Incentivo all'assunzione di disoccupati
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica)
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm). Non è necessario acquisire agli atti l'incarto n. __________ dell'UMA
concernente una società che ha beneficiato dell'incentivo all'assunzione, che
la ricorrente chiede di richiamare per dimostrare l'esistenza di una
disparità di trattamento per rapporto al suo capo, in quanto tale mezzo
di prova non apporterebbe a questo Tribunale
ulteriori
elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. La
legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha
quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento
dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio
dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).
Tra le principali misure volte a rilanciare
l'impiego vi è l'incentivo all'assunzione. Sotto questo aspetto, l'art. 3
L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro e
che a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1). L'aiuto
finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP
obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente
al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24
mesi (cpv. 2). L'aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il
tasso di disoccupazione medio dell'anno civile precedente l'assunzione è
superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal
Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro,
ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L'aiuto finanziario non può essere
riconosciuto alle aziende che
nei dodici mesi precedenti
la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi
economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi cui sono assoggettate
e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento
(cpv. 4).
2.2. Il Consiglio di Stato ha disciplinato
le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione dell'art.
6 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, viene considerato
nuovo posto di lavoro
ogni unità supplementare rispetto
all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente
l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie
consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari
sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione
del grado di occupazione (lett. a);
ogni posto di lavoro creato da nuove aziende
(lett. b).
Giusta l'art. 6 cpv. 2 R-rilocc, non possono
essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da
ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (lett. a); quelli risultanti da
assunzioni temporanee o stagionali (lett. b); quelli occupati da persone,
coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni dell'azienda (lett. c); quelli occupati da lavoratori confinanti (lett.
d).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a
ottenere il sussidio all'assunzione di D__________, con uno stipendio di fr.
10'500.- lordi mensili, in qualità di promotore finanziario del progetto __________,
in sostanza perché con l'importante carica ricoperta e il suo ragguardevole
stipendio garantito, l'interessato, unico dipendente, avrebbe avuto un ruolo
rilevante in seno dell'azienda, tale da poterne influenzare in modo determinante
le decisioni.
L'insorgente contesta per contro tale
conclusione, sostenendo che le risoluzioni aziendali spettano esclusivamente
alla __________ in qualità di socio e a __________ in qualità di gerente della
società. Precisa che la legge non subordina la concessione del sussidio alla
presenza di più dipendenti presso il datore di lavoro e che per quanto attiene
al progetto __________, l'assunzione di D__________ sarebbe comunque la prima
di un ciclo di circa 250 persone.
3.2. La RI 1 è una società avente quale
scopo le transazioni finanziarie di compravendita mobiliare e immobiliare ed è
attiva nell'ambito fiduciario in genere.
Il fatto che D__________ non sia socio o
gerente della società, non fruisca di un diritto di firma o non figuri a
registro di commercio, non è decisivo. Anche un impiegato può determinare - o
quanto meno influenzare - risolutivamente le decisioni dell'azienda: in questo
caso occorre esaminare, sulla base della struttura aziendale interna, di quali
poteri decisionali egli disponga con-
cretamente (cfr. principi giurisprudenziali
in DTF 120 V 521 e STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2 concernenti le
indennità per insolvenza nell'ambito della LADI, senz'altro applicabili nella
presente fattispecie).
Ora, la ricorrente afferma che D__________ svolgerà,
nell'ambito del progetto __________, la mansione di promotore finanziario con
la gestione e l'organizzazione del team, delle pubbliche relazioni, della strategia
aziendale e del marketing mix. Egli dovrà essere formato nella conoscenza del
progetto __________ in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione,
prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del progetto, prendere
visione direttamente del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici
internazionali coinvolti e partecipare alle conferenze stampa future, in
rappresentanza degli investitori, quale uditore. Dovrà inoltre aggiornare
costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________,
come pure di eventuali varianti di progetto o di tempi tecnici relativi. Risulta
dunque che l'interessato godrà di una certa autonomia in seno alla società, la
cui posizione si avvicina a quella del titolare di un'azienda. In effetti, la
ricorrente stessa afferma che i compiti di cui si occupa l'interessato sono
talmente molteplici e decisamente impegnativi, da giustificare anche
l'ammontare del suo stipendio, che va ricondotto alle responsabilità
affidategli nella realizzazione del progetto.
Ritenuto che D__________ è stato assunto
quale promotore finanziario, è l'unico dipendente della società con un
ragguardevole stipendio e ricopre un'importante carica, bisogna pertanto
concludere che egli gode di un ruolo rilevante in seno alla medesima, tale da quanto
meno influenzare - se non addirittura determinare - risolutivamente le
decisioni dell'azienda. Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata dal
fatto che egli vanta una lunga esperienza nel campo bancario (ventennale) ed è
professionalmente qualificato come procuratore con diritto di firma collettiva
a due (curriculum vitae 18 dicembre 2009, agli atti)
In siffatte circostanze, a ragione quindi
l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il
sussidio per l'assunzione di D__________.
4. La
ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con un caso analogo, nel
quale una società ha ottenuto l'incentivo richiesto.
Su questo aspetto, giova ricordare che il
principio di legalità prevale di regola su quello dell'uguaglianza e la parità
di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in
casi del tutto particolari (
Max
Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N.
71 Bi seg.).
Quindi, il semplice fatto che in un altro
caso sia stato a torto dato l'incentivo litigioso, di per sé non basterebbe
ancora a ritenere fondate le pretese della ricorrente. Comunque sia, il caso
cui l'insorgente si riferisce, perfettamente noto a questo Tribunale (inc. n.
52.__________) come pure al patrocinatore della ricorrente, poggia su una
fattispecie diversa e non paragonabile a quella qui in esame, motivo per cui
non si può ritenere che nemmeno il principio della parità di trattamento sia
stato violato nella presente fattispecie.
5. In esito
alle considerazione che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2012 52.2011.71 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2012 52.2011.71 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2012 52.2011.71
Incentivo all'assunzione di disoccupati
Incarto n. 52.2011.71 Lugano 28 novembre 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 8 febbraio 2011 della RI 1 patrocinata da PA 1 contro la risoluzione 19 gennaio 2011 (n. 494) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 3 dicembre 2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di in centivo all'assunzione; viste le risposte:
- 22 febbraio 2011 dell'Ufficio delle misure attive,
- 23 febbraio 2011 del Consiglio di Stato; preso atto della replica 7 marzo 2011 e delle dupliche:
- 23 marzo 2011 del Consiglio di Stato,
- 28 marzo 2011 dell'Ufficio delle misure attive; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a. La RI 1 è una società a garanzia limitata iscritta a registro di commercio dall'11 maggio 2010. Il 16 novembre 2010, essa ha presentato all'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: UMA) una domanda volta a ottenere l'in centivo all'assunzione di D__________, unico dipendente della società, il cui impiego sarebbe iniziato il 1° dicembre successivo in qualità di promotore finanziario del progetto __________ con uno stipendio di fr. 10'500.- al mese.
b. Il 3 dicembre 2010, l'UMA ha respinto la domanda sulla base dell'art. 6 cpv. 2 lett. c del regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1), secondo cui non può essere considerato nuovo posto di lavoro quello occupato da persone che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda. B. Con giudizio 19 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1. L'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione impugnata, tenendo conto che con il ragguardevole stipendio garantitogli e con l'importante carica ricoperta, D__________, unico dipendente della società, avrebbe avuto un ruolo rilevante in seno alla medesima, tale da influenzare in modo determinante le decisioni dell'azienda. C. Contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando l'incentivo all'assunzione di D__________ per la durata di 24 mesi. La ricorrente sostiene in sostanza che il dipendente in parola non ha alcun tipo di potere decisionale o di influenza sulle decisioni dell'azienda, che spettano all'unico socio (__________) e al gerente (__________). Invoca inoltre la parità di trattamento con un caso analogo, nel quale un'altra società ha ottenuto l'incentivo richiesto. D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. E. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ribadito le proprie contrapposte posizioni. F. Pendente il ricorso, l'insorgente ha versato agli atti la sentenza 16 agosto 2001 (n. 38.__________) con cui il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il ricorso della RI 1 contro la decisione su opposizione emanata dall'UMA concernente la richiesta per l'ottenimento dell'assegno per il periodo d'introduzione (API) in favore di D__________. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario acquisire agli atti l'incarto n. __________ dell'UMA concernente una società che ha beneficiato dell'incentivo all'assunzione, che la ricorrente chiede di richiamare per dimostrare l'esistenza di una disparità di trattamento per rapporto al suo capo, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. La legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio dell'occupazione (art. 1 L-rilocc). Tra le principali misure volte a rilanciare l'impiego vi è l'incentivo all'assunzione. Sotto questo aspetto, l'art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro e che a tal fine può concedere un aiuto finanziario alle aziende (cpv. 1). L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro, relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi (cpv. 2). L'aiuto finanziario può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell'anno civile precedente l'assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L'aiuto finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici; oppure che non rispettano i contratti collettivi cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento (cpv. 4). 2.2. Il Consiglio di Stato ha disciplinato le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione dell'art. 6 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, viene considerato nuovo posto di lavoro ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione del grado di occupazione (lett. a); ogni posto di lavoro creato da nuove aziende (lett. b). Giusta l'art. 6 cpv. 2 R-rilocc, non possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (lett. a); quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali (lett. b); quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda (lett. c); quelli occupati da lavoratori confinanti (lett. d).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, l'UMA ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio all'assunzione di D__________, con uno stipendio di fr. 10'500.- lordi mensili, in qualità di promotore finanziario del progetto __________, in sostanza perché con l'importante carica ricoperta e il suo ragguardevole stipendio garantito, l'interessato, unico dipendente, avrebbe avuto un ruolo rilevante in seno dell'azienda, tale da poterne influenzare in modo determinante le decisioni. L'insorgente contesta per contro tale conclusione, sostenendo che le risoluzioni aziendali spettano esclusivamente alla __________ in qualità di socio e a __________ in qualità di gerente della società. Precisa che la legge non subordina la concessione del sussidio alla presenza di più dipendenti presso il datore di lavoro e che per quanto attiene al progetto __________, l'assunzione di D__________ sarebbe comunque la prima di un ciclo di circa 250 persone. 3.2. La RI 1 è una società avente quale scopo le transazioni finanziarie di compravendita mobiliare e immobiliare ed è attiva nell'ambito fiduciario in genere. Il fatto che D__________ non sia socio o gerente della società, non fruisca di un diritto di firma o non figuri a registro di commercio, non è decisivo. Anche un impiegato può determinare - o quanto meno influenzare - risolutivamente le decisioni dell'azienda: in questo caso occorre esaminare, sulla base della struttura aziendale interna, di quali poteri decisionali egli disponga con- cretamente (cfr. principi giurisprudenziali in DTF 120 V 521 e STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2 concernenti le indennità per insolvenza nell'ambito della LADI, senz'altro applicabili nella presente fattispecie). Ora, la ricorrente afferma che D__________ svolgerà, nell'ambito del progetto __________, la mansione di promotore finanziario con la gestione e l'organizzazione del team, delle pubbliche relazioni, della strategia aziendale e del marketing mix. Egli dovrà essere formato nella conoscenza del progetto __________ in tutti i suoi aspetti tecnici e di realizzazione, prendere contatto con tutti i collaboratori esterni del progetto, prendere visione direttamente del lavoro da svolgere nelle sedi dei vari comitati olimpici internazionali coinvolti e partecipare alle conferenze stampa future, in rappresentanza degli investitori, quale uditore. Dovrà inoltre aggiornare costantemente il pacchetto clienti investitori di tutte le novità del progetto __________, come pure di eventuali varianti di progetto o di tempi tecnici relativi. Risulta dunque che l'interessato godrà di una certa autonomia in seno alla società, la cui posizione si avvicina a quella del titolare di un'azienda. In effetti, la ricorrente stessa afferma che i compiti di cui si occupa l'interessato sono talmente molteplici e decisamente impegnativi, da giustificare anche l'ammontare del suo stipendio, che va ricondotto alle responsabilità affidategli nella realizzazione del progetto. Ritenuto che D__________ è stato assunto quale promotore finanziario, è l'unico dipendente della società con un ragguardevole stipendio e ricopre un'importante carica, bisogna pertanto concludere che egli gode di un ruolo rilevante in seno alla medesima, tale da quanto meno influenzare - se non addirittura determinare - risolutivamente le decisioni dell'azienda. Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata dal fatto che egli vanta una lunga esperienza nel campo bancario (ventennale) ed è professionalmente qualificato come procuratore con diritto di firma collettiva a due (curriculum vitae 18 dicembre 2009, agli atti) In siffatte circostanze, a ragione quindi l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio per l'assunzione di D__________.
4. La ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con un caso analogo, nel quale una società ha ottenuto l'incentivo richiesto. Su questo aspetto, giova ricordare che il principio di legalità prevale di regola su quello dell'uguaglianza e la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 Bi seg.). Quindi, il semplice fatto che in un altro caso sia stato a torto dato l'incentivo litigioso, di per sé non basterebbe ancora a ritenere fondate le pretese della ricorrente. Comunque sia, il caso cui l'insorgente si riferisce, perfettamente noto a questo Tribunale (inc. n. 52.__________) come pure al patrocinatore della ricorrente, poggia su una fattispecie diversa e non paragonabile a quella qui in esame, motivo per cui non si può ritenere che nemmeno il principio della parità di trattamento sia stato violato nella presente fattispecie.
5. In esito alle considerazione che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario