opencaselaw.ch

52.2008.433

Commutazione in pena detentiva di una multa per violazione di un regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

Ticino · 2009-02-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Commutazione in pena detentiva di una multa per violazione di un regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1.

E. 3 Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2009 52.2008.433 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2009 52.2008.433 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2009 52.2008.433

Commutazione in pena detentiva di una multa per violazione di un regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

Incarto n. 52.2008.433 Lugano 17 febbraio 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza 26 novembre 2008 del RI 1 tendente ad ottenere la commutazione in pena detentiva della multa di fr. 700.- inflitta con decisione 28 aprile 2004 a CO 1, __________, per violazione dell'art. 2 del regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali del 1° luglio 1992; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'8 marzo 2004 CO 1, allora domiciliato a __________, è stato sorpreso a depositare in maniera abusiva una decina di classatori, elementi di contenitori in plastica, nonché dei campioni di linoleum, parchetto e moquette in un cassettone per rifiuti domestici situato presso il centro di raccolta rifiuti di via __________ a __________; che il giorno seguente il municipio di __________ gli ha quindi notificato il relativo rapporto di contravvenzione, in merito al quale CO 1 non ha presentato alcuna osservazione; che con decisione 28 aprile 2008 l'esecutivo comunale ha risolto di infliggergli una multa di fr. 700.- per violazione dell'art. 2 regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali del 1° luglio 1992, che fa divieto alle persone non residenti o non attive nel comune di depositare rifiuti domestici sul suo comprensorio; che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dal suo destinatario; che il 27 luglio 2005 il comune di __________ ha promosso una procedura esecutiva nei confronti di CO 1 per l'incasso del suddetto importo; che la stessa si è conclusa il 16 marzo 2006 con l'emanazione da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di un attestato di carenza beni per un importo di fr. 1'031,50; che, richiamato l'art. 150 legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), il 25 novembre 2008 il municipio di __________ si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo per chiedere la commutazione della predetta multa in pena detentiva, riservato l'eventuale pagamento di tale importo previa diffida di 10 giorni; che chiamato ad esprimersi su detta istanza, CO 1 non ha formulato osservazioni in proposito; che mediante lettera raccomandata del 21 gennaio 2009, il giudice delegato all'istruzione della causa ha diffidato CO 1 a voler pagare entro 10 giorni al comune di __________ l'importo di fr. 1'031,50 a titolo di multa, interessi di ritardo e spese di esecuzione; che tale invio non è stato ritirato dal CO 1, il quale non ha pertanto dato seguito alla diffida di pagamento entro il termine assegnatogli; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'istanza del municipio di __________ è data, essendo la multa di cui è stata chiesta la commutazione cresciuta in giudicato prima del 1° gennaio 2007 (cfr. art. 150 cpv. 4 LOC e le disposizioni transitorie della legge del 27 novembre 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre 2002; BU 2007, 21 e segg.); che le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive (art. 150 cpv. 1 LOC), ritenuto che il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi (art. 150 cpv. 2 LOC); che se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC); che non essendo possibile l'incasso, la competente autorità giudiziaria, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione (art. 150 cpv. 4 LOC); che, nel caso di specie, risultano adempiute le condizioni per procedere alla commutazione in pena detentiva della multa di fr. 700.- a suo tempo inflitta dal municipio di __________ a CO 1 per avere abusivamente depositato dei rifiuti sul comprensorio comunale; che in effetti quest'ultimo non ha pagato il suddetto importo nel termine che gli era stato fissato dal municipio; inoltre i tentativi del comune di procedere all'incasso in via esecutiva si sono rivelati infruttuosi e, infine, nessun seguito è stato dato dall'interessato alla diffida di pagamento inviatagli il 21 gennaio 2009 dal giudice delegato all'istruzione del presente procedimento; che per quanto attiene alla commisurazione della pena detentiva sostitutiva, dottrina e giurisprudenza ammettono l'applicazione di criteri schematici di conversione (cfr BSK Strafrecht I – Stefan Heimgartner, ad art. 106 N. 14); che in base alla prassi della maggior parte dei cantoni svizzeri, tra cui anche il Ticino, si considera che per ogni 100.- franchi di multa che non è stato pagato è inflitto un giorno di pena detentiva sostitutiva, ritenuto comunque che gli interessi e le spese di esecuzione non possono essere presi in considerazione; che pertanto nel caso di specie, considerato tutto quanto precede, la multa di fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1 deve essere commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare; che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 LPamm; RL 3.1.1.3). Per questi motivi, visti gli art. 150 LOC; 3, 28, LPamm; dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è accolta. §.  Di conseguenza la multa di fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1 è commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di CO 1. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario