Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. f della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo, è di per sé ricevibile in ordine. Improponibile è tuttavia la domanda di annullamento della decisione impugnata. Secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm, richiamato dall'art. 67 cpv. 2 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificato il licenziamento, esso deve infatti limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2004.284 del 24 gennaio 2007; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 1 e 6 ad art. 69 LPamm).
E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). All'infuori del controllo delle
presenze e delle vacanze, che figura agli atti, la ricorrente non chiede
peraltro l'assunzione di particolari prove.
2. Secondo l'art.
60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per
la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi
di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi, precisa l'art. 60
cpv. 3 lett. c LORD:
a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di
trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;
b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18
mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la
loro frequenza;
c) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non
si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il
rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e
disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
Accanto a due motivi specifici, di natura
oggettiva, riconducibili l'uno al datore di lavoro (lett. a: soppressione del
posto) e l'altro al dipendente (lett. b: assenza prolungata per malattia o
infortunio), la norma in esame prevede un terzo motivo, di carattere generale
(lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina,
che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando insorgano
di circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole
della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.
I primi due motivi (lett. a e b) stanno in
rapporto al terzo (lett. c) come le norme speciali prevalgono sulle norme
generali. Il datore di lavoro non può, di conseguenza, ravvisare in un'assenza
prolungata o ripetuta per malattia o infortunio un motivo giustificato secondo
l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD, fintanto che la durata dell'assenza non
raggiunge il minimo fissato dal capoverso precedente (lett. b).
3. 3.1. Nel
caso concreto, il Consiglio di Stato ha licenziato la ricorrente richiamandosi
al motivo generale sancito dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD. L'autorità di
nomina ha in particolare ritenuto che il comportamento sconveniente, tenuto
dalla ricorrente sul posto di lavoro, e le scadenti prestazioni lavorative da
essa fornite a causa dell'abuso di alcool rendessero ragionevolmente
inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego secondo le regole della
buona fede. La durata complessiva delle assenze per malattia, prolungate e
ripetute, che l'insorgente ha accumulato tra il 2006 ed il 2008, non è stata
invocata. Il resistente vi ha fatto cenno, a titolo meramente accessorio,
soltanto in sede di risposta al ricorso.
3.2. Valutate nel loro insieme le
circostanze che hanno indotto il datore di lavoro a rescindere il rapporto d'impiego,
l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare la disdetta non può essere
ragionevolmente contestata. La grave e perdurante insufficienza delle
prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente a seguito dell'abuso di alcool
indotto dalla depressione che l'aveva colpita appare adeguatamente comprovata.
Ben documentata risulta in particolare la situazione venuta a crearsi sul posto
di lavoro nel giugno dell'anno scorso, quando la malattia, dopo una temporanea
remissione, si è nuovamente manifestata in modo acuto. L'insorgente non nega,
tutto sommato, di non essere stata in grado, a partire dalla primavera del
2006, di svolgere il suo lavoro con l'efficienza richiesta dalla funzione che
ricopriva dapprima presso l'USSI ed in seguito presso l'UIL. Non contesta, in
particolare, l'insufficienza del suo rendimento, compromesso non soltanto dalle
assenze per malattia, ma anche da stati di alterazione psicofisica che
pregiudicavano seriamente la sua idoneità al servizio nei giorni in cui si
presentava al posto di lavoro.
3.3. L'insorgente contesta tuttavia la
disdetta sottolineando come il grave motivo addotto dal datore di lavoro per
giustificarla sia in definitiva la conseguenza diretta del perdurare della
malattia (depressione) che l'aveva colpita nel 2006.
Ora, è innegabile che la ricorrente sia
affetta da una grave e persistente forma di depressione. Altrettanto certo è
che la sindrome di dipendenza da alcool non è che una conseguenza della
malattia che l'ha colpita. Verosimili appaiono pure le ripercussioni negative,
prospettate dal medico curante, che la perdita del posto di lavoro potrà
esplicare sull'equilibrio psichico della ricorrente e sull'evoluzione della
malattia. Resta da stabilire se questo stato di cose sia tale da rendere
esigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro
e da far di conseguenza apparire ingiustificata la disdetta dal profilo delle
regole della buona fede.
A tal proposito, va rilevato che l'art. 60
cpv. 3 LORD non preclude in linea di massima al datore di lavoro la facoltà di
porre termine al rapporto d'impiego di un dipendente che a causa del suo stato
di salute non è più in grado di fornire prestazioni lavorative conformi alla
funzione assegnatagli. Ai dipendenti impediti al lavoro da malattia o
infortunio, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD assicura soltanto una protezione
limitata nel tempo, escludendo che assenze ininterrotte di durata inferiore a
18 mesi o ripetute di equivalente rilevanza possano dar luogo a licenziamento.
3.4. In concreto, le assenze (390 giorni)
accumulate in modo parzialmente discontinuo dalla ricorrente nel biennio
(2006-2007) precedente il licenziamento non raggiungono il limite di 18 mesi fissato
dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato in sede di risposta, richiamandosi ad un giudizio fondato sul diritto
vigente nel 1989, diverso dall'attuale ordinamento (RDAT 1989, n. 15 pag. 48),
tali assenze, corrispondenti a 13 mesi su un periodo di 24, non possono nemmeno
giustificare una rescissione del rapporto d'impiego siccome di rilevanza equivalente
secondo la norma suddetta. Comunque sia, è incontestabile che la causa prima
della disdetta debba essere ricercata nella malattia di cui da quasi tre anni
soffre la ricorrente e nelle conseguenze che ne sono derivate a livello di
rendimento e di comportamento sul posto di lavoro.
In tali circostanze, il licenziamento può
essere considerato conforme all'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD sotto il profilo
della buona fede soltanto alla condizione che il trattamento riservato alla
ricorrente non risulti per finire meno favorevole rispetto a quello di cui
avrebbe beneficiato se per gli stessi motivi di salute fosse rimasta assente
dal posto di lavoro senza interruzioni o in modo ripetuto di rilevanza
equivalente per almeno 18 mesi. Gli sforzi intrapresi, anche per esigenze
terapeutiche, dalla ricorrente per riprendere l'attività lavorativa non devono
in altri termini tradursi in uno svantaggio. Orbene, da questo punto di vista,
non sussistono validi motivi per ritenere che tale condizione non si verifichi.
Al momento (19 agosto 2008) in cui il Consiglio di Stato ha prospettato il
licenziamento alla ricorrente, erano in effetti trascorsi più di due anni da
quando si erano manifestati i primi sintomi della depressione (aprile 2006). In
questo periodo la ricorrente ha alternato lunghe assenze per malattia a periodi
di lavoro, svolto almeno in parte a tempo parziale (70%), con un rendimento,
che per quanto traspare chiaramente dagli atti, risultava condizionato dalle
precarie condizioni di salute, che il datore di lavoro ha comunque sopportato,
premurandosi di trovarle un posto di lavoro a lei più confacente. Non v'è
dubbio che qualora la ricorrente fosse rimasta assente dal lavoro senza
interruzioni sin dal momento in cui si è ammalata, i presupposti per una
disdetta fondata sull'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD si sarebbero realizzati ancor
prima della fine del 2007.
Stando così le cose, non si può
rimproverare al Consiglio di Stato di aver esercitato in modo lesivo delle
regole della buona fede, sotto il profilo dell'esigibilità della continuazione
del rapporto d'impiego, il potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c
LORD gli riserva in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti
per giustificare il licenziamento. Esaminata alla luce delle esigenze di
efficienza e di parsimonia che il pubblico servizio deve soddisfare, la
decisione regge comunque alla critica della ricorrente. Essa è invero atta ad
incidere pesantemente sulle sue prospettive di guarigione, ma non si può
ignorare che le necessità terapeutiche del dipendente non rientrano nel novero
delle finalità perseguite dal pubblico impiego, che deve essere strutturato e
commisurato esclusivamente in funzione dei bisogni oggettivi dell'amministrazione
e dei servizi che è tenuto ad assicurare.
4. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La
tassa di giustizia, commisurata per difetto in considerazione della situazione
dell'insorgente, è posta a carico di quest'ultima secondo soccombenza (art. 28
LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 60, 67 LORD; 3, 18, 28,
60, 61, 69 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (
art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale; LTF; RS 173.110
). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2008.406
Lugano
24 marzo 2009
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di
RI 1,
patr. da:,,
contro
la decisione 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5327) che disdice il rapporto d'impiego della ricorrente per il 30 aprile 2009;
vista la risposta 11 dicembre 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
Improponibile è tuttavia la domanda di annullamento della decisione impugnata. Secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm, richiamato dall'art. 67 cpv. 2 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificato il licenziamento, esso deve infatti limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2004.284 del 24 gennaio 2007;Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 1 e 6 ad art. 69 LPamm).
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). All'infuori del controllo delle presenze e delle vacanze, che figura agli atti, la ricorrente non chiede peraltro l'assunzione di particolari prove.
Accanto a due motivi specifici, di natura oggettiva, riconducibili l'uno al datore di lavoro (lett. a: soppressione del posto) e l'altro al dipendente (lett. b: assenza prolungata per malattia o infortunio), la norma in esame prevede un terzo motivo, di carattere generale (lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando insorgano di circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.
I primi due motivi (lett. a e b) stanno in rapporto al terzo (lett. c) come le norme speciali prevalgono sulle norme generali. Il datore di lavoro non può, di conseguenza, ravvisare in un'assenza prolungata o ripetuta per malattia o infortunio un motivo giustificato secondo l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD, fintanto che la durata dell'assenza non raggiunge il minimo fissato dal capoverso precedente (lett. b).
3.2. Valutate nel loro insieme le circostanze che hanno indotto il datore di lavoro a rescindere il rapporto d'impiego, l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare la disdetta non può essere ragionevolmente contestata. La grave e perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente a seguito dell'abuso di alcool indotto dalla depressione che l'aveva colpita appare adeguatamente comprovata. Ben documentata risulta in particolare la situazione venuta a crearsi sul posto di lavoro nel giugno dell'anno scorso, quando la malattia, dopo una temporanea remissione, si è nuovamente manifestata in modo acuto. L'insorgente non nega, tutto sommato, di non essere stata in grado, a partire dalla primavera del 2006, di svolgere il suo lavoro con l'efficienza richiesta dalla funzione che ricopriva dapprima presso l'USSI ed in seguito presso l'UIL. Non contesta, in particolare, l'insufficienza del suo rendimento, compromesso non soltanto dalle assenze per malattia, ma anche da stati di alterazione psicofisica che pregiudicavano seriamente la sua idoneità al servizio nei giorni in cui si presentava al posto di lavoro.
3.3. L'insorgente contesta tuttavia la disdetta sottolineando come il grave motivo addotto dal datore di lavoro per giustificarla sia in definitiva la conseguenza diretta del perdurare della malattia (depressione) che l'aveva colpita nel 2006.
Ora, è innegabile che la ricorrente sia affetta da una grave e persistente forma di depressione. Altrettanto certo è che la sindrome di dipendenza da alcool non è che una conseguenza della malattia che l'ha colpita. Verosimili appaiono pure le ripercussioni negative, prospettate dal medico curante, che la perdita del posto di lavoro potrà esplicare sull'equilibrio psichico della ricorrente e sull'evoluzione della malattia. Resta da stabilire se questo stato di cose sia tale da rendere esigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro e da far di conseguenza apparire ingiustificata la disdetta dal profilo delle regole della buona fede.
A tal proposito, va rilevato che l'art. 60 cpv. 3 LORD non preclude in linea di massima al datore di lavoro la facoltà di porre termine al rapporto d'impiego di un dipendente che a causa del suo stato di salute non è più in grado di fornire prestazioni lavorative conformi alla funzione assegnatagli. Ai dipendenti impediti al lavoro da malattia o infortunio, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD assicura soltanto una protezione limitata nel tempo, escludendo che assenze ininterrotte di durata inferiore a 18 mesi o ripetute di equivalente rilevanza possano dar luogo a licenziamento.
3.4. In concreto, le assenze (390 giorni) accumulate in modo parzialmente discontinuo dalla ricorrente nel biennio (2006-2007) precedente il licenziamento non raggiungono il limite di 18 mesi fissato dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato in sede di risposta, richiamandosi ad un giudizio fondato sul diritto vigente nel 1989, diverso dall'attuale ordinamento (RDAT 1989, n. 15 pag. 48), tali assenze, corrispondenti a 13 mesi su un periodo di 24, non possono nemmeno giustificare una rescissione del rapporto d'impiego siccome di rilevanza equivalente secondo la norma suddetta. Comunque sia, è incontestabile che la causa prima della disdetta debba essere ricercata nella malattia di cui da quasi tre anni soffre la ricorrente e nelle conseguenze che ne sono derivate a livello di rendimento e di comportamento sul posto di lavoro.
In tali circostanze, il licenziamento può essere considerato conforme all'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD sotto il profilo della buona fede soltanto alla condizione che il trattamento riservato alla ricorrente non risulti per finire meno favorevole rispetto a quello di cui avrebbe beneficiato se per gli stessi motivi di salute fosse rimasta assente dal posto di lavoro senza interruzioni o in modo ripetuto di rilevanza equivalente per almeno 18 mesi. Gli sforzi intrapresi, anche per esigenze terapeutiche, dalla ricorrente per riprendere l'attività lavorativa non devono in altri termini tradursi in uno svantaggio. Orbene, da questo punto di vista, non sussistono validi motivi per ritenere che tale condizione non si verifichi. Al momento (19 agosto 2008) in cui il Consiglio di Stato ha prospettato il licenziamento alla ricorrente, erano in effetti trascorsi più di due anni da quando si erano manifestati i primi sintomi della depressione (aprile 2006). In questo periodo la ricorrente ha alternato lunghe assenze per malattia a periodi di lavoro, svolto almeno in parte a tempo parziale (70%), con un rendimento, che per quanto traspare chiaramente dagli atti, risultava condizionato dalle precarie condizioni di salute, che il datore di lavoro ha comunque sopportato, premurandosi di trovarle un posto di lavoro a lei più confacente. Non v'è dubbio che qualora la ricorrente fosse rimasta assente dal lavoro senza interruzioni sin dal momento in cui si è ammalata, i presupposti per una disdetta fondata sull'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD si sarebbero realizzati ancor prima della fine del 2007.
Stando così le cose, non si può rimproverare al Consiglio di Stato di aver esercitato in modo lesivo delle regole della buona fede, sotto il profilo dell'esigibilità della continuazione del rapporto d'impiego, il potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD gli riserva in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti per giustificare il licenziamento. Esaminata alla luce delle esigenze di efficienza e di parsimonia che il pubblico servizio deve soddisfare, la decisione regge comunque alla critica della ricorrente. Essa è invero atta ad incidere pesantemente sulle sue prospettive di guarigione, ma non si può ignorare che le necessità terapeutiche del dipendente non rientrano nel novero delle finalità perseguite dal pubblico impiego, che deve essere strutturato e commisurato esclusivamente in funzione dei bisogni oggettivi dell'amministrazione e dei servizi che è tenuto ad assicurare.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 60, 67 LORD; 3, 18, 28, 60, 61, 69 LPamm;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario