Ricostruzione stalla fuori zona
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni, sono inoltre conformi alla
zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento
o alla vendita di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli
destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa
azienda agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita
attiva (cpv. 3). Il rilascio del permesso presuppone inoltre che l'edificio o l'impianto
sia necessario per l'utilizzazione in questione (art. 34 cpv. 4, lett. a OPT).
Al riguardo dottrina e giurisprudenza specificano che gli edifici agricoli sono
conformi alla zona quando rispetto alla forma e all'ubicazione si trovano in un
nesso funzionale diretto con l'agricoltura, che può includere la detenzione di
animali, o l'orticoltura, e quando risultano indispensabili per lo sfruttamento
del terreno. Non sono ammessi nuovi edifici quando l'attività possa essere
svolta in stabili già esistenti, ovvero quando l'istante in licenza disponga
già di spazi che, eventualmente mediante ampliamento, possono adempiere ai
medesimi scopi. Deve inoltre essere comprovato che lo stabile sia
effettivamente necessario e non sovradimensionato, secondo criteri oggettivi (STF
1A.131/2002 del 22 novembre 2002, consid. 3.2;
DTF 123 II 499,
consid. 3b
; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni
, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad
art. 16
a
LPT, n. 20 segg. LPT). Oltre a quanto precede, occorre poi che
alla costruzione non si oppongano interessi preponderanti nell'ubicazione
prevista e che l'esistenza dell'impresa sia prevedibile a lungo termine (art.
34 cpv. 4, lett. b-c OPT); quest'ultima disposizione tende ad assicurare che
nella zona agricola – una zona che dovrebbe rimanere in massima parte libera da
edifici (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT) – non vengano autorizzati inutilmente edifici
e impianti i quali, in seguito all'abbandono dell'attività, si ritroverebbero
vuoti già dopo breve tempo.
E. 2.2 Nel caso concreto, i ricorrenti censurano le conclusioni a cui è pervenuto
il Governo secondo il quale la stalla non sarebbe conforme alla zona di
situazione in quanto non necessaria per l'attività pastorizia, e sovradimensionata
per il deposito di foraggio. A torto. Dagli atti risulta in effetti che
l'attività agricola, svolta a titolo accessorio da RI 1 e RI 5, conta di soli 17
capi e dispone già di un'ampia stalla-capraia nel comune di Acquarossa-Dongio,
dove ha sede l'azienda. L'allevamento di capre è infatti generalmente una forma
di allevamento semibrado, con ricovero delle stesse unicamente nei periodi
invernali, durante il periodo dei parti e dell'allattamento; per il resto
dell'anno gli animali vengono per lo più lasciati liberi. Le capre di cui si
tratta, che a detta dei ricorrenti verrebbero monticate in estate e autunno,
come giustamente rilevato dalla Sezione dell'agricoltura, non necessitano dunque
di alcun riparo. Irrilevanti sono la generica lamentela degli insorgenti,
secondo cui le capre necessiterebbero di un ricovero in caso di cattivo tempo
come pure l'indicazione delle superfici minime prescritte dall'ordinanza
federale del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente
rispettosi degli animali del 17 dicembre 1998 (OSSRA; 910.132.4); tali aree hanno
semmai una rilevanza per la stalla in cui ha sede l'azienda agricola, quando
gli animali hanno accesso al sistema di stabulazione e non quando sono libere
al pascolo.
Ad analoga conclusione si deve giungere per il deposito del foraggio. Dagli
atti non traspare in effetti alcun elemento che giustifichi la ricostruzione di
una stalla di oltre 50 mq per il deposito del fieno che a detta dei ricorrenti
verrebbe raccolto due volte all'anno. A torto essi rimproverano il Governo di
non aver calcolato i quantitativi di foraggio provenienti dallo sfalcio del loro
fondo, poiché semmai spettava agli stessi dimostrarne l'entità, come pure l'effettiva
necessità della costruzione (assenza di altri spazi idonei). Peraltro la
comunione ereditaria neppure spiega in che modo la stessa stalla, prima dei
lavori intrapresi nel 2004, con le pareti già indebolite da un parziale
cedimento della carpenteria, fosse usata da anni a fini agricoli. La
conclusione del Governo regge alla sua critica. Può pertanto rimanere indecisa
la questione degli interessi preponderanti, come pure della prevedibile esistenza
a lungo termine dell'edificio.
3. 3.1. In
deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate auto-rizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga
un'u-bicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si op-pongano
interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118
Ib 17 consid. 2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere
oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr.
Adelio Scolari
, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine
tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442,
consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità
(DTF 124 II 252 consid. 4;
Waldmann/
Hänni
, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere
negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona
edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle
immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili
(per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro;
Waldmann/Hänni
, op. cit., ad art. 24 n.
8 segg.). La condizione dell'ubicazione vincolata – come la conformità con la
zona agricola – non è data per un nuovo edificio quando l'attività possa essere
svolta in stabili già esistenti, eventualmente mediante ampliamento degli
stessi (DTF 123 II 499 consid. 3b).
L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone poi
l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione
sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi
in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del
territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3; DTF 114 Ib 268
consid. 3b).
3.2. Nel caso concreto, dal profilo delle sue finalità, nulla impone di
realizzare la controversa stalla fuori della zona edificabile. La stessa non è
infatti imposta da alcuna ragione oggettiva di ordine tecnico. Le 17 capre,
come visto poc'anzi, già usufruiscono di una stalla-capraia nello stesso comune
(cfr. consid. 2.2). Per il raccolto dello sfalcio del fondo in questione – che
l'autorità cantonale ha considerato
assai esiguo
e che gli insorgenti
non dimostrano raggiungere maggiori quantità – non occorre senz'altro la
ricostruzione di un edificio di oltre 50 mq; peraltro, dagli atti risulta pure che
l'azienda agricola dispone già di un fienile. Non essendo ad ubicazione vincolata
l'intervento in contestazione non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale
giusta l'art. 24 LPT. Non occorre pertanto esaminare si vi si oppongano interessi
pubblici preponderanti.
4. 4.1. Ritenuto
che gli art. 24
a
, 24
b
e 24
d
LPT sono a priori inapplicabili
alla presente fattispecie, come pure l'art. 39 OPT, non essendo in questione il
permesso per la modifica di utilizzazione di un edificio esistente, protetto
perché elemento tipico del paesaggio (cpv. 2 OPT), resta da esaminare se il
controverso intervento possa beneficiare di un permesso giusta l’art. 24
c
LPT. Secondo tale disposto, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente tali edifici e impianti
possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o
ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è
fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale (cpv. 2). La ricostruzione ai sensi dell'art. 24
c
LPT concerne
le parti distrutte volontariamente o involontariamente e deve di principio
avvenire al medesimo luogo e rispettare le dimensioni e la destinazione
dell'edificio preesistente. Cambiamenti, trasformazioni o ampliamenti sono
ammessi unicamente nella misura in cui l'edificio mantenga i tratti essenziali.
In ogni caso un edificio o un impianto, precisa l'art. 42 cpv. 4 prima frase
OPT, può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della
demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era ancora un
interesse alla sua utilizzazione. Affinché l'ammissibilità di una ricostruzione
possa essere giudicata occorre constatare lo stato edilizio di un'opera e appurarne
l'utilizzazione legittima prima della distruzione. Una ricostruzione è pertanto
esclusa a priori quando si intende sostituire un edificio in rovina o
abbandonato da anni (cfr. DTF 127 II 209, consid. 3a
; Waldmann/Hänni
, op. cit., ad art. 24
c
LPT, n. 23;
UST, Nuovo diritto della pianificazione, Commenti relativi all'OPT e
raccomandazioni per l'attuazione, 2000/2001, ad art. 42, n. 2.4.4.).
4.2. Nel
caso concreto il Consiglio di Stato ha rilevato, sulla base della documentazione
riferita al rilievo dell'edificio nell'ambito dell'allestimento dell'inventario
degli edifici fuori della zona edificabile, come lo stabile in questione, già
prima del crollo nel 2004, fosse da anni fuori uso. Dal canto loro, i
ricorrenti non contestano veramente questa circostanza ma si limitano ad affermare,
genericamente, che intendono mantenere la destinazione della stalla,
utilizzata
nel corso degli anni a scopo agricolo
. I medesimi non forniscono tuttavia
maggiori ragguagli, non spiegano affatto in che modo lo stabile fosse
effettivamente utilizzato da anni quale stalla per capre o fienile, né perché
tale uso non debba cessare. A torto i ricorrenti ritengono che il rustico, prima
del 2004, fosse in buono stato; essi stessi riconoscono infatti che le sue pareti
erano già indebolite da un parziale cedimento della carpenteria. La
documentazione annessa alla domanda di costruzione del 2004 dimostra in effetti
che il tetto
si trovava in uno stato di conservazione
precario e necessitava un risanamento radicale urgente (cfr. anche dichiarazione
del forestale __________ prodotta dalla comunione ereditaria). La situazione
non era dunque diversa da quella constata anni prima, al momento
dell'allestimento del citato inventario. Questi elementi, come sostiene anche
il vicino resistente, portano dunque a ritenere che l'edificio fosse abbandonato
da anni, oltre che parzialmente in rovina, e pertanto che non fosse
utilizzabile secondo la sua destinazione ai sensi dell'art. 24
c
LPT
.
Non si vede d'altra parte in che modo un
edificio fatiscente possa essere usato per il deposito del fieno o per il ricovero
di animali. Neppure i ricorrenti dimostrano il contrario. Poco conta, per
questo aspetto, che l'edificio, prima della demolizione, fosse censito nell'inventario
dei rustici (peraltro, con il crollo, l'edificio ha senz'altro perduto le peculiarità
che lo rendevano meritevole di conservazione), né con che modalità verrebbe
ripristinato lo
status quo ante
.
In definitiva, la conclusione del Governo secondo cui l'intervento non può
essere autorizzato neppure sulla base dell'art. 24
c
LPT non presta
fianco a critiche.
5. Nulla
possono infine dedurre i ricorrenti dal permesso ottenuto nel novembre 2004,
che li autorizzava a sostituire il tetto in piode con uno in lastre di eternit.
La distruzione dell'immobile ha infatti modificato in modo fondamentale la
situazione di fatto e di diritto, tanto da rendere impossibile la realizzazione
di tale permesso e da indurre i ricorrenti a inoltrare una nuova domanda che
però, per i motivi suesposti, non può essere accolta (RDAT 1987, n. 66;
Scolari
, op. cit., ad art. 18 LE, n.
910).
5. In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico dei ricorrenti i quali rifonderanno pure al vicino
resistente, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24
a
-24
d
LPT; 41, 42
OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti RI 1, in solido, i quali
rifonderanno a CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
,
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2008 52.2008.57 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2008 52.2008.57 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2008 52.2008.57
Ricostruzione stalla fuori zona
Incarto n. 52.2008.57 Lugano 8 agosto 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina segretaria: Sarah Kalatchoff, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 febbraio 2008 di RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 componenti la comunione ereditaria fu __________, tutti patrocinati da: PA 1 contro la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (311) che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione 20 febbraio 2007, con cui il municipio di Acquarossa ha negato la licenza edilizia per la ricostruzione dei muri perimetrali e del tetto della stalla esistente (part. 1302), fuori della zona edificabile; viste le risposte:
- 25 febbraio 2008 del municipio di Acquarossa;
- 25 febbraio 2008 di CO 1;
- 27 febbraio 2008 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. I ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 e RI 8, componenti la comunione ereditaria __________, erano proprietari di una stalla di 52 mq (__________) classificata quale edificio meritevole di conservazione 1a nell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili del comune di Acquarossa (cfr. decisione del Consiglio di Stato n. __________ del 27 agosto 1997), circondata da un prato di ca. 11'000 mq, in località __________. Con licenza edilizia 3 novembre 2004, il municipio ha autorizzato RI 1, in rappresentanza della comunione ereditaria, a sostituire il tetto in piode della stalla, posando una nuova carpententeria e delle lastre in eternit. B. Constatato che si stava procedendo alla ricostruzione dei muri perimetrali, in seguito alla parziale demolizione degli stessi, e non solo del tetto autorizzato, con decisione 13 aprile 2005 il municipio ha ordinato alla comunione ereditaria la sospensione dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria. Con domanda 6 giugno 2005 RI 1 ha postulato il rilascio del permesso edilizio per la ricostruzione dei muri crollati, la posa di tegole di cemento (al posto delle lastre in eternit), e l'ampliamento di tre feritoie (da cm 20 x 50 a cm 50 x 80). Alla domanda si è opposto il vicino CO 1 (part. __________), rilevando in sostanza come l'edificio fosse in reltà un diroccato e la ricostruzione delle pareti sostanzialmente difforme a quella della stalla preesistente. Raccolto il preavviso vincolante del Dipartimento del territorio, con risoluzione del 23 agosto 2005, il municipio ha negato l'autorizzazione per le opere dedotte in licenza, in quanto in contrasto con i disposti relativi alle costruzioni fuori zona. Con decisione del 18 gennaio 2006 (n. __________) il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento municipale rinviando gli atti al Dipartimento per nuovi accertamenti circa la conformità dello stesso intervento edilizio con la zona agricola, visto il preteso utilizzo dello stabile a fini agricoli. C. Fatto proprio il preavviso negativo dell'autorità cantonale, emanato sulla base di ulteriori accertamenti da parte della Sezione dell'agricoltura, con decisone 20 febbraio 2007 il municipio ha nuovamente negato il permesso di cui si tratta. D. Il 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai ricorrenti contro il suddetto provvedimento. Il Governo ha in sostanza tutelato la decisione municipale, ritenendo che la costruzione non fosse conforme alla zona agricola, poiché non oggettivamente necessaria per svolgere le attività dichiarate dalla comunione ereditaria (riparo di 17 caprini e deposito del foraggio e degli attrezzi per lo sfalcio dello stesso fondo), per le quali poteva bastare una semplice tettoia. Lo stabile non poteva inoltre essere autorizzato sulla base degli art. 24 segg. della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), non soddisfacendo i requisiti dell'ubicazione vincolata (art. 24 LPT), avendo perso le caratteristiche che ne giustificavano la tutela ai sensi dell'art. 24 d e 39 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), e non potendo essere ricostruito sulla base dell'art. 24 c LPT, essendo fuori uso da tempo. E. Avverso tale decisione i ricorrenti insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa risoluzione municipale e che venga loro rilasciata la postulata licenza. I ricorrenti rilevano in sostanza come l'edificio, prima del crollo parziale dei muri perimetrali fosse tutto sommato in buono stato ed utilizzato da anni per i fini agricoli che essi intendono mantenere. La ricostruzione rispetterebbe la tipologia e le dimensioni dell'edificio preesistente. La stalla, soggiungono gli insorgenti, sarebbe conforme alla zona di situazione e soddisferebbe pure i requisiti posti dall'art. 24 LPT, essendo necessaria per dare alloggio e rifugio alle capre dell'azienda agricola gestita da RI 1 e RI 5 (per conto della __________) che vengono monticate in estate ed autunno, e per depositare il foraggio derivante dallo sfalcio del terreno, che avviene due volte all'anno. Diversamente da quanto conclude il Governo, una tettoia non sarebbe sufficiente per questi scopi. F. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e il vicino CO 1, con ampie argomentazioni che, per quanto rilevanti, verranno discusse nei seguenti considerandi. Il municipio ne chiede per contro l'accoglimento. Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è da-ta dall'art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il sopralluogo richiesto è superfluo; dalla documentazione agli atti emerge infatti con sufficiente chiarezza lo stato dei luoghi e dell'oggetto della contestazione.
2. 2.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servono all'ampliamento interno di un’azienda agricola o orticola produttiva (art. 16 a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva (cpv. 3). Il rilascio del permesso presuppone inoltre che l'edificio o l'impianto sia necessario per l'utilizzazione in questione (art. 34 cpv. 4, lett. a OPT). Al riguardo dottrina e giurisprudenza specificano che gli edifici agricoli sono conformi alla zona quando rispetto alla forma e all'ubicazione si trovano in un nesso funzionale diretto con l'agricoltura, che può includere la detenzione di animali, o l'orticoltura, e quando risultano indispensabili per lo sfruttamento del terreno. Non sono ammessi nuovi edifici quando l'attività possa essere svolta in stabili già esistenti, ovvero quando l'istante in licenza disponga già di spazi che, eventualmente mediante ampliamento, possono adempiere ai medesimi scopi. Deve inoltre essere comprovato che lo stabile sia effettivamente necessario e non sovradimensionato, secondo criteri oggettivi (STF 1A.131/2002 del 22 novembre 2002, consid. 3.2; DTF 123 II 499, consid. 3b; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 16 a LPT, n. 20 segg. LPT). Oltre a quanto precede, occorre poi che alla costruzione non si oppongano interessi preponderanti nell'ubicazione prevista e che l'esistenza dell'impresa sia prevedibile a lungo termine (art. 34 cpv. 4, lett. b-c OPT); quest'ultima disposizione tende ad assicurare che nella zona agricola – una zona che dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT) – non vengano autorizzati inutilmente edifici e impianti i quali, in seguito all'abbandono dell'attività, si ritroverebbero vuoti già dopo breve tempo. 2.2. Nel caso concreto, i ricorrenti censurano le conclusioni a cui è pervenuto il Governo secondo il quale la stalla non sarebbe conforme alla zona di situazione in quanto non necessaria per l'attività pastorizia, e sovradimensionata per il deposito di foraggio. A torto. Dagli atti risulta in effetti che l'attività agricola, svolta a titolo accessorio da RI 1 e RI 5, conta di soli 17 capi e dispone già di un'ampia stalla-capraia nel comune di Acquarossa-Dongio, dove ha sede l'azienda. L'allevamento di capre è infatti generalmente una forma di allevamento semibrado, con ricovero delle stesse unicamente nei periodi invernali, durante il periodo dei parti e dell'allattamento; per il resto dell'anno gli animali vengono per lo più lasciati liberi. Le capre di cui si tratta, che a detta dei ricorrenti verrebbero monticate in estate e autunno, come giustamente rilevato dalla Sezione dell'agricoltura, non necessitano dunque di alcun riparo. Irrilevanti sono la generica lamentela degli insorgenti, secondo cui le capre necessiterebbero di un ricovero in caso di cattivo tempo come pure l'indicazione delle superfici minime prescritte dall'ordinanza federale del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali del 17 dicembre 1998 (OSSRA; 910.132.4); tali aree hanno semmai una rilevanza per la stalla in cui ha sede l'azienda agricola, quando gli animali hanno accesso al sistema di stabulazione e non quando sono libere al pascolo. Ad analoga conclusione si deve giungere per il deposito del foraggio. Dagli atti non traspare in effetti alcun elemento che giustifichi la ricostruzione di una stalla di oltre 50 mq per il deposito del fieno che a detta dei ricorrenti verrebbe raccolto due volte all'anno. A torto essi rimproverano il Governo di non aver calcolato i quantitativi di foraggio provenienti dallo sfalcio del loro fondo, poiché semmai spettava agli stessi dimostrarne l'entità, come pure l'effettiva necessità della costruzione (assenza di altri spazi idonei). Peraltro la comunione ereditaria neppure spiega in che modo la stessa stalla, prima dei lavori intrapresi nel 2004, con le pareti già indebolite da un parziale cedimento della carpenteria, fosse usata da anni a fini agricoli. La conclusione del Governo regge alla sua critica. Può pertanto rimanere indecisa la questione degli interessi preponderanti, come pure della prevedibile esistenza a lungo termine dell'edificio.
3. 3.1. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate auto-rizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'u-bicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si op-pongano interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118 Ib 17 consid. 2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Waldmann/ Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). La condizione dell'ubicazione vincolata – come la conformità con la zona agricola – non è data per un nuovo edificio quando l'attività possa essere svolta in stabili già esistenti, eventualmente mediante ampliamento degli stessi (DTF 123 II 499 consid. 3b). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone poi l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3; DTF 114 Ib 268 consid. 3b). 3.2. Nel caso concreto, dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare la controversa stalla fuori della zona edificabile. La stessa non è infatti imposta da alcuna ragione oggettiva di ordine tecnico. Le 17 capre, come visto poc'anzi, già usufruiscono di una stalla-capraia nello stesso comune (cfr. consid. 2.2). Per il raccolto dello sfalcio del fondo in questione – che l'autorità cantonale ha considerato assai esiguo e che gli insorgenti non dimostrano raggiungere maggiori quantità – non occorre senz'altro la ricostruzione di un edificio di oltre 50 mq; peraltro, dagli atti risulta pure che l'azienda agricola dispone già di un fienile. Non essendo ad ubicazione vincolata l'intervento in contestazione non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre pertanto esaminare si vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.
4. 4.1. Ritenuto che gli art. 24 a, 24 b e 24 d LPT sono a priori inapplicabili alla presente fattispecie, come pure l'art. 39 OPT, non essendo in questione il permesso per la modifica di utilizzazione di un edificio esistente, protetto perché elemento tipico del paesaggio (cpv. 2 OPT), resta da esaminare se il controverso intervento possa beneficiare di un permesso giusta l’art. 24 c LPT. Secondo tale disposto, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2). La ricostruzione ai sensi dell'art. 24 c LPT concerne le parti distrutte volontariamente o involontariamente e deve di principio avvenire al medesimo luogo e rispettare le dimensioni e la destinazione dell'edificio preesistente. Cambiamenti, trasformazioni o ampliamenti sono ammessi unicamente nella misura in cui l'edificio mantenga i tratti essenziali. In ogni caso un edificio o un impianto, precisa l'art. 42 cpv. 4 prima frase OPT, può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era ancora un interesse alla sua utilizzazione. Affinché l'ammissibilità di una ricostruzione possa essere giudicata occorre constatare lo stato edilizio di un'opera e appurarne l'utilizzazione legittima prima della distruzione. Una ricostruzione è pertanto esclusa a priori quando si intende sostituire un edificio in rovina o abbandonato da anni (cfr. DTF 127 II 209, consid. 3a; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 c LPT, n. 23; UST, Nuovo diritto della pianificazione, Commenti relativi all'OPT e raccomandazioni per l'attuazione, 2000/2001, ad art. 42, n. 2.4.4.). 4.2. Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha rilevato, sulla base della documentazione riferita al rilievo dell'edificio nell'ambito dell'allestimento dell'inventario degli edifici fuori della zona edificabile, come lo stabile in questione, già prima del crollo nel 2004, fosse da anni fuori uso. Dal canto loro, i ricorrenti non contestano veramente questa circostanza ma si limitano ad affermare, genericamente, che intendono mantenere la destinazione della stalla, utilizzata nel corso degli anni a scopo agricolo . I medesimi non forniscono tuttavia maggiori ragguagli, non spiegano affatto in che modo lo stabile fosse effettivamente utilizzato da anni quale stalla per capre o fienile, né perché tale uso non debba cessare. A torto i ricorrenti ritengono che il rustico, prima del 2004, fosse in buono stato; essi stessi riconoscono infatti che le sue pareti erano già indebolite da un parziale cedimento della carpenteria. La documentazione annessa alla domanda di costruzione del 2004 dimostra in effetti che il tetto si trovava in uno stato di conservazione precario e necessitava un risanamento radicale urgente (cfr. anche dichiarazione del forestale __________ prodotta dalla comunione ereditaria). La situazione non era dunque diversa da quella constata anni prima, al momento dell'allestimento del citato inventario. Questi elementi, come sostiene anche il vicino resistente, portano dunque a ritenere che l'edificio fosse abbandonato da anni, oltre che parzialmente in rovina, e pertanto che non fosse utilizzabile secondo la sua destinazione ai sensi dell'art. 24 c LPT . Non si vede d'altra parte in che modo un edificio fatiscente possa essere usato per il deposito del fieno o per il ricovero di animali. Neppure i ricorrenti dimostrano il contrario. Poco conta, per questo aspetto, che l'edificio, prima della demolizione, fosse censito nell'inventario dei rustici (peraltro, con il crollo, l'edificio ha senz'altro perduto le peculiarità che lo rendevano meritevole di conservazione), né con che modalità verrebbe ripristinato lo status quo ante . In definitiva, la conclusione del Governo secondo cui l'intervento non può essere autorizzato neppure sulla base dell'art. 24 c LPT non presta fianco a critiche.
5. Nulla possono infine dedurre i ricorrenti dal permesso ottenuto nel novembre 2004, che li autorizzava a sostituire il tetto in piode con uno in lastre di eternit. La distruzione dell'immobile ha infatti modificato in modo fondamentale la situazione di fatto e di diritto, tanto da rendere impossibile la realizzazione di tale permesso e da indurre i ricorrenti a inoltrare una nuova domanda che però, per i motivi suesposti, non può essere accolta (RDAT 1987, n. 66; Scolari, op. cit., ad art. 18 LE, n. 910).
5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti i quali rifonderanno pure al vicino resistente, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 22, 24 a -24 d LPT; 41, 42 OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti RI 1, in solido, i quali rifonderanno a CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:, __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria