi in funzione, la UCE Sagl ha ricavato la pressione

sonora degli impianti, sottraendo il rumore di fondo (rilevato con gli impianti

fuori esercizio), ed ha calcolato il livello di immissioni foniche presso i citati

ricettori, utilizzando la

teoria della trasmissione del rumore in campo

libero

giacché in occasione dei rilievi non ha potuto accedere direttamente

agli appartamenti interessati (cfr. studio UCE, parte terza n. 2). Avendo

rilevato la presenza di una componente impulsiva, malgrado la stessa non fosse

necessariamente riconducibile ai controversi impianti, ha effettuato precauzionalmente

una correzione di 4 dB(A). Come accennato sopra, è così giunta a determinare

livelli di immissioni sonore per il periodo diurno pari a 54 dB(A) presso il

ricettore R1 e a 59 dB(A) presso il ricettore R2.

Oltre che caratterizzate da un

certo grado di prudenza, le valutazioni effettuate risultano sufficientemente

precise e complete. Le stesse hanno tenuto conto delle sorgenti di rumore e dei

ricettori più prossimi, della componente ambientale del rumore, del periodo di

funzionamento di tutti gli impianti e della potenza di questi ultimi. Sebbene i

rilievi non siano stati effettuati direttamente presso i ricettori, i dati ottenuti

sono stati rielaborati al fine di ottenere un risultato coerente con la situazione

reale.

Questi risultati hanno peraltro trovato

sostanziale conferma negli esami svolti successivamente al fine di completare lo

studio fonico. La UCE Sagl ha infatti calcolato le immissioni foniche prodotte

dai quattro impianti collocati sulla tettoia presso il ricettore R1 e le

finestre sovrastanti, sulla base della pressione sonora indicata dalla scheda

tecnica e considerando una correzione di 2 dB(A) per la componente tonale (cfr.

complemento 27 ottobre 2014, di seguito: complemento UCE, parte seconda). Lo ha

fatto per mezzo del software di modellazione numerica SoundPlan, che consente

la simulazione della propagazione del rumore emesso da sorgenti puntuali o

lineari in ambiente esterno e che tiene conto di tutti gli ostacoli e di tutte

le riflessioni sonore originate dagli edifici (cfr. complemento UCE, parte

prima n. 2). Suddette verifiche hanno segnatamente confermato il livello delle

immissioni foniche misurate presso il ricettore R1 [dB(A) 54.1], considerato,

dato il tipo di impianto, un tempo di funzionamento pari al 70% del periodo

diurno. Da questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza.

3.2.3. Destinate

all'insuccesso sono pure le doglianze espresse dalla ricorrente in merito al

funzionamento dei condizionatori durante la notte. La licenza edilizia impone

infatti che gli impianti possano funzionare unicamente durante il periodo

diurno (dalle ore 07:00 alle 19:00). Un uso difforme, e meglio la loro messa in

funzione tra le ore 19:00 e le 07:00, non è stato autorizzato. La possibilità

che i resistenti non si attengano al permesso ricevuto non è suscettibile di portare

all'annullamento della licenza. In caso di abusi, l'insorgente potrà semmai chiedere

al municipio di adottare provvedimenti idonei a far rispettare le condizioni

d'uso indicate nel permesso.

3.3. Raggiungendo 59 dB(A), il livello

sonoro misurato presso il punto d'immissione R2 supera il valore limite diurno

di 55 dB(A). Per questo la UCE Sagl ha proposto il risanamento dell'impianto

interno del negozio tramite l'installazione di due silenziatori e di un

tamponamento fonoisolante (studio UCE, parte quarta n. 3). Provvedimento, questo,

ripreso dall'autorizzazione a costruire quale condizione per il rilascio del

permesso e nel frattempo già implementato dai resistenti (cfr. complemento UCE,

parte quarta n. 1). Secondo la UCE Sagl, l'attenuazione del rumore dovuta ai

due silenziatori è di 16 dB(A). Si tratta conseguentemente di misure in grado

di riportare le immissioni foniche presso il ricettore R2 abbondantemente al di

sotto dei valori limite previsti per la zona. Nella misura in cui autorizza la

posa dei due scambiatori di calore all'interno del sottopassaggio, di per sé

privi d'impatto sul ricettore R2, alla condizione di dotare l'impianto preesistente

di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante, la decisione municipale deve

pertanto essere tutelata. Neppure la ricorrente pretende invero il contrario.

3.4. Per quanto concerne il

ricettore R1, ove il valore limite diurno di 55 dB(A) è rispettato di poco

[54.1 dB(A)], la UCE Sagl ha invece proposto, al fine di tenere conto del

principio di prevenzione, di posare uno schermo fonico. Il permesso ne impone

analogamente l'installazione.

L'insorgente asserisce che la

posa di quest'ultimo sul bordo della pensilina non sarebbe materialmente

praticabile, vista la mancanza di spazio, e non sarebbe comunque in grado di

contenere il rumore generato dagli impianti retrostanti, date la vicinanza ai

locali sensibili e la conformazione della corte. Eccepisce inoltre che non

sarebbe conforme con le prescrizioni comunali in materia di distanze (cfr.

osservazioni 18 novembre 2014, pag. 5).

3.4.1. Durante la fase

istruttoria, la Corte ha chiesto alla UCE Sagl di specificare la tipologia e le

dimensioni dello schermo fonico proposto e di indicare l'entità della riduzione

del rumore dovuta alla sua installazione, nonché i possibili effetti di

riflessione del rumore sulle facciate. Dalle informazioni fornite, risulta che

la barriera antirumore ha un'altezza di m 2.00, rispettivamente una lunghezza

di m 3.00, e che si compone di pannelli opachi in fibra minerale, fonoassorbenti

e fonoisolanti (cfr. scheda tecnica prodotta col complemento UCE). Il manufatto

è suddiviso in una parte fissa e in una parte mobile, al fine di agevolare gli

interventi di manutenzione (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2 segg.). Secondo

la UCE Sagl, la barriera comporta una diminuzione delle immissioni foniche

presso il punto d'immissione R1 di circa 13 dB(A), di modo che il livello

sonoro passerebbe da 54.1 a 41 dB(A). Un calo delle immissioni, seppur più

contenuto [da 51.6 a 47 dB(A)], è previsto pure presso la finestra al secondo

piano. Di contro, ai piani terzo e quarto il rumore dovrebbe aumentare, anche

se di poco, passando da 43 a 44 dB(A), rispettivamente da 45.4 a 46 dB(A), restando comunque al di sotto dei VP validi per il periodo diurno (cfr. complemento UCE,

parte terza n. 2.3). Se ne deduce che la posa dello schermo fonico in

discussione è suscettibile di ridurre, in ossequio al principio di prevenzione,

le immissioni in maniera marcata in prossimità del ricettore più vicino (R1) e

di migliorare la situazione anche presso l'apertura esistente al piano

superiore, senza peggiorare sensibilmente quella ai due piani soprastanti. I

paventati fenomeni di riflessione non sussistono e, semmai, restano

circoscritti. Di per sé, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la

misura proposta si configura dunque come un provvedimento efficace e, considerati

i costi di realizzazione indicati (fr. 7'000.-), senz'altro sostenibile dal

profilo economico. Resta da vedere se la sua installazione sia anche rispettosa

delle norme sulle distanze.

3.4.2.

3.4.2.1. Giusta l'art. 39 cpv. 1

LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del

fondo. L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle distanze definite

dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1, la distanza è misurata nel punto in cui

l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi

sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10

e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. Condizioni,

queste ultime, che devono essere soddisfatte cumulativamente.

3.4.2.2. Nel comprensorio del

centro cittadino, le distanze tra edifici e da confine sono disciplinate

dall'art. 11 cpv. 3 lett. a e b NAPPZCC. La lett. a concerne le edificazioni

con plano-volume-tria indicata ai sensi del cpv. 1 (cosiddetta crosta urbana) e

regola le distanze in corrispondenza delle

parti laterali dei fondi (perpendicolarmente

all'asse del corso principale

(n. 1), dove vale, per principio, l'obbligo

di costruzione in contiguità, rispettivamente verso il (confine sul) retro dei

fondi (n. 2), dove di norma va osservata una distanza minima di 5.00 m. La

lett. b riguarda invece le superfici definite retrostanti e disciplina la

distanza

minima dagli altri confini

(n. 1), che è pari a 5.00 m per altezze fino a m

16.60 ed a 6.00 m per altezze fino a m 19.50 (riservato un supplemento di

distanza di ml 3.00 da edifici esistenti), rispettivamente la distanza minima

tra

facciate contrapposte di uno stesso edificio

(n. 2), caso quest'ultimo che

qui non interessa.

3.4.2.3. In concreto, gli

immobili dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San

Gottardo e via Dunant, indicati come

edifici ricostruibili

, sono interessati

da una

linea di costruzione con contiguità prevalente

ai sensi dell'art.

11 cpv. 1 NAPPZCC; la corte sul retro è invece qualificata come

superficie

retrostante d'edificazione libera

(cfr. Piano particolareggiato del centro

cittadino, Tipi e concetti d'inserimento, Piano di sintesi).

Il confine tra le part. 1456 e

471 corre da nord a sud, suddividendo dapprima gli immobili contigui dei

resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo, proseguendo

poi per un breve tratto (ca. 1.50 m, misurazione dedotta dalla planimetria in

atti) verso est lungo il retro del fabbricato dell'insorgente e, infine, tagliando

pressapoco a metà la retrostante corte interna. Nell'angolo nord-ovest di quest'ultima,

la facciata est dell'edificio (sub. A e C) dei resistenti si situa a 2.00 m

(sub. C), rispettivamente a 4.00 m circa (sub. A) dal confine verso il fondo

della ricorrente. La pensilina sporgente dalla facciata, sulla quale sono

collocati i quattro controversi scambiatori di calore e sul cui bordo esterno dovrebbe

essere applicato lo schermo fonico, vi si avvicina addirittura sino a circa 1.50

m (cfr. planimetria; materiale fotografico agli atti; ricorso 10 dicembre 2012,

pag. 6, che parla di una distanza di ca. 1.00 m). Essendo profonda oltre 2.50

m, non può essere ignorata dal profilo del computo delle distanze dal confine e

tra edifici. A prescindere che alla fattispecie sia applicabile l'art. 11 cpv.

3 lett. a n. 2 oppure lett. b n. 1, l'immobile dei resistenti configura

pertanto una costruzione esistente

in contrasto

con la distanza minima dal confine di 5.00 m (3.00 m qualora la profondità del

fondo sia inferiore a 17.00 m;

cfr. anche Schizzi esplicativi riferiti

all'art. 11 cpv. 3 NAPPZCC).

3.4.2.4.

Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, è permessa la

conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col

nuovo

diritto. Possono essere autorizzate,

soggiunge il cpv. 2, trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo

diritto non

pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e

quello dei

vicini (lett. a). Giusta l'art. 39

del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;

RL 7.1.2.1.1) -

ancora in vigore al momento in cui il Governo ha statuito

- le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto

entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e

mantenute, esclusi i lavori di trasformazione

sostanziali. Trasformazioni

di una certa importanza, soggiunge la norma,

possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non

pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

La trasformazione è sostanziale quando modifica l'identità della costruzione

preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione,

ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando

aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I

limiti delle

trasformazioni ammissibili vanno

stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili,

della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle

conseguenze

che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi

pubblici e privati contrapposti

alla luce del principio di proporzionalità

(cfr.

RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2

con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46;

Adelio Scolari

, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.).

I

suddetti principi sono ora sanciti dall'art. 86 cpv. 3 del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011 (RLst; RL

7.1.1.1.1), che ha ripreso la disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato a far tempo

dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145). Nel caso di costruzioni non conformi ad altre

norme edilizie, precisa

l'art. 86 cpv. 3

RLst, il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto

esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura

significativa o comunque

tale da consolidare i momenti di contrasto con

il nuovo diritto; (b) il

contrasto con il

nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la

funzionalità della zona e

l'interesse dei vicini.

Nella fattispecie, l'applicazione

della barriera antirumore sul bordo esterno della tettoia rappresenterebbe una

modifica non trascurabile della struttura. Il pannello antirumore, composto da

materiale opaco, ha infatti un'altezza di 2.00 m ed una lunghezza di 3.00 m.

Date le sue dimensioni, non si può ragionevolmente negare che determinerebbe un

aumento localmente apprezzabile degli ingombri esistenti nella fascia sottratta

all'edificazione

dal vigente

ordinamento delle distanze da confine

, consolidando

ed aggravando il contrasto esistente con le norme sulle distanze. Basti considerare

al riguardo che l'art. 40 LE, nel computo dell'altezza degli edifici, tiene

conto anche dell'ingombro costituito dai semplici parapetti. L'opera non

passerebbe poi certamente inosservata. Al posto della struttura tutto sommato leggera

della pensilina, si percepirebbe infatti la presenza ingombrante dei due

pannelli, che, al fine di esplicare correttamente la loro funzione di schermo

fonico, finirebbero per ridurre in misura non trascurabile anche lo spazio

verticale ancora libero da costruzioni. Benché non sia suscettibile di alterare

l'identità dell'intero stabile, la trasformazione costituisce comunque una

modifica del suo aspetto esterno che esaspera significativamente la difformità

esistente, rendendo maggiormente percettibile il contrasto con la distanza da

confine. Anche se non la si volesse considerare sostanziale, ma soltanto di una

certa importanza, la trasformazione non potrebbe comunque essere autorizzata,

poiché l'installazione della barriera fonica è tutt'altro che irrilevante per gli

interessi privati della ricorrente, vista la vicinanza alla sua proprietà, in

particolare alla portafinestra ed al balcone dell'appartamento al primo piano, e

dal momento che rappresenta una delle condizioni per il rilascio del permesso

avversato. La condizione di licenza che ne impone l'installazione non può

dunque essere tutelata.

3.5. A questo punto si tratta di

esaminare quali conseguenze attribuire all'annullamento della citata

condizione.

3.5.1. Il rispetto del principio

di prevenzione impone di esaminare se altri provvedimenti per ridurre le

emissioni siano possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, oltre

che sopportabili dal profilo economico e proporzionali. Essenzialmente, i

provvedimenti ipotizzabili devono permettere di ottenere un'ulteriore importante

riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso. Ciò presuppone che

siano esaminate delle varianti, suscettibili, sotto il profilo delle immissioni,

di condurre a risultati (ancora) migliori, pur restando sopportabili dal

profilo economico. In tal senso, la conformità di un progetto con il principio

di prevenzione non può dunque essere esaminata isolatamente, ma sempre con uno

sguardo rivolto a possibili alternative (cfr.,

mutatis mutandis

, STF

1C_560/2010 del 14 luglio 2011 consid. 7).

Di norma, spetta all'istante

fornire le necessarie indicazioni, onde permettere all'autorità competente di

valutare se il progetto è conforme al principio di prevenzione, rispettivamente

se subordinare il permesso richiesto ad ulteriori/altri provvedimenti. Anche

l'autorità può proporre, sulla base della propria esperienza o di accertamenti

appositamente esperiti o fatti eseguire, delle misure o soluzioni atte a

ridurre ulteriormente il rumore a costi accettabili, purché non si tratti di

provvedimenti o interventi necessitanti uno studio (più) approfondito, che, in

quanto tali, esigono la presentazione di un nuovo progetto.

Il principio di prevenzione non impone

di prendere in considerazione tutte le opzioni possibili o immaginabili. Basta

considerare quelle che appaiono più adatte. Viceversa, l'istante non può limitarsi

a perorare i vantaggi del progetto che più gli è comodo, senza confrontarsi con

altre soluzioni appropriate o con le proposte alternative degli eventuali

opponenti. Diversamente, il principio di prevenzione potrebbe essere facilmente

eluso.

Ferme queste premesse, il fatto

che in concreto non possa essere confermata la misura imposta come condizione

di licenza al fine di ridurre ulteriormente il rumore in conformità al

principio di prevenzione, non significa ancora, posto che i VP determinanti sono

comunque rispettati, che il permesso rilasciato debba essere annullato. Un tale

risultato si giustificherebbe soltanto se dovesse apparire necessario approfondire

lo studio di eventuali soluzioni alternative volte ad attuare il principio di

prevenzione. In effetti, qualora il provvedimento annullato potesse essere immediatamente

sostituito con un'altra misura suscettibile di esplicare i medesimi effetti ma conforme

al diritto, basterebbe subordinare la licenza alla nuova condizione. Il

permesso dovrebbe invece essere rilasciato senza condizioni addizionali, se

fosse evidente che non sussistono alternative concrete oppure che queste ultime

non sono sopportabili dal profilo economico.

3.5.2. Nella fattispecie, non

sono ravvisabili soluzioni o provvedimenti alternativi che possano essere

facilmente imposti da questo Tribunale a titolo di clausola accessoria, così da

poter confermare, subordinandolo alla nuova condizione, il permesso rilasciato.

D'altro canto, non può neppure dirsi che, venuta meno la possibilità di

installare lo schermo fonico per le ragioni anzidette, non fosse/sia altrimenti

possibile eliminare o ridurre ulteriormente il rumore proveniente dai

controversi impianti con un dispendio sostenibile. Approfondite verifiche a

questo riguardo fanno invero difetto. In particolare, ritenuto che la proposta

di spostare gli impianti sotto la pensilina, scartata a motivo dei costi eccessivi

(cfr. studio UCE, parte quarta n. 2.2; precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2;

complemento UCE, parte quinta n. 2) e dei benefici insufficienti (complemento

UCE, parte quinta n. 1), sembra soffrire dello stesso difetto che ha

determinato la mancata conferma della succitata condizione di licenza, dato che

esige anch'essa la posa di un pannello antirumore a filo del bordo esterno

della tettoia, maggiori approfondimenti meritano la collocazione dei controversi

impianti all'interno (scantinato) o sul tetto dello stabile. Nel primo caso, non

è in effetti dato di capire perché tale soluzione, già implementata per

l'aggregato del negozio, sarebbe tecnicamente problematica (cfr. osservazioni

16 dicembre 2014, pag. 3), rispettivamente eccessivamente onerosa (precisazioni

24 settembre 2012, pag. 2). Nel secondo caso, non risulta che l'ipotesi sia stata

seriamente presa in considerazione, malgrado che, apparentemente, sul tetto vi

sarebbero già analoghi impianti (cfr. replica 25 marzo 2013, pag. 5). Il solo

fatto che tali varianti comportino verosimilmente ulteriori costi, ovvero rendano

vane talune spese già effettuate, non basta a scartarle, ritenuto che ciò è la

conseguenza dell'agire dei resistenti, che, anziché chiedere preventivamente la

necessaria autorizzazione, hanno posto le autorità ed i vicini di fronte al

fatto compiuto. Ne consegue che, non apparendo la ricerca di soluzioni

alternative, tese ad attuare il principio di prevenzione, a priori priva di

possibilità di esito favorevole, nelle particolari circostanze del caso

concreto si giustifica di annullare il permesso nella misura in cui ha

approvato la posa dei quattro scambiatori di calore alla condizione di posare

uno schermo fonico sul bordo della tettoia sulla quale sono collocati e di

rinviare la causa al municipio affinché, completati gli atti con la

collaborazione degli istanti e sentita l'opponente, si pronunci di nuovo.

4.Dato l'esito,

non meritano di essere approfondite le ulteriori censure sollevate, che,

prima

facie

, appaiono comunque infondate.

Per quanto concerne le

vibrazioni, la UCE Sagl ha precisato che

non esistono forze impulsive

periodiche che potrebbero determinare delle vibrazioni percepibili

,

ritenuto che

anche il principale elemento dell'unità moto condensante

(motocompressore) posa su speciali elementi antivibranti

(cfr. complemento

UCE, parte seconda n. 4). L'insorgente non spiega perché queste precisazioni,

che confortano le precedenti valutazioni dell'UDC, non sarebbero plausibili.

Per quanto attiene al

calore che emanerebbe dai condizionatori, non vi sono elementi oggettivi a

sostegno dell'affermazione secondo cui il disagio sarebbe tale da impedire ai

vicini di tenere aperte le loro finestre durante il periodo estivo. Il rinvio

degli atti all'autorità inferiore permette comunque, se del caso, di valutare meglio

anche questo aspetto, sul quale i resistenti non si sono espressi in modo

specifico.

Agli impianti in discussione,

qualificabili come corpi tecnici, non si applica d'altronde l'art. 10 NAPPZCC,

che esige che gli edifici e le costruzioni accessorie si inseriscano in modo

armonioso nel tessuto urbano del centro cittadino. La loro collocazione

all'interno della corte, che non presenta particolari pregi architettonici,

escluderebbe comunque la violazione della norma. Le dimensioni relativamente

modeste ed il fatto che sono addossati alle facciate non determinano infine un

ingombro apprezzabile, rilevante dal profilo delle distanze.

5.5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente

accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. La licenza edilizia a

posteriori è annullata nella misura in cui approva le quattro unità motocondensanti

poste sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene

confermata per il resto.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Nella misura in cui non

sono compensate, le ripetibili sono a carico dei resistenti (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione

21 novembre 2012 (n. 6618)

del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.  la licenza edilizia in sanatoria

8 agosto 2012

è

annullata nella misura in cui autorizza l'installazione delle quattro unità

motocondensanti sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene

confermata per il resto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 2'400.-

è posta a carico della ricorrente in misura di fr. 1'000.- e per il resto (fr.

1'400.-) dei resistenti, in solido. Questi ultimi verseranno inoltre fr. 500.-

all'insorgente, a titolo di ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                  Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2015 52.2012.494 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2015 52.2012.494 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2015 52.2012.494

Licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne

Incarto n. 52.2012.494 Lugano 7 agosto 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente segretario: Mariano Morgani, vicecancelliere statuendo sul ricorso 10 dicembre 2012 di RI 1 componenti la comunione ereditaria fu __________, patrocinata da: PA 1 contro la decisione 21 novembre 2012 (n. 6618) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalla comunione ereditaria fu __________ avverso la risoluzione 8 agosto 2012 con la quale il municipio di Chiasso ha concesso a CO 2 e CO 3 la licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne (mapp. 1456 di quel comune); ritenuto, in fatto A.  a. CO 2 e CO 3, qui resistenti, sono proprietari in ragione di un mezzo ciascuno del mapp. 1456, situato nel centro cittadino, soggetto al relativo piano particolareggiato (PPZCC). In questo comparto, gli interventi sono regolamentati dalle norme di attuazione del piano particolareggiato della zona del centro cittadino (NAPPZCC). Sul fondo insiste un complesso edilizio composto da quattro immobili contigui (sub. A, B, C e E), inseriti in un fronte compatto di edifici che si sviluppa lungo Corso San Gottardo e la perpendicolare via Dunant. In particolare, il sub A sorge proprio all'incrocio tra questi due assi stradali. In contiguità, sul fronte rivolto verso Corso San Gottardo, si erge uno stabile (mapp. 471, sub A) di proprietà della comunione ereditaria fu __________. Sul lato interno dei due fondi, gli immobili si affacciano su un piazzale (corte), appartenente in parte alla part. 1456 ed in parte alla part. 471.

b. Con notifica di costruzione a posteriori 21 luglio 2011, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al municipio di Chiasso il permesso d'installare un impianto di climatizzazione dotato di sei ventilatori per lo scambio termico con l'esterno. Quattro unità sono state collocate sulla facciata del sub A del mapp. 1456 rivolta verso la corte interna, all'altezza del primo piano, sopra la tettoia che sovrasta un ingresso. Le restanti due unità esterne sono state installate su una parete del sottopassaggio che consente di accedere alla corte da via Dunant, a fianco della griglia di espulsione dell'aria di un impianto preesistente per il trattamento dell'aria, posto al servizio di un negozio. Preso atto della notifica di costruzione, il 10 agosto 2011 l'ufficio tecnico comunale di Chiasso (UTC) non ha ritenuto di dover trasmettere l'incarto al Dipartimento del territorio per l'avviso di sua competenza, ma si è limitato a chiedere alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) di esprimersi sul progetto. Nel termine di pubblicazione della notifica (dal 12 al 26 agosto 2011), al rilascio del permesso in sanatoria si è opposta la comunione ereditaria fu __________, censurando il fatto che l'impianto provocherebbe vibrazioni, rumore e calore molesti, nonché rischi dal profilo igienico-sanitario, e chiedendo di ordinare l'immediata cessazione del funzionamento delle sei unità esterne e il loro allontanamento.

c. In data 12 ottobre 2011, l'esecutivo comunale ha ordinato in via provvisionale a CO 2 e CO 3 l'immediata messa fuori servizio delle sei unità esterne dell'impianto di condizionamento, oggetto di domanda di costruzione.

d. Il 24 aprile 2012, la SPAAS, Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR), ha richiesto l'allestimento di uno studio che misurasse le emissioni/immissioni foniche dell'impianto e indicasse gli eventuali provvedimenti di limitazione del rumore necessari per il rispetto della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41). In ossequio a tale richiesta, gli istanti hanno prodotto uno studio fonico, denominato analisi delle prestazioni foniche degli impianti secondo l'OIF, allestito dalla __________ (di seguito: UCE Sagl). Lo studio (di seguito: studio UCE) evidenzia il superamento dei valori limite validi per la zona presso uno dei due ricettori considerati e contempla alcune proposte d'intervento per la riduzione del rumore delle quali si dirà, in quanto necessario, nei considerandi di diritto. Preso atto dell'avviso favorevole 16 luglio 2012 dell'UPR, in data 8 agosto 2012 il municipio ha concesso a CO 2 e CO 3 la licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni indicate dall'autorità dipartimentale, riprese dal citato studio fonico, e meglio: - gli impianti potranno funzionare unicamente nel periodo diurno dalle ore 07.00 alle ore 19.00, come stabilito dal perito nelle valutazioni foniche; - lungo il bordo della tettoia si dovrà realizzare lo schermo fonico così come descritto nella menzionata perizia al cap. 2.1; - l'aggregato del negozio (apparecchio interno) dovrà essere spostato di un metro verso l'interno al fine di poter posare il (recte: i) due silenziatori ed il tamponamento proposto nella perizia al cap. 3. Al contempo, l'autorità comunale ha respinto l'opposizione della comunione ereditaria. B.  Con decisione del 21 novembre 2012, il Consiglio di Stato ha re-spinto il ricorso inoltrato dall'opponente soccombente avverso il provvedimento municipale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che, benché lo studio UCE accerti il superamento dei valori di pianificazione (VP) validi per la zona di situazione in corrispondenza di uno dei due ricettori presi in considerazione, le misure di risanamento proposte dalla UCE Sagl per entrambi i ricettori considerati e recepite nel permesso di costruzione permetterebbero di ridurre le emissioni moleste e di farle rientrare entro i limiti di legge. C.  Avverso il predetto giudizio governativo, la comunione ereditaria fu __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. La ricorrente rimprovera anzitutto al Governo di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di esaminare la censura concernente le carenze dello studio fonico e rinunciando senza spiegazione ad assumere le prove offerte. In particolare, la UCE Sagl avrebbe tralasciato di valutare le molestie provocate dalle vibrazioni e dal calore prodotti dai condizionatori collocati sulla tettoia. A torto non sarebbero stati inoltre considerati i due condizionatori istallati nel portico (sottopassaggio) che collega la corte interna con via Dunant, mentre sarebbe stato esagerato il disagio provocato dal rumore di fondo (traffico). Per quanto attiene alle misure di limitazione del rumore imposte, la posa sul confine tra le due proprietà di uno schermo (pannello) antirumore, non sarebbe praticabile. Data la vicinanza con i locali sensibili, sarebbe comunque inefficace nel ridurre le emissioni foniche e i disagi dovuti al calore. A mente dell'insorgente, l'unica soluzione adeguata sarebbe lo spostamento delle quattro unità collocate sulla pensilina nello scantinato o, come proposto in subordine nello studio fonico, sotto la tettoia, previa realizzazione di un nuovo supporto. Secondo la ricorrente, infine, la posa dei sei corpi di climatizzazione violerebbe le NAPPZCC, sia perché gli impianti non s'inserirebbero convenientemente nel tessuto urbano del centro cittadino, sia perché disattenderebbero il divieto di realizzare costruzioni accessorie lungo il fronte degli edifici e le distanze minime prescritte. D.  All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono tanto il municipio, quanto i resistenti CO 2 e CO 3. Secondo l'esecutivo comunale, le unità esterne in contestazione non sono costruzioni accessorie, bensì corpi tecnici. In quanto tali non chiamerebbero dunque distanza. Dal profilo ambientale, evidenzia di aver ripreso esattamente le condizioni previste nell'avviso cantonale. Da parte loro, i resistenti respingono le eccezioni inerenti la carente motivazione e la lacunosità dello studio UCE. Tenuto conto di quest'ultimo e delle precisazioni fornite dalla UCE Sagl il 24 settembre 2012, prodotte con le osservazioni davanti all'Esecutivo cantonale, concludono che le misure di risanamento dedotte in licenza sarebbero concretamente in grado di ridurre le emissioni foniche e di eliminare i disagi dovuti al calore prodotto dall'impianto. Le soluzioni alternative proposte dalla ricorrente sarebbero invece altamente impattanti e comporterebbero costi spropositati. Da ultimo, ritengono che la prima istanza avrebbe correttamente applicato il diritto comunale. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del Tribunale. E.  Con la replica e la duplica, la ricorrente e i resistenti ribadiscono e sviluppano le tesi sostenute in precedenza, confermandosi nelle relative domande di giudizio. In particolare, l'insorgente afferma che la soluzione ottimale per l'impianto di climatizzazione sarebbe quella di spostare le unità esterne nello scantinato, rispettivamente sul tetto. Dal canto loro, il municipio e l'UDC sono rimasti silenti. F.  Del complemento dello studio fonico richiesto da questo Tribunale e delle osservazioni formulate al riguardo dalle parti si dirà, in quanto utile, in appresso. Considerato, in diritto

1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo [art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), tuttora applicabile alla fattispecie], è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal complemento dello studio fonico di cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). Nell'ambito di una valutazione anticipata, le ulteriori prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, perizia in merito a vibrazioni e calore) non appaiono in grado di apportare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie, del resto, si potrà semmai porre rimedio, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver completato gli atti (art. 65 cpv. 2 LPamm). 2.Preliminarmente, data la sua natura dirimente, va esaminato il rimprovero mosso al Governo di essere incorso in un diniego di giustizia. 2.1. L'insorgente intravvede la citata lesione e il conseguente diniego di giustizia nella circostanza che il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su alcune eccezioni sollevate contro il rilascio del permesso in sanatoria, in particolare sulle carenze dello studio fonico e sulla violazione del diritto comunale autonomo. Analogamente, non avrebbe spiegato le ragioni della rinuncia ad assumere le prove offerte. 2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b). La norma sopra citata assicura anche all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b). Essendo il diritto di essere sentito una garanzia costituzionale di natura formale, la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità disponga dello stesso potere d'esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, a un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (STF 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.6.1, in: RtiD I-2010 n. 31). 2.3. In concreto, il Governo ha dapprima considerato che il giudizio potesse essere reso sulla base degli elementi agli atti. Implicitamente ha dunque ritenuto che le prove offerte dalla ricorrente (sopralluogo, audizione testimoniale di un'inquilina, perizia) non fossero utili ai fini della sua decisione. Di seguito, l'Esecutivo cantonale ha analizzato la conformità ambientale dell'impianto dal profilo dell'inquinamento fonico. Sulla scorta degli accertamenti contenuti nello studio fonico, che ha reputato esaustivo, e tenuto conto delle misure di limitazione del rumore previste dallo stesso e riprese dal permesso di costruzione, ha concluso che l'opera fosse conforme alla legislazione ambientale e che la risoluzione municipale potesse pertanto essere confermata. Implicitamente, ha quindi ritenuto prive di peso le doglianze riguardanti le vibrazioni e il calore asseritamente prodotti dall'impianto e quelle inerenti la pretesa violazione delle norme edilizie comunali. Anche se non ha affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, la decisione con la quale il Governo ha respinto il ricorso sottopostogli non integra gli estremi di un diniego di giustizia. L'autorità inferiore non era infatti tenuta a confrontarsi compiutamente con ogni allegazione sollevata, potendo limitarsi a quelle considerate pertinenti (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 97 consid. 2b). È sufficiente che abbia spiegato, almeno brevemente, i motivi principali che hanno guidato il suo giudizio e sui quali ha fondato la propria decisione. Sotto il profilo del diritto di essere sentito, decisivo è in sostanza che la motivazione addotta ha permesso alla ricorrente di comprendere quali aspetti sono stati ritenuti rilevanti dall'Esecutivo cantonale per l'esito del giudizio e perché ha ritenuto il progetto conforme al diritto, permettendo all'interessata di aggravarsi davanti a questa Corte con piena cognizione di causa e di riproporre le doglianze ritenute pertinenti. Se il giudizio censurato sia condivisibile, non è questione che concerne il diritto di essere sentito, bensì il merito della vertenza. 3.Immissioni foniche 3.1. 3.1.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinanti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazioni delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limiti d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 2, pubblicata in: RtiD I-2010 n. 48, 52.2008255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare i VP e i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo di impianto e in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato dal piano regolatore alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri, validi tra l'altro per gli impianti di climatizzazione (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. e), sono fissati dall'allegato 6 all'OIF. Quest'ultimo, al suo n. 2, prevede, per le zone ove, come nel caso concreto, è applicabile il grado di sensibilità (GdS) II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte. 3.1.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustifichino ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e proporzionati (cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28 settembre 2011 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3 riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 3.4). Il criterio della sopportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità. Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306 consid. 8, 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1, 1C_299/2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Nel caso concreto, l'impianto di climatizzazione in discussione è composto da sei scambiatori di calore esterni. Quattro unità sono state collocate all'interno della corte, all'altezza del primo piano, sopra una pensilina addossata all'immobile (sub. A) di proprietà dei qui resistenti. Le restanti due unità sono state installate nel sottopassaggio che collega via Dunant con la corte interna, nelle vicinanze della griglia di espulsione dell'aria di un aggregato interno al servizio di un negozio. Chiamata a esprimersi sulla notifica di costruzione, in base a misurazioni eseguite in loco la UCE Sagl ha determinato le immissioni foniche prodotte dai condizionatori presso i ricettori più prossimi, dando per assodato che il loro funzionamento fosse limitato al periodo diurno (07:00-19:00). In particolare, per quanto concerne i quattro scambiatori di calore collocati sulla tettoia, ha accertato il livello del rumore da essi prodotto in prossimità dell'adiacente portafinestra (terrazza) al primo piano dell'immobile dell'insorgente (ricettore R1), mentre per quanto attiene alle restanti due unità nonché al preesistente aggregato del negozio installati all'interno del sottopassaggio, i rilevamenti sono stati effettuati in prossimità di una finestra situata dirimpetto a quest'ultimo (ricettore R2). Ha così ottenuto dei livelli di immissioni sonore pari a 54 dB(A) per R1 e di 59 dB(A) per R2, superiori in quest'ultimo caso ai VP della zona (cfr. perizia, parte terza n. 3). Di seguito, ha esaminato e proposto delle misure atte a ridurre il rumore, ciò che ha portato l'autorità a subordinare il permesso, in particolare, alle seguenti condizioni: - gli impianti potranno funzionare unicamente nel periodo diurno dalle ore 07.00 alle ore 19.00, come stabilito dal perito nelle valutazioni foniche; - lungo il bordo della tettoia si dovrà realizzare lo schermo fonico così come descritto nella menzionata perizia al cap. 2.1; - l'aggregato del negozio (apparecchio interno) dovrà essere spostato di un metro verso l'interno al fine di poter posare il [recte: i] due silenziatori ed il tamponamento proposto nella perizia al cap. 3. 3.2.2. L'insorgente contesta anzitutto i livelli d'immissione calcolati presso la portafinestra dell'appartamento sito al primo piano del suo stabile. Nell'allestimento del referto non sarebbe stato tenuto conto delle due unità motocondensanti collocate all'interno del sottopassaggio e la componente sonora del traffico sarebbe stata sovrastimata. Inoltre, i rilievi sarebbero stati effettuati senza che le unità fossero a pieno regime e senza accedere all'appartamento in questione. A torto. Il 4 aprile 2012, la UCE Sagl ha rilevato il rumore nella corte con gli impianti in esercizio e con gli impianti spenti. Le misurazioni sono state effettuate in diversi punti, tenendo conto delle varie sorgenti di rumore, incluso il rumore di fondo (cfr. studio UCE, parte seconda n. 1 segg.). Dalle note esplicative relative alle misurazioni fonometriche si evince che, malgrado la difficoltà di distinguere l'apporto fonico dei condizionatori dal rumore di fondo (traffico), il risultato ottenuto presso la tettoia può essere considerato per eccesso come il valore più alto ottenibile provocato dagli impianti di climatizzazione (cfr. perizia aprile 2012, parte seconda n. 2.2). Nelle precisazioni del 24 settembre 2012 (cfr. doc. 3 allegato alla risposta 4 ottobre 2012 dei resistenti davanti al Governo), la UCE Sagl ha inoltre chiarito che gli accertamenti sono stati effettuati a regime massimo di funzionamento, malgrado che il sistema di gestione preveda un inverter che adatta le macchine a un funzionamento parziale in funzione della richiesta di carichi termici ridotti. Ha altresì precisato di aver preso in considerazione pure le due unità installate nel sottopassaggio, ma che, dato il forte rumore di fondo, i rilievi strumentali non hanno permesso di stabilirne la componente acustica. Ha quindi individuato le sorgenti di rumore rilevanti per le immissioni presso i due ricettori più prossimi agli impianti. In particolare, per il ricettore R1 ha appurato come determinanti fossero unicamente le emissioni prodotte dai quattro scambiatori sulla tettoia, mentre che per il ricettore R2 decisivo sarebbe il rumore provocato dal preesistente aggregato del negozio (cfr. studio UCE, parte terza n. 1 segg.). Tenuto conto delle precisazioni fornite, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di questi rilevamenti. Le generiche critiche sollevate dall'insorgente a questo proposito vanno pertanto respinte. Partendo dal livello sonoro misurato con gli apparecchi in funzione, la UCE Sagl ha ricavato la pressione sonora degli impianti, sottraendo il rumore di fondo (rilevato con gli impianti fuori esercizio), ed ha calcolato il livello di immissioni foniche presso i citati ricettori, utilizzando la teoria della trasmissione del rumore in campo libero giacché in occasione dei rilievi non ha potuto accedere direttamente agli appartamenti interessati (cfr. studio UCE, parte terza n. 2). Avendo rilevato la presenza di una componente impulsiva, malgrado la stessa non fosse necessariamente riconducibile ai controversi impianti, ha effettuato precauzionalmente una correzione di 4 dB(A). Come accennato sopra, è così giunta a determinare livelli di immissioni sonore per il periodo diurno pari a 54 dB(A) presso il ricettore R1 e a 59 dB(A) presso il ricettore R2. Oltre che caratterizzate da un certo grado di prudenza, le valutazioni effettuate risultano sufficientemente precise e complete. Le stesse hanno tenuto conto delle sorgenti di rumore e dei ricettori più prossimi, della componente ambientale del rumore, del periodo di funzionamento di tutti gli impianti e della potenza di questi ultimi. Sebbene i rilievi non siano stati effettuati direttamente presso i ricettori, i dati ottenuti sono stati rielaborati al fine di ottenere un risultato coerente con la situazione reale. Questi risultati hanno peraltro trovato sostanziale conferma negli esami svolti successivamente al fine di completare lo studio fonico. La UCE Sagl ha infatti calcolato le immissioni foniche prodotte dai quattro impianti collocati sulla tettoia presso il ricettore R1 e le finestre sovrastanti, sulla base della pressione sonora indicata dalla scheda tecnica e considerando una correzione di 2 dB(A) per la componente tonale (cfr. complemento 27 ottobre 2014, di seguito: complemento UCE, parte seconda). Lo ha fatto per mezzo del software di modellazione numerica SoundPlan, che consente la simulazione della propagazione del rumore emesso da sorgenti puntuali o lineari in ambiente esterno e che tiene conto di tutti gli ostacoli e di tutte le riflessioni sonore originate dagli edifici (cfr. complemento UCE, parte prima n. 2). Suddette verifiche hanno segnatamente confermato il livello delle immissioni foniche misurate presso il ricettore R1 [dB(A) 54.1], considerato, dato il tipo di impianto, un tempo di funzionamento pari al 70% del periodo diurno. Da questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza. 3.2.3. Destinate all'insuccesso sono pure le doglianze espresse dalla ricorrente in merito al funzionamento dei condizionatori durante la notte. La licenza edilizia impone infatti che gli impianti possano funzionare unicamente durante il periodo diurno (dalle ore 07:00 alle 19:00). Un uso difforme, e meglio la loro messa in funzione tra le ore 19:00 e le 07:00, non è stato autorizzato. La possibilità che i resistenti non si attengano al permesso ricevuto non è suscettibile di portare all'annullamento della licenza. In caso di abusi, l'insorgente potrà semmai chiedere al municipio di adottare provvedimenti idonei a far rispettare le condizioni d'uso indicate nel permesso. 3.3. Raggiungendo 59 dB(A), il livello sonoro misurato presso il punto d'immissione R2 supera il valore limite diurno di 55 dB(A). Per questo la UCE Sagl ha proposto il risanamento dell'impianto interno del negozio tramite l'installazione di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante (studio UCE, parte quarta n. 3). Provvedimento, questo, ripreso dall'autorizzazione a costruire quale condizione per il rilascio del permesso e nel frattempo già implementato dai resistenti (cfr. complemento UCE, parte quarta n. 1). Secondo la UCE Sagl, l'attenuazione del rumore dovuta ai due silenziatori è di 16 dB(A). Si tratta conseguentemente di misure in grado di riportare le immissioni foniche presso il ricettore R2 abbondantemente al di sotto dei valori limite previsti per la zona. Nella misura in cui autorizza la posa dei due scambiatori di calore all'interno del sottopassaggio, di per sé privi d'impatto sul ricettore R2, alla condizione di dotare l'impianto preesistente di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante, la decisione municipale deve pertanto essere tutelata. Neppure la ricorrente pretende invero il contrario. 3.4. Per quanto concerne il ricettore R1, ove il valore limite diurno di 55 dB(A) è rispettato di poco [54.1 dB(A)], la UCE Sagl ha invece proposto, al fine di tenere conto del principio di prevenzione, di posare uno schermo fonico. Il permesso ne impone analogamente l'installazione. L'insorgente asserisce che la posa di quest'ultimo sul bordo della pensilina non sarebbe materialmente praticabile, vista la mancanza di spazio, e non sarebbe comunque in grado di contenere il rumore generato dagli impianti retrostanti, date la vicinanza ai locali sensibili e la conformazione della corte. Eccepisce inoltre che non sarebbe conforme con le prescrizioni comunali in materia di distanze (cfr. osservazioni 18 novembre 2014, pag. 5). 3.4.1. Durante la fase istruttoria, la Corte ha chiesto alla UCE Sagl di specificare la tipologia e le dimensioni dello schermo fonico proposto e di indicare l'entità della riduzione del rumore dovuta alla sua installazione, nonché i possibili effetti di riflessione del rumore sulle facciate. Dalle informazioni fornite, risulta che la barriera antirumore ha un'altezza di m 2.00, rispettivamente una lunghezza di m 3.00, e che si compone di pannelli opachi in fibra minerale, fonoassorbenti e fonoisolanti (cfr. scheda tecnica prodotta col complemento UCE). Il manufatto è suddiviso in una parte fissa e in una parte mobile, al fine di agevolare gli interventi di manutenzione (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2 segg.). Secondo la UCE Sagl, la barriera comporta una diminuzione delle immissioni foniche presso il punto d'immissione R1 di circa 13 dB(A), di modo che il livello sonoro passerebbe da 54.1 a 41 dB(A). Un calo delle immissioni, seppur più contenuto [da 51.6 a 47 dB(A)], è previsto pure presso la finestra al secondo piano. Di contro, ai piani terzo e quarto il rumore dovrebbe aumentare, anche se di poco, passando da 43 a 44 dB(A), rispettivamente da 45.4 a 46 dB(A), restando comunque al di sotto dei VP validi per il periodo diurno (cfr. complemento UCE, parte terza n. 2.3). Se ne deduce che la posa dello schermo fonico in discussione è suscettibile di ridurre, in ossequio al principio di prevenzione, le immissioni in maniera marcata in prossimità del ricettore più vicino (R1) e di migliorare la situazione anche presso l'apertura esistente al piano superiore, senza peggiorare sensibilmente quella ai due piani soprastanti. I paventati fenomeni di riflessione non sussistono e, semmai, restano circoscritti. Di per sé, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la misura proposta si configura dunque come un provvedimento efficace e, considerati i costi di realizzazione indicati (fr. 7'000.-), senz'altro sostenibile dal profilo economico. Resta da vedere se la sua installazione sia anche rispettosa delle norme sulle distanze. 3.4.2. 3.4.2.1. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle distanze definite dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. Condizioni, queste ultime, che devono essere soddisfatte cumulativamente. 3.4.2.2. Nel comprensorio del centro cittadino, le distanze tra edifici e da confine sono disciplinate dall'art. 11 cpv. 3 lett. a e b NAPPZCC. La lett. a concerne le edificazioni con plano-volume-tria indicata ai sensi del cpv. 1 (cosiddetta crosta urbana) e regola le distanze in corrispondenza delle parti laterali dei fondi (perpendicolarmente all'asse del corso principale (n. 1), dove vale, per principio, l'obbligo di costruzione in contiguità, rispettivamente verso il (confine sul) retro dei fondi (n. 2), dove di norma va osservata una distanza minima di 5.00 m. La lett. b riguarda invece le superfici definite retrostanti e disciplina la distanza minima dagli altri confini (n. 1), che è pari a 5.00 m per altezze fino a m 16.60 ed a 6.00 m per altezze fino a m 19.50 (riservato un supplemento di distanza di ml 3.00 da edifici esistenti), rispettivamente la distanza minima tra facciate contrapposte di uno stesso edificio (n. 2), caso quest'ultimo che qui non interessa. 3.4.2.3. In concreto, gli immobili dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo e via Dunant, indicati come edifici ricostruibili, sono interessati da una linea di costruzione con contiguità prevalente ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 NAPPZCC; la corte sul retro è invece qualificata come superficie retrostante d'edificazione libera (cfr. Piano particolareggiato del centro cittadino, Tipi e concetti d'inserimento, Piano di sintesi). Il confine tra le part. 1456 e 471 corre da nord a sud, suddividendo dapprima gli immobili contigui dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo, proseguendo poi per un breve tratto (ca. 1.50 m, misurazione dedotta dalla planimetria in atti) verso est lungo il retro del fabbricato dell'insorgente e, infine, tagliando pressapoco a metà la retrostante corte interna. Nell'angolo nord-ovest di quest'ultima, la facciata est dell'edificio (sub. A e C) dei resistenti si situa a 2.00 m (sub. C), rispettivamente a 4.00 m circa (sub. A) dal confine verso il fondo della ricorrente. La pensilina sporgente dalla facciata, sulla quale sono collocati i quattro controversi scambiatori di calore e sul cui bordo esterno dovrebbe essere applicato lo schermo fonico, vi si avvicina addirittura sino a circa 1.50 m (cfr. planimetria; materiale fotografico agli atti; ricorso 10 dicembre 2012, pag. 6, che parla di una distanza di ca. 1.00 m). Essendo profonda oltre 2.50 m, non può essere ignorata dal profilo del computo delle distanze dal confine e tra edifici. A prescindere che alla fattispecie sia applicabile l'art. 11 cpv. 3 lett. a n. 2 oppure lett. b n. 1, l'immobile dei resistenti configura pertanto una costruzione esistente in contrasto con la distanza minima dal confine di 5.00 m (3.00 m qualora la profondità del fondo sia inferiore a 17.00 m; cfr. anche Schizzi esplicativi riferiti all'art. 11 cpv. 3 NAPPZCC). 3.4.2.4. Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Possono essere autorizzate, soggiunge il cpv. 2, trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (lett. a). Giusta l'art. 39 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) - ancora in vigore al momento in cui il Governo ha statuito

- le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza, soggiunge la norma, possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La trasformazione è sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.). I suddetti principi sono ora sanciti dall'art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), che ha ripreso la disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145). Nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie, precisa l'art. 86 cpv. 3 RLst, il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Nella fattispecie, l'applicazione della barriera antirumore sul bordo esterno della tettoia rappresenterebbe una modifica non trascurabile della struttura. Il pannello antirumore, composto da materiale opaco, ha infatti un'altezza di 2.00 m ed una lunghezza di 3.00 m. Date le sue dimensioni, non si può ragionevolmente negare che determinerebbe un aumento localmente apprezzabile degli ingombri esistenti nella fascia sottratta all'edificazione dal vigente ordinamento delle distanze da confine, consolidando ed aggravando il contrasto esistente con le norme sulle distanze. Basti considerare al riguardo che l'art. 40 LE, nel computo dell'altezza degli edifici, tiene conto anche dell'ingombro costituito dai semplici parapetti. L'opera non passerebbe poi certamente inosservata. Al posto della struttura tutto sommato leggera della pensilina, si percepirebbe infatti la presenza ingombrante dei due pannelli, che, al fine di esplicare correttamente la loro funzione di schermo fonico, finirebbero per ridurre in misura non trascurabile anche lo spazio verticale ancora libero da costruzioni. Benché non sia suscettibile di alterare l'identità dell'intero stabile, la trasformazione costituisce comunque una modifica del suo aspetto esterno che esaspera significativamente la difformità esistente, rendendo maggiormente percettibile il contrasto con la distanza da confine. Anche se non la si volesse considerare sostanziale, ma soltanto di una certa importanza, la trasformazione non potrebbe comunque essere autorizzata, poiché l'installazione della barriera fonica è tutt'altro che irrilevante per gli interessi privati della ricorrente, vista la vicinanza alla sua proprietà, in particolare alla portafinestra ed al balcone dell'appartamento al primo piano, e dal momento che rappresenta una delle condizioni per il rilascio del permesso avversato. La condizione di licenza che ne impone l'installazione non può dunque essere tutelata. 3.5. A questo punto si tratta di esaminare quali conseguenze attribuire all'annullamento della citata condizione. 3.5.1. Il rispetto del principio di prevenzione impone di esaminare se altri provvedimenti per ridurre le emissioni siano possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, oltre che sopportabili dal profilo economico e proporzionali. Essenzialmente, i provvedimenti ipotizzabili devono permettere di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso. Ciò presuppone che siano esaminate delle varianti, suscettibili, sotto il profilo delle immissioni, di condurre a risultati (ancora) migliori, pur restando sopportabili dal profilo economico. In tal senso, la conformità di un progetto con il principio di prevenzione non può dunque essere esaminata isolatamente, ma sempre con uno sguardo rivolto a possibili alternative (cfr., mutatis mutandis, STF 1C_560/2010 del 14 luglio 2011 consid. 7). Di norma, spetta all'istante fornire le necessarie indicazioni, onde permettere all'autorità competente di valutare se il progetto è conforme al principio di prevenzione, rispettivamente se subordinare il permesso richiesto ad ulteriori/altri provvedimenti. Anche l'autorità può proporre, sulla base della propria esperienza o di accertamenti appositamente esperiti o fatti eseguire, delle misure o soluzioni atte a ridurre ulteriormente il rumore a costi accettabili, purché non si tratti di provvedimenti o interventi necessitanti uno studio (più) approfondito, che, in quanto tali, esigono la presentazione di un nuovo progetto. Il principio di prevenzione non impone di prendere in considerazione tutte le opzioni possibili o immaginabili. Basta considerare quelle che appaiono più adatte. Viceversa, l'istante non può limitarsi a perorare i vantaggi del progetto che più gli è comodo, senza confrontarsi con altre soluzioni appropriate o con le proposte alternative degli eventuali opponenti. Diversamente, il principio di prevenzione potrebbe essere facilmente eluso. Ferme queste premesse, il fatto che in concreto non possa essere confermata la misura imposta come condizione di licenza al fine di ridurre ulteriormente il rumore in conformità al principio di prevenzione, non significa ancora, posto che i VP determinanti sono comunque rispettati, che il permesso rilasciato debba essere annullato. Un tale risultato si giustificherebbe soltanto se dovesse apparire necessario approfondire lo studio di eventuali soluzioni alternative volte ad attuare il principio di prevenzione. In effetti, qualora il provvedimento annullato potesse essere immediatamente sostituito con un'altra misura suscettibile di esplicare i medesimi effetti ma conforme al diritto, basterebbe subordinare la licenza alla nuova condizione. Il permesso dovrebbe invece essere rilasciato senza condizioni addizionali, se fosse evidente che non sussistono alternative concrete oppure che queste ultime non sono sopportabili dal profilo economico. 3.5.2. Nella fattispecie, non sono ravvisabili soluzioni o provvedimenti alternativi che possano essere facilmente imposti da questo Tribunale a titolo di clausola accessoria, così da poter confermare, subordinandolo alla nuova condizione, il permesso rilasciato. D'altro canto, non può neppure dirsi che, venuta meno la possibilità di installare lo schermo fonico per le ragioni anzidette, non fosse/sia altrimenti possibile eliminare o ridurre ulteriormente il rumore proveniente dai controversi impianti con un dispendio sostenibile. Approfondite verifiche a questo riguardo fanno invero difetto. In particolare, ritenuto che la proposta di spostare gli impianti sotto la pensilina, scartata a motivo dei costi eccessivi (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2.2; precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2; complemento UCE, parte quinta n. 2) e dei benefici insufficienti (complemento UCE, parte quinta n. 1), sembra soffrire dello stesso difetto che ha determinato la mancata conferma della succitata condizione di licenza, dato che esige anch'essa la posa di un pannello antirumore a filo del bordo esterno della tettoia, maggiori approfondimenti meritano la collocazione dei controversi impianti all'interno (scantinato) o sul tetto dello stabile. Nel primo caso, non è in effetti dato di capire perché tale soluzione, già implementata per l'aggregato del negozio, sarebbe tecnicamente problematica (cfr. osservazioni 16 dicembre 2014, pag. 3), rispettivamente eccessivamente onerosa (precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2). Nel secondo caso, non risulta che l'ipotesi sia stata seriamente presa in considerazione, malgrado che, apparentemente, sul tetto vi sarebbero già analoghi impianti (cfr. replica 25 marzo 2013, pag. 5). Il solo fatto che tali varianti comportino verosimilmente ulteriori costi, ovvero rendano vane talune spese già effettuate, non basta a scartarle, ritenuto che ciò è la conseguenza dell'agire dei resistenti, che, anziché chiedere preventivamente la necessaria autorizzazione, hanno posto le autorità ed i vicini di fronte al fatto compiuto. Ne consegue che, non apparendo la ricerca di soluzioni alternative, tese ad attuare il principio di prevenzione, a priori priva di possibilità di esito favorevole, nelle particolari circostanze del caso concreto si giustifica di annullare il permesso nella misura in cui ha approvato la posa dei quattro scambiatori di calore alla condizione di posare uno schermo fonico sul bordo della tettoia sulla quale sono collocati e di rinviare la causa al municipio affinché, completati gli atti con la collaborazione degli istanti e sentita l'opponente, si pronunci di nuovo. 4.Dato l'esito, non meritano di essere approfondite le ulteriori censure sollevate, che, prima facie, appaiono comunque infondate. Per quanto concerne le vibrazioni, la UCE Sagl ha precisato che non esistono forze impulsive periodiche che potrebbero determinare delle vibrazioni percepibili, ritenuto che anche il principale elemento dell'unità moto condensante (motocompressore) posa su speciali elementi antivibranti (cfr. complemento UCE, parte seconda n. 4). L'insorgente non spiega perché queste precisazioni, che confortano le precedenti valutazioni dell'UDC, non sarebbero plausibili. Per quanto attiene al calore che emanerebbe dai condizionatori, non vi sono elementi oggettivi a sostegno dell'affermazione secondo cui il disagio sarebbe tale da impedire ai vicini di tenere aperte le loro finestre durante il periodo estivo. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore permette comunque, se del caso, di valutare meglio anche questo aspetto, sul quale i resistenti non si sono espressi in modo specifico. Agli impianti in discussione, qualificabili come corpi tecnici, non si applica d'altronde l'art. 10 NAPPZCC, che esige che gli edifici e le costruzioni accessorie si inseriscano in modo armonioso nel tessuto urbano del centro cittadino. La loro collocazione all'interno della corte, che non presenta particolari pregi architettonici, escluderebbe comunque la violazione della norma. Le dimensioni relativamente modeste ed il fatto che sono addossati alle facciate non determinano infine un ingombro apprezzabile, rilevante dal profilo delle distanze. 5.5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. La licenza edilizia a posteriori è annullata nella misura in cui approva le quattro unità motocondensanti poste sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene confermata per il resto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono a carico dei resistenti (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1.Il ricorso è parzialmente accolto. §.  Di conseguenza: 1.1.  la decisione 21 novembre 2012 (n. 6618) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2.  la licenza edilizia in sanatoria 8 agosto 2012 è annullata nella misura in cui autorizza l'installazione delle quattro unità motocondensanti sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene confermata per il resto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 2'400.- è posta a carico della ricorrente in misura di fr. 1'000.- e per il resto (fr. 1'400.-) dei resistenti, in solido. Questi ultimi verseranno inoltre fr. 500.- all'insorgente, a titolo di ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                  Il segretario