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52.2011.586

Divieto a tempo indeterminato di tenere animali da reddito e sequestro di tutti gli animali presenti in azienda

Ticino · 2013-05-06 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 8.3.1.1). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione qui contestata, è certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla licenza edilizia citata in narrativa pervenuta dal comune (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali e dalla documentazione fotografica presente nell'incarto. Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

E. 2 Preliminarmente occorre rilevare che la presente vertenza trae origine dalla decisione adottata il 6 dicembre 2010 dell'UVC nei confronti della ricorrente. In questa sede litigiosa è dunque unicamente la questione relativa all'ordine di riduzione del numero di animali presenti nell'azienda agricola di RI 1 ivi contenuto, avendo il Consiglio di Stato con il suo giudizio annullato il divieto pronunciato in quella stessa occasione dall'UVC di tenere animali da reddito come pure il relativo ordine di sequestro del bestiame.

E. 3 Fatta questa premessa, va detto che, per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti in ordine siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40; STA 52.2010.382 del 27 gennaio 2011, consid. 1.3). Orbene, come esposto in narrativa, nel caso concreto, con decisione

E. 5 marzo 2010, l'UVC aveva disposto che il numero degli animali tenuto dall'insorgente doveva essere da subito ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla mentre con decisione 6 dicembre 2010 ha specificato che esso non poteva in ogni caso superare quello originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Con la decisione avversata l'UVC ha dunque sostanzialmente ribadito quanto già statuito con la precedente determinazione 5 marzo 2010, ovvero che il numero di animali presenti nella struttura agricola doveva essere ridotto ed adeguato alle capacità strutturali della stalla e, quindi, a quanto originariamente previsto con l'approvazione del progetto della stalla. Sotto questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla prima, era sostanzialmente di mera natura confermativa e non conteneva alcun ulteriore aggravio a carico dell'interessata. La prima decisione era inoltre da tempo cresciuta in giudicato, visto che il ricorso presentato da RI 1 avverso la stessa era stato dichiarato irricevibile con risoluzione governativa n. 4630 del 15 settembre 2010, rimasta incontestata. Nel giudizio qui avversato il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato quanto precede ma, invece di dichiarare il ricorso irricevibile, seppur limitatamente a questo aspetto, ha a torto ritenuto che la decisione 6 dicembre 2010 fosse impugnabile in toto per cui si è confrontato anche con la questione inerente alla limitazione del numero di animali presenti nella stalla della ricorrente, tutelando quanto disposto dall’UVC. Ora, tale circostanza non giustifica di annullare su questo specifico punto la querelata decisione governativa, ma determina semplicemente che il presente gravame debba essere respinto già in virtù di detta ragione, senza che si renda necessario in questa sede entrare nel merito delle censure addotte da RI 1 con il suo gravame. 4. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 28 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                      Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2011.586

Lugano

6 maggio 2013

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione 23 novembre 2011 (n. 6459) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 dicembre 2010 del CO 1, in materia di prote zione di animali da reddito;

viste le risposte:

-    21 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;

-    23 gennaio 2012 del CO 1 (di seguito: UVC);

letti ed esaminati gli atti;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario