Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 la decisione 8 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 90) è annullata; 1.2. la decisione 18 ottobre 2007 del municipio di Bioggio è annullata nella misura in cui nega l'autorizzazione per il muro di sostegno del giardino.
E. 1.2 Il giudizio può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie prodotti. Il sopralluogo sollecitato dagli insorgenti non appare dunque in grado di apportare ulteriori chiarimenti.
E. 1.3 gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia per il muro di sostegno del giardino in cemento armato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1.
3. Il comune di Bioggio rifonderà ai ricorrenti RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
5. Intimazione a:;;;;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria
E. 2 La succinta motivazione della decisione di rigetto della domanda di costruzione non ha minimamente pregiudicato i ricorrenti nell'esercizio del loro diritto di difesa. I motivi del diniego della licenza emergono con sufficiente precisione dal provvedimento, che indica chiaramente come il provvedimento sia da ricondurre al giudizio estetico negativo espresso dall'UNP ed alla disattenzione dell'altezza massima prescritta dall'art. 11 NAPR di Cimo.
E. 3 Giusta l’art. 7 cpv. 1 LE, il dipartimento deve esaminare la domanda di costruzione entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. Entro tale termine può opporsi o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri. Secondo l’art. 7 cpv. 4 LE, in vigore sino al 31 dicembre 2006, se il dipartimento lasciava trascorrere il termine trascorre senza opporsi, il consenso dell'autorità cantonale era presunto. Con il 1. gennaio 2007, quest'ultima norma è stata abrogata. A prescindere dall'applicabilità di questa disposizione alla procedura di semplice notifica, che prevede l'avviso dell'autorità cantonale soltanto a livello di regolamento (art. 6 cpv. 2 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), ma non a livello di legge, cadono dunque nel vuoto le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento alla tempestività dell'avviso dell'UPN.
E. 4 m
dal confine sottostante. Non essendo un muro di
sostegno a confine, sfugge al limite d’altezza dell’art. 11 cpv. 1 NAPR.
Inapplicabile, per lo stesso motivo, è pure l’art. 11 cpv. 2 NAPR. Siccome situato
all’interno del fondo, il manufatto soggiace semmai ai limiti d’altezza fissati
per gli edifici.
Da questo profilo, nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone tuttavia al rilascio della licenza in sanatoria,
poiché il muro rispetta ampiamente l’altezza massima (m 8.50), prescritta
dall’art. 20 cpv. 2 NAPR per gli edifici nella zona residenziale.
6. Altezza
delle opere di consolidamento della scarpata a monte della strada
6.1. A valle del muro di cemento armato di
cui si è appena detto, lungo il ciglio della strada sottostante alla loro
abitazione, i ricorrenti hanno sistemato
una serie di
vasche di cemento prefabbricate, che, stando ai piani, si sviluppa in
verticale seguendo l’andamento del pendio soltanto nella parte più bassa.
L’opera è essenzialmente volta a mettere in sicurezza la scarpata particolarmente
ripida, costituita da materiale terroso scarsamente coeso, soggetto a
franamenti spontanei, che è stata realizzata lungo il ciglio a monte della
strada in occasione della costruzione di quest'ultima. Il manufatto serve
soltanto in misura ridotta a sorreggere un terrapieno artificiale.
Presentando un’inclinazione superiore a 45°
l'opera è assimilabile ad un muro. Pur sorgendo lungo il confine a valle del
fondo dei ricorrenti, essa non può tuttavia essere senz'altro ricondotta ad un
muro di sostegno a confine, soggetto in quanto tale al limite d'altezza
prescritto dall'art. 11 cpv. 1 NAPR. Nella misura in cui non è volta a
sostenere un terrapieno artificiale, ossia un ingombro verticale sporgente dal
terreno naturale, il manufatto va piuttosto considerato un muro di controriva,
ovvero un'opera destinata a consolidare il terreno escavato. Categoria di
manufatti, questa, che non risulta contemplata dalle NAPR e che sia per le finalità
perseguite (sicurezza), sia per le ripercussioni ingenerate (assenza di
ingombri, impatto meramente paesaggistico) non può essere senz'altro assimilata
a quella dei muri di sostegno disciplinata dall'art. 11 NAPR.
6.2. Le questioni relative alla qualifica del
manufatto ed all'applicabilità di norme edilizie che non perseguono scopi di
sicurezza ad opere destinate ad eliminare situazioni di pericolo non altrimenti
emendabili possono tuttavia rimanere indecise, poiché la licenza non può
comunque essere accordata come al progetto presentato.
Il muro di vasche di cemento non segue infatti
l'inclinazione del pendio da consolidare, ma l'aumenta in misura non del tutto
trascurabile, sporgendo, alla sua sommità soprattutto in corrispondenza della
sezione A-A, per circa un metro verso valle.
Per essere autorizzato come semplice opera
di consolidamento del terreno, non soggetta a limitazioni d'altezza in
considerazione della prevalenza delle esigenze di sicurezza, il bordo superiore
esterno delle vasche, deve per principio riprodurre esattamente l'inclinazione
del pendio retrostante. In assenza di particolari motivi di sicurezza che lo
giustifichino, qui non ravvisabili, non può determinare ingombri supplementari.
Se le vasche delle file più basse possono essere posate senza sporgere dal
pendio da consolidare, non è dato di vedere per qual motivo le vasche delle file
più alte non possano essere posate allo stesso modo.
La licenza non può inoltre essere
rilasciata per un’altezza “secondo necessità”, come indica il piano annesso
alla domanda di costruzione. I limiti della necessità vanno preventivamente determinati,
valutando concretamente le esigenze di messa in sicurezza della scarpata. Ciò
che, in concreto, non è stato fatto.
7. Tutela del paesaggio pittoresco
7.1. Giusta l’art. 3 cpv. 2 lett. d del
regolamento d’applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN;
9.3.1.1.1), i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati;
sono vietate le modificazioni dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli
altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente
la norma, le costruzioni, ricostruzioni o ogni altro intervento stravagante,
indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e
i valori dell'ambiente circostante in genere.
Affinché un intervento edilizio possa
essere considerato deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul
quadro del paesaggio. Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici
protetti deve essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di
pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità
artistica, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai
vasta ed esprimente un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di
deturpazione l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma
deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una
determinata fattispecie conduce inevitabilmente al divieto ed alla limitazione
del diritto di costruire (
Adelio
Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208
seg.).
Il concetto di deturpazione è di natura
indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo
(
Adelio Scolari,
Diritto
amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 396 segg.). Il
Tribunale cantonale amministrativo, il cui potere di cognizione è circoscritto
alla violazione del diritto (art. 61 LPamm), deve limitarsi a verificare che la
decisione sia sostenibile, limitandosi a censurare le deduzioni prive di
giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o
altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto (
Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 61 LPamm).
7.2. La
delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi,
dispone l’art. 5 cpv. 1 RBN, avviene nell’ambito della procedura di adozione e
di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante l’adozione di
piani regolatori di protezione della natura e del paesaggio giusta gli art.
8-11 RBN.
7.3. Nel caso concreto, l'UPN ha ritenuto
che i controversi manufatti, eretti su un fondo compreso nel comparto definito paesaggio
pittoresco dal piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi del comune di Cimo,
integrassero gli estremi della deturpazione.
La deduzione non può essere tutelata.
Anzitutto, perché per quanto attiene le
opere di consolidamento della scarpata a monte della strada, pur se non possono
essere autorizzate per i motivi indicati in precedenza (consid. 6.2), la
necessità di mettere in sicurezza la scarpata prevarrebbe comunque sui valori
estetici tutelati dal DLBN/ RBN, che potrebbero essere almeno parzialmente
salvaguardati subordinando la licenza alla condizione di mettere a dimora nelle
vasche un’adeguata vegetazione che le ricopra e ne mitighi l’impatto negativo
sul paesaggio.
In secondo luogo, perché il piano in
questione, allestito oltre vent'anni fa dall'allora Dipartimento dell'ambiente
ed approvato dal Consiglio di Stato, in conformità dell'art. 5 RBN, nell'ambito
dell'approvazione del primo piano regolatore di quel comune, non è più stato
ripreso dal piano regolatore riveduto, approvato dallo stesso Consiglio di
Stato con risoluzione del 5 luglio 2006 (n. 3291), che ha fra l'altro abrogato
senza riserve il piano precedente.
8. 8.
1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve
quindi essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata. La
decisione del municipio è annullata nella misura in cui nega la licenza
edilizia per il muro di sostegno in cemento armato, alto sino a m 2.50 e
destinato a sorreggere il giardino di casa. Entro questi limiti, gli atti sono
rinviati al municipio affinché autorizzi l'intervento.
8.2. La tassa di giustizia è posta a carico
dei ricorrenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28
LPamm).
Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà ai ricorrenti
un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 21, 40, 41 LE; 1, 2 DLBN; 2, 3, 5 e
E. 4.1 Le norme sull’altezza delle costruzioni, al pari di quelle sulle distanze tra edifici, sono volte a tutelarne la salubrità, contenendo gli ingombri verticali in modo da assicurare un’adeguata insolazione, una sufficiente aerazione ed una conveniente illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro. Indirettamente, anch’esse perseguono inoltre finalità di natura estetica e paesaggistica (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1221, con rinvio ad art. 39 LE n. 1175).
E. 4.2 I muri che non fanno parte di un edificio sono comunque costruzioni. Determinando ingombri verticali rilevanti dal profilo delle finalità, dirette o indirette, perseguite dalle norme sull’altezza delle costruzioni, anche lo sviluppo verticale di queste opere va pertanto assoggettato a restrizioni. Nella misura in cui regolano l’altezza di queste opere, gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere tra muri di cinta, muri di sostegno ed eventualmente muri di controripa.
E. 4.2.1 I muri di cinta servono a recingere il fondo. Essendo eretti a confine, l’altezza di questi manufatti va limitata in misura più consistente di quella degli edifici. Salvo diversa disposizione, i muri di cinta devono per principio rispettare l’altezza massima di m 2.50 fissata dall’art. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1186).
E. 4.2.2 Alle medesima regole applicabili ai muri di cinta sono assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da quelle derivanti dai muri di cinta (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1184).
E. 4.2.3 Salvo diversa disposizione, l’altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti all’interno dei fondi soggiace invece alle norme applicabili all’altezza degli edifici. L’impatto derivante da questi manufatti sia ai fondi circostanti, sia al paesaggio è in effetti analogo a quello prodotto dai muri perimetrali degli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, n. 1220).
E. 4.2.4 Diversa è invece la situazione dei muri di controriva, ovvero delle opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non possono essere senz’altro assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di terrapieni artificiali. L’assoggettamento di queste opere al regime delle altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi nella misura in cui la limitazione dell’altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti all’interno dei fondi persegue anche finalità paesaggistiche.
E. 4.2.5 Ai muri di sostegno e di controripa sono assimilabili le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un’inclinazione superiore a 45° sull’oriz-zontale. Gli ingombri verticali e le ripercussioni ingenerate da queste opere sul quadro del paesaggio sono in effetti analoghe a quelle prodotte dai muri di sostegno o di controriva.
5. Muro di sostegno del giardino 5.1. Giusta l’art. 11 cpv. 1 NAPR di Bioggio (Cimo), i muri di sostegno a confine sono considerati muri di cinta e non possono avere un'altezza superiore a 2.50 m dal terreno sistemato . Essi possono anche essere sormontati da parapetti di tipo leggero, a condizione che l'altezza complessiva non superi 3.50 m. È vietata, soggiunge la norma (cpv. 2), l’erezione di scarpate artificiali a ridosso dei muri tali da eludere le disposizioni sulla sistemazione del terreno . La norma disciplina soltanto l'altezza dei muri di sostegno a confine. Indirettamente regola anche quella delle opere di cinta. Non disciplina invece l’altezza dei muri di sostegno eretti all'interno dei fondi. Parimenti, non regola nemmeno l’altezza dei muri di controriva. La norma è in effetti volta soltanto a contenere le ripercussioni derivanti dalle opere di cinta sui fondi contermini. Non persegue anche finalità estetiche o paesaggistiche. 5.2. Il muro di cemento armato, alto m 2.50, che sorregge il terrapieno del giardino è posto ad almeno
E. 8 RDLBN; 11 NAPR di Bioggio-sezione di Cimo; 3, 10, 18, 28, 46, 60, 61, 65 LPamm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2008.34
Lugano
2 febbraio 2010
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di
RI 1,,
contro
la decisione 8 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 90), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 18 ottobre 2007 con cui il municipio di Bioggio ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un muro di sostegno e la sistemazione del terreno a valle della loro casa d'abitazione a Cimo (part. 636);
viste le risposte:
- 12 febbraio 2008 del Consiglio di Stato;
- 22 febbraio 2008 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 26 febbraio 2008 del municipio di Bioggio;
letti ed esaminati gli atti;
D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, che non ha formulato osservazioni, e il municipio, che ha contestato succintamente le tesi degli insorgenti. L'Ufficio domande di costruzione si è riallacciato alle osservazioni dell'UPN, che ha confermato il preavviso negativo, rilevando che il luogo dell'intervento è classificato come paesaggio pittoresco.
4.Altezza delle opere di sistemazione del terreno in generale
4.1. Le norme sullaltezza delle costruzioni, al pari di quelle sulle distanze tra edifici, sono volte a tutelarne la salubrità, contenendo gli ingombri verticali in modo da assicurare unadeguata insolazione, una sufficiente aerazione ed una conveniente illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro. Indirettamente, anchesse perseguono inoltre finalità di natura estetica e paesaggistica (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1221, con rinvio ad art. 39 LE n. 1175).
4.2. I muri che non fanno parte di un edificio sono comunque costruzioni. Determinando ingombri verticali rilevanti dal profilo delle finalità, dirette o indirette, perseguite dalle norme sullaltezza delle costruzioni, anche lo sviluppo verticale di queste opere va pertanto assoggettato a restrizioni.
Nella misura in cui regolano laltezza di queste opere, gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere tra muri di cinta, muri di sostegno ed eventualmente muri di controripa.
4.2.1. I muri di cinta servono a recingere il fondo. Essendo eretti a confine, laltezza di questi manufatti va limitata in misura più consistente di quella degli edifici. Salvo diversa disposizione, i muri di cinta devono per principio rispettare laltezza massima di m 2.50 fissata dallart. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1;Scolari,op. cit., ad art. 39 LE, n. 1186).
4.2.2. Alle medesima regole applicabili ai muri di cinta sono assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da quelle derivanti dai muri di cinta (Scolari,op. cit., ad art. 39 LE, n. 1184).
4.2.3. Salvo diversa disposizione, laltezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti allinterno dei fondi soggiace invece alle norme applicabili allaltezza degli edifici. Limpatto derivante da questi manufatti sia ai fondi circostanti, sia al paesaggio è in effetti analogo a quello prodotto dai muri perimetrali degli edifici (Scolari,op. cit., ad art. 40/41 LE, n. 1220).
4.2.4. Diversa è invece la situazione dei muri di controriva, ovvero delle opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non possono essere senzaltro assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di terrapieni artificiali. Lassoggettamento di queste opere al regime delle altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi nella misura in cui la limitazione dellaltezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti allinterno dei fondi persegue anche finalità paesaggistiche.
4.2.5. Ai muri di sostegno e di controripa sono assimilabili le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd.verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano uninclinazione superiore a 45° sulloriz-zontale. Gli ingombri verticali e le ripercussioni ingenerate da queste opere sul quadro del paesaggio sono in effetti analoghe a quelle prodotte dai muri di sostegno o di controriva.
È vietata, soggiunge la norma (cpv. 2),lerezione di scarpate artificiali a ridosso dei muri tali da eludere le disposizioni sulla sistemazione del terreno.
La norma disciplina soltanto l'altezza dei muri di sostegno a confine. Indirettamente regola anche quella delle opere di cinta. Non disciplina invece laltezza dei muri di sostegno eretti all'interno dei fondi. Parimenti, non regola nemmeno laltezza dei muri di controriva. La norma è in effetti volta soltanto a contenere le ripercussioni derivanti dalle opere di cinta sui fondi contermini. Non persegue anche finalità estetiche o paesaggistiche.
5.2. Il muro di cemento armato, alto m 2.50, che sorregge il terrapieno del giardino è posto ad almeno4 mdal confine sottostante. Non essendo un muro di sostegno a confine, sfugge al limite daltezza dellart. 11 cpv. 1 NAPR. Inapplicabile, per lo stesso motivo, è pure lart. 11 cpv. 2 NAPR. Siccome situato allinterno del fondo, il manufatto soggiace semmai ai limiti daltezza fissati per gli edifici.
Da questo profilo, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone tuttavia al rilascio della licenza in sanatoria, poiché il muro rispetta ampiamente laltezza massima (m 8.50), prescritta dallart. 20 cpv. 2 NAPR per gli edifici nella zona residenziale.
6.1. A valle del muro di cemento armato di cui si è appena detto, lungo il ciglio della strada sottostante alla loro abitazione, i ricorrenti hanno sistematouna serie divasche di cemento prefabbricate, che, stando ai piani, si sviluppa in verticale seguendo landamento del pendio soltanto nella parte più bassa. Lopera è essenzialmente volta a mettere in sicurezza la scarpata particolarmente ripida, costituita da materiale terroso scarsamente coeso, soggetto a franamenti spontanei, che è stata realizzata lungo il ciglio a monte della strada in occasione della costruzione di quest'ultima. Il manufatto serve soltanto in misura ridotta a sorreggere un terrapieno artificiale.
Presentando uninclinazione superiore a 45° l'opera è assimilabile ad un muro. Pur sorgendo lungo il confine a valle del fondo dei ricorrenti, essa non può tuttavia essere senz'altro ricondotta ad un muro di sostegno a confine, soggetto in quanto tale al limite d'altezza prescritto dall'art. 11 cpv. 1 NAPR. Nella misura in cui non è volta a sostenere un terrapieno artificiale, ossia un ingombro verticale sporgente dal terreno naturale, il manufatto va piuttosto considerato un muro di controriva, ovvero un'opera destinata a consolidare il terreno escavato. Categoria di manufatti, questa, che non risulta contemplata dalle NAPR e che sia per le finalità perseguite (sicurezza), sia per le ripercussioni ingenerate (assenza di ingombri, impatto meramente paesaggistico) non può essere senz'altro assimilata a quella dei muri di sostegno disciplinata dall'art. 11 NAPR.
6.2. Le questioni relative alla qualifica del manufatto ed all'applicabilità di norme edilizie che non perseguono scopi di sicurezza ad opere destinate ad eliminare situazioni di pericolo non altrimenti emendabili possono tuttavia rimanere indecise, poiché la licenza non può comunque essere accordata come al progetto presentato.
Il muro di vasche di cemento non segue infatti l'inclinazione del pendio da consolidare, ma l'aumenta in misura non del tutto trascurabile, sporgendo, alla sua sommità soprattutto in corrispondenza della sezione A-A, per circa un metro verso valle.
Per essere autorizzato come semplice opera di consolidamento del terreno, non soggetta a limitazioni d'altezza in considerazione della prevalenza delle esigenze di sicurezza, il bordo superiore esterno delle vasche, deve per principio riprodurre esattamente l'inclinazione del pendio retrostante. In assenza di particolari motivi di sicurezza che lo giustifichino, qui non ravvisabili, non può determinare ingombri supplementari. Se le vasche delle file più basse possono essere posate senza sporgere dal pendio da consolidare, non è dato di vedere per qual motivo le vasche delle file più alte non possano essere posate allo stesso modo.
La licenza non può inoltre essere rilasciata per unaltezza secondo necessità, come indica il piano annesso alla domanda di costruzione. I limiti della necessità vanno preventivamente determinati, valutando concretamente le esigenze di messa in sicurezza della scarpata. Ciò che, in concreto, non è stato fatto.
7.1. Giusta lart. 3 cpv. 2 lett. d del regolamento dapplicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; 9.3.1.1.1), i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente la norma, le costruzioni, ricostruzioni o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.
Affinché un intervento edilizio possa essere considerato deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità artistica, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di deturpazione l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie conduce inevitabilmente al divieto ed alla limitazione del diritto di costruire (Adelio Scolari,Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo (Adelio Scolari,Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 396 segg.). Il Tribunale cantonale amministrativo, il cui potere di cognizione è circoscritto alla violazione del diritto (art. 61 LPamm), deve limitarsi a verificare che la decisione sia sostenibile, limitandosi a censurare le deduzioni prive di giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto (Marco Borghi/Guido Corti,Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 61 LPamm).
7.2. Ladelimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi, dispone lart. 5 cpv. 1 RBN, avviene nellambito della procedura di adozione e di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante ladozione di piani regolatori di protezione della natura e del paesaggio giusta gli art. 8-11 RBN.
7.3. Nel caso concreto, l'UPN ha ritenuto che i controversi manufatti, eretti su un fondo compreso nel comparto definito paesaggio pittoresco dal piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi del comune di Cimo, integrassero gli estremi della deturpazione.
La deduzione non può essere tutelata.
Anzitutto, perché per quanto attiene le opere di consolidamento della scarpata a monte della strada, pur se non possono essere autorizzate per i motivi indicati in precedenza (consid. 6.2), la necessità di mettere in sicurezza la scarpata prevarrebbe comunque sui valori estetici tutelati dal DLBN/ RBN, che potrebbero essere almeno parzialmente salvaguardati subordinando la licenza alla condizione di mettere a dimora nelle vasche unadeguata vegetazione che le ricopra e ne mitighi limpatto negativo sul paesaggio.
In secondo luogo, perché il piano in questione, allestito oltre vent'anni fa dall'allora Dipartimento dell'ambiente ed approvato dal Consiglio di Stato, in conformità dell'art. 5 RBN, nell'ambito dell'approvazione del primo piano regolatore di quel comune, non è più stato ripreso dal piano regolatore riveduto, approvato dallo stesso Consiglio di Stato con risoluzione del 5 luglio 2006 (n. 3291), che ha fra l'altro abrogato senza riserve il piano precedente.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 21, 40, 41 LE; 1, 2 DLBN; 2, 3, 5 e 8 RDLBN; 11 NAPR di Bioggio-sezione di Cimo; 3, 10, 18, 28, 46, 60, 61, 65 LPamm;
;
;
;;;.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria