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52.2008.406

Dipendente cantonale. Disdetta per giustificati motivi

Ticino · 2009-03-24 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. f della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo, è di per sé ricevibile in ordine. Improponibile è tuttavia la domanda di annullamento della decisione impugnata. Secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm, richiamato dall'art. 67 cpv. 2 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificato il licenziamento, esso deve infatti limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2004.284 del 24 gennaio 2007; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 1 e 6 ad art. 69 LPamm).

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). All'infuori del controllo delle

presenze e delle vacanze, che figura agli atti, la ricorrente non chiede

peraltro l'assunzione di particolari prove.

2.   Secondo l'art.

60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per

la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi

di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi, precisa l'art. 60

cpv. 3 lett. c LORD:

a)  la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di

trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;

b)  l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18

mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la

loro frequenza;

c)   qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non

si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il

rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e

disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

Accanto a due motivi specifici, di natura

oggettiva, riconducibili l'uno al datore di lavoro (lett. a: soppressione del

posto) e l'altro al dipendente (lett. b: assenza prolungata per malattia o

infortunio), la norma in esame prevede un terzo motivo, di carattere generale

(lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina,

che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando insorgano

di circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole

della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.

I primi due motivi (lett. a e b) stanno in

rapporto al terzo (lett. c) come le norme speciali prevalgono sulle norme

generali. Il datore di lavoro non può, di conseguenza, ravvisare in un'assenza

prolungata o ripetuta per malattia o infortunio un motivo giustificato secondo

l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD, fintanto che la durata dell'assenza non

raggiunge il minimo fissato dal capoverso precedente (lett. b).

3.   3.1. Nel

caso concreto, il Consiglio di Stato ha licenziato la ricorrente richiamandosi

al motivo generale sancito dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD. L'autorità di

nomina ha in particolare ritenuto che il comportamento sconveniente, tenuto

dalla ricorrente sul posto di lavoro, e le scadenti prestazioni lavorative da

essa fornite a causa dell'abuso di alcool rendessero ragionevolmente

inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego secondo le regole della

buona fede. La durata complessiva delle assenze per malattia, prolungate e

ripetute, che l'insorgente ha accumulato tra il 2006 ed il 2008, non è stata

invocata. Il resistente vi ha fatto cenno, a titolo meramente accessorio,

soltanto in sede di risposta al ricorso.

3.2. Valutate nel loro insieme le

circostanze che hanno indotto il datore di lavoro a rescindere il rapporto d'impiego,

l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare la disdetta non può essere

ragionevolmente contestata. La grave e perdurante insufficienza delle

prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente a seguito dell'abuso di alcool

indotto dalla depressione che l'aveva colpita appare adeguatamente comprovata.

Ben documentata risulta in particolare la situazione venuta a crearsi sul posto

di lavoro nel giugno dell'anno scorso, quando la malattia, dopo una temporanea

remissione, si è nuovamente manifestata in modo acuto. L'insorgente non nega,

tutto sommato, di non essere stata in grado, a partire dalla primavera del

2006, di svolgere il suo lavoro con l'efficienza richiesta dalla funzione che

ricopriva dapprima presso l'USSI ed in seguito presso l'UIL. Non contesta, in

particolare, l'insufficienza del suo rendimento, compromesso non soltanto dalle

assenze per malattia, ma anche da stati di alterazione psicofisica che

pregiudicavano seriamente la sua idoneità al servizio nei giorni in cui si

presentava al posto di lavoro.

3.3. L'insorgente contesta tuttavia la

disdetta sottolineando come il grave motivo addotto dal datore di lavoro per

giustificarla sia in definitiva la conseguenza diretta del perdurare della

malattia (depressione) che l'aveva colpita nel 2006.

Ora, è innegabile che la ricorrente sia

affetta da una grave e persistente forma di depressione. Altrettanto certo è

che la sindrome di dipendenza da alcool non è che una conseguenza della

malattia che l'ha colpita. Verosimili appaiono pure le ripercussioni negative,

prospettate dal medico curante, che la perdita del posto di lavoro potrà

esplicare sull'equilibrio psichico della ricorrente e sull'evoluzione della

malattia. Resta da stabilire se questo stato di cose sia tale da rendere

esigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro

e da far di conseguenza apparire ingiustificata la disdetta dal profilo delle

regole della buona fede.

A tal proposito, va rilevato che l'art. 60

cpv. 3 LORD non preclude in linea di massima al datore di lavoro la facoltà di

porre termine al rapporto d'impiego di un dipendente che a causa del suo stato

di salute non è più in grado di fornire prestazioni lavorative conformi alla

funzione assegnatagli. Ai dipendenti impediti al lavoro da malattia o

infortunio, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD assicura soltanto una protezione

limitata nel tempo, escludendo che assenze ininterrotte di durata inferiore a

18 mesi o ripetute di equivalente rilevanza possano dar luogo a licenziamento.

3.4. In concreto, le assenze (390 giorni)

accumulate in modo parzialmente discontinuo dalla ricorrente nel biennio

(2006-2007) precedente il licenziamento non raggiungono il limite di 18 mesi fissato

dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato in sede di risposta, richiamandosi ad un giudizio fondato sul diritto

vigente nel 1989, diverso dall'attuale ordinamento (RDAT 1989, n. 15 pag. 48),

tali assenze, corrispondenti a 13 mesi su un periodo di 24, non possono nemmeno

giustificare una rescissione del rapporto d'impiego siccome di rilevanza equivalente

secondo la norma suddetta. Comunque sia, è incontestabile che la causa prima

della disdetta debba essere ricercata nella malattia di cui da quasi tre anni

soffre la ricorrente e nelle conseguenze che ne sono derivate a livello di

rendimento e di comportamento sul posto di lavoro.

In tali circostanze, il licenziamento può

essere considerato conforme all'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD sotto il profilo

della buona fede soltanto alla condizione che il trattamento riservato alla

ricorrente non risulti per finire meno favorevole rispetto a quello di cui

avrebbe beneficiato se per gli stessi motivi di salute fosse rimasta assente

dal posto di lavoro senza interruzioni o in modo ripetuto di rilevanza

equivalente per almeno 18 mesi. Gli sforzi intrapresi, anche per esigenze

terapeutiche, dalla ricorrente per riprendere l'attività lavorativa non devono

in altri termini tradursi in uno svantaggio. Orbene, da questo punto di vista,

non sussistono validi motivi per ritenere che tale condizione non si verifichi.

Al momento (19 agosto 2008) in cui il Consiglio di Stato ha prospettato il

licenziamento alla ricorrente, erano in effetti trascorsi più di due anni da

quando si erano manifestati i primi sintomi della depressione (aprile 2006). In

questo periodo la ricorrente ha alternato lunghe assenze per malattia a periodi

di lavoro, svolto almeno in parte a tempo parziale (70%), con un rendimento,

che per quanto traspare chiaramente dagli atti, risultava condizionato dalle

precarie condizioni di salute, che il datore di lavoro ha comunque sopportato,

premurandosi di trovarle un posto di lavoro a lei più confacente. Non v'è

dubbio che qualora la ricorrente fosse rimasta assente dal lavoro senza

interruzioni sin dal momento in cui si è ammalata, i presupposti per una

disdetta fondata sull'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD si sarebbero realizzati ancor

prima della fine del 2007.

Stando così le cose, non si può

rimproverare al Consiglio di Stato di aver esercitato in modo lesivo delle

regole della buona fede, sotto il profilo dell'esigibilità della continuazione

del rapporto d'impiego, il potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c

LORD gli riserva in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti

per giustificare il licenziamento. Esaminata alla luce delle esigenze di

efficienza e di parsimonia che il pubblico servizio deve soddisfare, la

decisione regge comunque alla critica della ricorrente. Essa è invero atta ad

incidere pesantemente sulle sue prospettive di guarigione, ma non si può

ignorare che le necessità terapeutiche del dipendente non rientrano nel novero

delle finalità perseguite dal pubblico impiego, che deve essere strutturato e

commisurato esclusivamente in funzione dei bisogni oggettivi dell'amministrazione

e dei servizi che è tenuto ad assicurare.

4.   Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia, commisurata per difetto in considerazione della situazione

dell'insorgente, è posta a carico di quest'ultima secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 60, 67 LORD; 3, 18, 28,

60, 61, 69 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è respinto.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (

art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale

federale; LTF; RS 173.110

). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.   Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2008.406

Lugano

24 marzo 2009

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di

RI 1,

patr. da:,,

contro

la decisione 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5327) che disdice il rapporto d'impiego della ricorrente per il 30 aprile 2009;

vista la risposta 11 dicembre 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

Improponibile è tuttavia la domanda di annullamento della decisione impugnata. Secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm, richiamato dall'art. 67 cpv. 2 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificato il licenziamento, esso deve infatti limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata (STA 52.2004.284 del 24 gennaio 2007;Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 1 e 6 ad art. 69 LPamm).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). All'infuori del controllo delle presenze e delle vacanze, che figura agli atti, la ricorrente non chiede peraltro l'assunzione di particolari prove.

Accanto a due motivi specifici, di natura oggettiva, riconducibili l'uno al datore di lavoro (lett. a: soppressione del posto) e l'altro al dipendente (lett. b: assenza prolungata per malattia o infortunio), la norma in esame prevede un terzo motivo, di carattere generale (lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando insorgano di circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.

I primi due motivi (lett. a e b) stanno in rapporto al terzo (lett. c) come le norme speciali prevalgono sulle norme generali. Il datore di lavoro non può, di conseguenza, ravvisare in un'assenza prolungata o ripetuta per malattia o infortunio un motivo giustificato secondo l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD, fintanto che la durata dell'assenza non raggiunge il minimo fissato dal capoverso precedente (lett. b).

3.2. Valutate nel loro insieme le circostanze che hanno indotto il datore di lavoro a rescindere il rapporto d'impiego, l'esistenza di gravi motivi atti a giustificare la disdetta non può essere ragionevolmente contestata. La grave e perdurante insufficienza delle prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente a seguito dell'abuso di alcool indotto dalla depressione che l'aveva colpita appare adeguatamente comprovata. Ben documentata risulta in particolare la situazione venuta a crearsi sul posto di lavoro nel giugno dell'anno scorso, quando la malattia, dopo una temporanea remissione, si è nuovamente manifestata in modo acuto. L'insorgente non nega, tutto sommato, di non essere stata in grado, a partire dalla primavera del 2006, di svolgere il suo lavoro con l'efficienza richiesta dalla funzione che ricopriva dapprima presso l'USSI ed in seguito presso l'UIL. Non contesta, in particolare, l'insufficienza del suo rendimento, compromesso non soltanto dalle assenze per malattia, ma anche da stati di alterazione psicofisica che pregiudicavano seriamente la sua idoneità al servizio nei giorni in cui si presentava al posto di lavoro.

3.3. L'insorgente contesta tuttavia la disdetta sottolineando come il grave motivo addotto dal datore di lavoro per giustificarla sia in definitiva la conseguenza diretta del perdurare della malattia (depressione) che l'aveva colpita nel 2006.

Ora, è innegabile che la ricorrente sia affetta da una grave e persistente forma di depressione. Altrettanto certo è che la sindrome di dipendenza da alcool non è che una conseguenza della malattia che l'ha colpita. Verosimili appaiono pure le ripercussioni negative, prospettate dal medico curante, che la perdita del posto di lavoro potrà esplicare sull'equilibrio psichico della ricorrente e sull'evoluzione della malattia. Resta da stabilire se questo stato di cose sia tale da rendere esigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro e da far di conseguenza apparire ingiustificata la disdetta dal profilo delle regole della buona fede.

A tal proposito, va rilevato che l'art. 60 cpv. 3 LORD non preclude in linea di massima al datore di lavoro la facoltà di porre termine al rapporto d'impiego di un dipendente che a causa del suo stato di salute non è più in grado di fornire prestazioni lavorative conformi alla funzione assegnatagli. Ai dipendenti impediti al lavoro da malattia o infortunio, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD assicura soltanto una protezione limitata nel tempo, escludendo che assenze ininterrotte di durata inferiore a 18 mesi o ripetute di equivalente rilevanza possano dar luogo a licenziamento.

3.4. In concreto, le assenze (390 giorni) accumulate in modo parzialmente discontinuo dalla ricorrente nel biennio (2006-2007) precedente il licenziamento non raggiungono il limite di 18 mesi fissato dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato in sede di risposta, richiamandosi ad un giudizio fondato sul diritto vigente nel 1989, diverso dall'attuale ordinamento (RDAT 1989, n. 15 pag. 48), tali assenze, corrispondenti a 13 mesi su un periodo di 24, non possono nemmeno giustificare una rescissione del rapporto d'impiego siccome di rilevanza equivalente secondo la norma suddetta. Comunque sia, è incontestabile che la causa prima della disdetta debba essere ricercata nella malattia di cui da quasi tre anni soffre la ricorrente e nelle conseguenze che ne sono derivate a livello di rendimento e di comportamento sul posto di lavoro.

In tali circostanze, il licenziamento può essere considerato conforme all'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD sotto il profilo della buona fede soltanto alla condizione che il trattamento riservato alla ricorrente non risulti per finire meno favorevole rispetto a quello di cui avrebbe beneficiato se per gli stessi motivi di salute fosse rimasta assente dal posto di lavoro senza interruzioni o in modo ripetuto di rilevanza equivalente per almeno 18 mesi. Gli sforzi intrapresi, anche per esigenze terapeutiche, dalla ricorrente per riprendere l'attività lavorativa non devono in altri termini tradursi in uno svantaggio. Orbene, da questo punto di vista, non sussistono validi motivi per ritenere che tale condizione non si verifichi. Al momento (19 agosto 2008) in cui il Consiglio di Stato ha prospettato il licenziamento alla ricorrente, erano in effetti trascorsi più di due anni da quando si erano manifestati i primi sintomi della depressione (aprile 2006). In questo periodo la ricorrente ha alternato lunghe assenze per malattia a periodi di lavoro, svolto almeno in parte a tempo parziale (70%), con un rendimento, che per quanto traspare chiaramente dagli atti, risultava condizionato dalle precarie condizioni di salute, che il datore di lavoro ha comunque sopportato, premurandosi di trovarle un posto di lavoro a lei più confacente. Non v'è dubbio che qualora la ricorrente fosse rimasta assente dal lavoro senza interruzioni sin dal momento in cui si è ammalata, i presupposti per una disdetta fondata sull'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD si sarebbero realizzati ancor prima della fine del 2007.

Stando così le cose, non si può rimproverare al Consiglio di Stato di aver esercitato in modo lesivo delle regole della buona fede, sotto il profilo dell'esigibilità della continuazione del rapporto d'impiego, il potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD gli riserva in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti per giustificare il licenziamento. Esaminata alla luce delle esigenze di efficienza e di parsimonia che il pubblico servizio deve soddisfare, la decisione regge comunque alla critica della ricorrente. Essa è invero atta ad incidere pesantemente sulle sue prospettive di guarigione, ma non si può ignorare che le necessità terapeutiche del dipendente non rientrano nel novero delle finalità perseguite dal pubblico impiego, che deve essere strutturato e commisurato esclusivamente in funzione dei bisogni oggettivi dell'amministrazione e dei servizi che è tenuto ad assicurare.

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 60, 67 LORD; 3, 18, 28, 60, 61, 69 LPamm;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario