Permesso di dimora
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998; LALPS; RL 1.2.2.1; art. 49 cpv. 2 della
legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1). Il
gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato
da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'art.
18 LStr prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa dipendente se:
l'ammissione è nell'interesse dell'economia
svizzera (a);
un datore di lavoro ne ha fatto domanda
(b); e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25 (c).
L'art. 21 cpv. 1 LStr sancisce che lo straniero può essere ammesso
in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che
per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un
cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera
circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono
considerati lavoratori indigeni, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma:
i cittadini svizzeri (a); i titolari di un permesso di domicilio (b); i
titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività
lucrativa (c).
L'art. 22 LStr dispone che lo straniero può
essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se
sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località,
nella professione e nel settore.
Secondo l'art. 23 LStr, il permesso di
soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può
essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati
(cpv. 1).
All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre
esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale
e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino
presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel
contesto sociopolitico (cpv. 2).
In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera
(cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano
di nuovi (a);
persone riconosciute in ambito
scientifico, culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini
professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone
trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale
(d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di
relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (e).
Giusta l'art. 85 cpv. 2 OASA, p
rima del rilascio di un permesso di soggiorno di
breve durata o di un permesso di dimora con attività lucrativa, la decisione
preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro va
sottoposta all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per approvazione.
Secondo le direttive dell
'Ufficio federale della migrazione
(
n. 4.7.11.2, nella
versione del 30 settembre 2011),
possono essere
consentite
d
elle deroghe all'art. 23 cpv. 3 LStr a favore di calciatori
professionisti soltanto se la squadra gioca in una delle due leghe superiori (ad
es. la Super League e Challenge League, corrispondenti al primo e secondo
livello del campionato svizzero) e se essi vantano una solida esperienza
pluriennale della competizione a livello internazionale (almeno tre anni in una
lega superiore). Per quanto riguarda i giovani calciatori nella fascia di età
tra i 18 e i 21 anni che non possono ovviamente vantare la summenzionata
esperienza, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che una deroga è
consentita se essi sono stati attivi negli ultimi tre anni, di cui almeno uno regolarmente
in un club professionistico nazionale ad alto livello (STAF C-4642/2007 del 7
dicembre 2007, consid. 5). Tale prassi giurisprudenziale, sviluppata sotto l'egida
dell'art. 8 dell'abrogata ordinanza sulla limitazione
degli stranieri del 6 ottobre 1986, risulta senz'altro applicabile anche nell'ambito
della vigente legge federale sugli stranieri. Del resto, nemmeno l'insorgente
contesta tale conclusione (ricorso ad 4).
2.2.
La normativa
testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al
rilascio o
al rinnovo di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in
Svizzera come calciatore professionista.
Nella presente fattispecie non esiste inoltre
alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Nigeria, da cui potrebbe
scaturire un diritto in tal senso in favore del giocatore che la ricorrente
intende assumere.
Ne discende dunque che
le autorità
amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione
di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad
esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto
degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione
dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere
censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo
esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il
principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
3. 3.1. In
concreto, dagli atti risulta che K__________, titolare di un'autorizzazione di
soggiorno in Italia, è nato il __________ 1989 e che al momento della richiesta
del permesso sollecitato aveva quindi 21 anni. Negli anni scorsi, nella vicina
Penisola, egli è stato tesserato per le seguenti squadre (v. scheda analitica
della carriera e curriculum sportivo, prodotto con l'istanza):
·
nella stagione 2007/2008, per __________
(giovanili), tuttavia senza mai giocare in Serie A;
·
nella stagione 2008/2009, per la S__________,
allora militante nella Serie B (2 presenze per un totale di 62 minuti), e per il
P__________, attiva nella serie professionistica di Prima Divisione (6 presenze
per complessivi 47 minuti);
·
nella stagione 2009/2010, per il V__________,
nella serie professionistica (Lega Pro) di Prima Divisione (nessuna presenza
durante le 38 partite di campionato, ritenuto pure che a partire dall'agosto
2009 egli è rimasto inattivo per oltre un anno a causa di un infortunio);
·
nella stagione 2010/2011, per il R__________, squadra
militante nella serie professionistica (Lega Pro) di Seconda Divisione (14
presenze durante le 38 partite di campionato, per 532 minuti su 3420).
Va osservato che in Italia, i campionati di
Prima e Seconda Divisione (già C1 e C2) corrispondono al terzo e quarto livello
del campionato nazionale professionistico di calcio.
3.2. Alla luce di quanto precede, risulta
con tutta evidenza che K__________ non adempie le condizioni per una deroga
prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr, al fine di ottenere il rilascio di un permesso
di dimora per svolgere l'attività di calciatore professionista in Svizzera.
Tenuto conto dei
criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale, non si può infatti ritenere
che in tutti questi anni l'interessato sia sempre stato attivo ed abbia
giocato per almeno un anno e regolarmente
in un club professionistico nazionale ad alto livello
. L'unica esperienza che egli può vantare in questo
senso nel corso degli ultimi tre anni precedenti la richiesta è infatti quella
presso la S__________, allora militante nella Serie B nella stagione 2008/2009,
dove ha tuttavia totalizzato soltanto 2 presenze in 42 partite per un totale di
62 minuti.
In siffatte circostanze, non è nemmeno dato
di vedere come la ricorrente possa considerare la decisione governativa
impugnata carente di motivazione e quindi lesiva del suo diritto di essere
sentito, per non avere indicato quante partite un giocatore dovrebbe disputare
per poter ottenere la deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr.
4. La
ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con altri casi, segnatamente
quello di un calciatore africano senza esperienza e militante in una squadra
ticinese, ove il dipartimento gli avrebbe rilasciato un identico permesso e
questo nonostante non adempisse le condizioni per la deroga di cui all'art. 23
cpv. 3 LStr. A prescindere dal fatto che ogni fattispecie va valutata e decisa
singolarmente, in base alle sue peculiarità, giova in ogni caso ricordare che
il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello dell'uguaglianza
e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo
soltanto in situazioni del tutto particolari, che qui non sono date, dal
momento che non risulta affatto che vi siano gli estremi per ravvisare la
presenza di una prassi costante contraria alla legge, segnatamente alla LStr,
che l'autorità cantonale non intende abbandonare, suscettibile di giustificare
una simile eccezione (cfr.
Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann
, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a
ed., Zurigo 2006, n. 518 segg.;
Max
Imboden/René A. Rhinow
, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basilea e Stoccarda 1976, 5a ed., n. 71 B i segg.). Per il resto poi l'insorgente
si appella ad altri non meglio precisati casi in maniera talmente generica da non
poter nemmeno essere presi in considerazione, in quanto sono privi di qualsiasi
consistenza.
5. Si deve
pertanto concludere che, non rilasciando un permesso di dimora a K__________,
il dipartimento non ha violato le disposizioni invocate. La decisione censurata,
conforme alla giurisprudenza federale, non procede infatti da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine
alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende
nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'interessato è
titolare di un permesso di soggiorno in Italia.
6. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto,
senza che sia necessario verificare
se le condizioni di lavoro e il salario previsto di fr. 3'800.–
lordi mensili, che K__________ avrebbe dovuto percepire per svolgere l'attività
di calciatore professionista presso il FC RI 1, siano conformi a quelli in uso
nella professione.
Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2012 52.2011.602 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2012 52.2011.602 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2012 52.2011.602
Permesso di dimora
Incarto n. 52.2011.602 Lugano 3 aprile 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente assistito dal segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 20 dicembre 2011 della RI 1 patrocinata da PA 1 contro la risoluzione 29 novembre 2011 (n. 6640) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 agosto 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Servizio del mercato del lavoro, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora a favore del cittadino nigeriano K__________ per impiegarlo quale calciatore professionista; viste le risposte:
- 11 gennaio 2012 del Consiglio di Stato;
- 18 gennaio 2012 della Sezione della popolazione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con decisione 22 agosto 2011, la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Servizio del mercato del lavoro del dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza della RI 1 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora annuale a favore del cittadino nigeriano K__________ (__________1989) per impiegarlo quale calciatore professionista con una retribuzione lorda di fr. 3'800.– mensili. L'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessato, titolare di un permesso di soggiorno in Italia, non è cittadino comunitario e che il suo datore di lavoro non ha dimostrato di avere trovato analogo personale in Svizzera e negli Stati membri dell'UE/AELS alle condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione. Ha inoltre indicato che K__________ non adempie i requisiti per la deroga alle norme limitative prevista per i calciatori professionisti. La decisione è stata resa sulla base degli art. 20, 21, 22, 23, 30, 32, 40, 99 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 19, 22, 83, 85 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), 9 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e 2 lett. m, 8, 12, 14 del relativo regolamento del 23 giugno 2009 (RLALPS); B. Con giudizio 29 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1. Il Governo ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento della risoluzione dipartimentale impugnata. C. Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora in favore di K__________. La ricorrente sostiene che il calciatore in parola rispetta le condizioni imposte dalla giurisprudenza federale per ottenere una deroga in favore di giovani calciatori nella fascia di età tra i 18 e i 21 anni. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso carente di motivazione, contraria al principio della proporzionalità e a quello dell'uguaglianza. D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il dipartimento e il Consiglio di Stato, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi in diritto. Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale, e per esso di questo giudice delegato, è data (art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998; LALPS; RL 1.2.2.1; art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'art. 18 LStr prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera (a); un datore di lavoro ne ha fatto domanda (b); e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25 (c). L'art. 21 cpv. 1 LStr sancisce che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma: i cittadini svizzeri (a); i titolari di un permesso di domicilio (b); i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa (c). L'art. 22 LStr dispone che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. Secondo l'art. 23 LStr, il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati (cpv. 1). All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico (cpv. 2). In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera (cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi (a); persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale (d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico (e). Giusta l'art. 85 cpv. 2 OASA, p rima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro va sottoposta all'Ufficio federale della migrazione (UFM) per approvazione. Secondo le direttive dell 'Ufficio federale della migrazione (
n. 4.7.11.2, nella versione del 30 settembre 2011), possono essere consentite d elle deroghe all'art. 23 cpv. 3 LStr a favore di calciatori professionisti soltanto se la squadra gioca in una delle due leghe superiori (ad es. la Super League e Challenge League, corrispondenti al primo e secondo livello del campionato svizzero) e se essi vantano una solida esperienza pluriennale della competizione a livello internazionale (almeno tre anni in una lega superiore). Per quanto riguarda i giovani calciatori nella fascia di età tra i 18 e i 21 anni che non possono ovviamente vantare la summenzionata esperienza, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che una deroga è consentita se essi sono stati attivi negli ultimi tre anni, di cui almeno uno regolarmente in un club professionistico nazionale ad alto livello (STAF C-4642/2007 del 7 dicembre 2007, consid. 5). Tale prassi giurisprudenziale, sviluppata sotto l'egida dell'art. 8 dell'abrogata ordinanza sulla limitazione degli stranieri del 6 ottobre 1986, risulta senz'altro applicabile anche nell'ambito della vigente legge federale sugli stranieri. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta tale conclusione (ricorso ad 4). 2.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera come calciatore professionista. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Nigeria, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del giocatore che la ricorrente intende assumere. Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
3. 3.1. In concreto, dagli atti risulta che K__________, titolare di un'autorizzazione di soggiorno in Italia, è nato il __________ 1989 e che al momento della richiesta del permesso sollecitato aveva quindi 21 anni. Negli anni scorsi, nella vicina Penisola, egli è stato tesserato per le seguenti squadre (v. scheda analitica della carriera e curriculum sportivo, prodotto con l'istanza): · nella stagione 2007/2008, per __________ (giovanili), tuttavia senza mai giocare in Serie A; · nella stagione 2008/2009, per la S__________, allora militante nella Serie B (2 presenze per un totale di 62 minuti), e per il P__________, attiva nella serie professionistica di Prima Divisione (6 presenze per complessivi 47 minuti); · nella stagione 2009/2010, per il V__________, nella serie professionistica (Lega Pro) di Prima Divisione (nessuna presenza durante le 38 partite di campionato, ritenuto pure che a partire dall'agosto 2009 egli è rimasto inattivo per oltre un anno a causa di un infortunio); · nella stagione 2010/2011, per il R__________, squadra militante nella serie professionistica (Lega Pro) di Seconda Divisione (14 presenze durante le 38 partite di campionato, per 532 minuti su 3420). Va osservato che in Italia, i campionati di Prima e Seconda Divisione (già C1 e C2) corrispondono al terzo e quarto livello del campionato nazionale professionistico di calcio. 3.2. Alla luce di quanto precede, risulta con tutta evidenza che K__________ non adempie le condizioni per una deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora per svolgere l'attività di calciatore professionista in Svizzera. Tenuto conto dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza federale, non si può infatti ritenere che in tutti questi anni l'interessato sia sempre stato attivo ed abbia giocato per almeno un anno e regolarmente in un club professionistico nazionale ad alto livello . L'unica esperienza che egli può vantare in questo senso nel corso degli ultimi tre anni precedenti la richiesta è infatti quella presso la S__________, allora militante nella Serie B nella stagione 2008/2009, dove ha tuttavia totalizzato soltanto 2 presenze in 42 partite per un totale di 62 minuti. In siffatte circostanze, non è nemmeno dato di vedere come la ricorrente possa considerare la decisione governativa impugnata carente di motivazione e quindi lesiva del suo diritto di essere sentito, per non avere indicato quante partite un giocatore dovrebbe disputare per poter ottenere la deroga prevista all'art. 23 cpv. 3 LStr.
4. La ricorrente invoca inoltre la parità di trattamento con altri casi, segnatamente quello di un calciatore africano senza esperienza e militante in una squadra ticinese, ove il dipartimento gli avrebbe rilasciato un identico permesso e questo nonostante non adempisse le condizioni per la deroga di cui all'art. 23 cpv. 3 LStr. A prescindere dal fatto che ogni fattispecie va valutata e decisa singolarmente, in base alle sue peculiarità, giova in ogni caso ricordare che il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello dell'uguaglianza e che la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in situazioni del tutto particolari, che qui non sono date, dal momento che non risulta affatto che vi siano gli estremi per ravvisare la presenza di una prassi costante contraria alla legge, segnatamente alla LStr, che l'autorità cantonale non intende abbandonare, suscettibile di giustificare una simile eccezione (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 518 segg.; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, 5a ed., n. 71 B i segg.). Per il resto poi l'insorgente si appella ad altri non meglio precisati casi in maniera talmente generica da non poter nemmeno essere presi in considerazione, in quanto sono privi di qualsiasi consistenza.
5. Si deve pertanto concludere che, non rilasciando un permesso di dimora a K__________, il dipartimento non ha violato le disposizioni invocate. La decisione censurata, conforme alla giurisprudenza federale, non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno in Italia.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto, senza che sia necessario verificare se le condizioni di lavoro e il salario previsto di fr. 3'800.– lordi mensili, che K__________ avrebbe dovuto percepire per svolgere l'attività di calciatore professionista presso il FC RI 1, siano conformi a quelli in uso nella professione. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario