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52.2008.155

Domanda di costruzione per un centro per la raccolta dei rifiuti. In assenza di prescrizioni di dettaglio valide per il comparto, le norme edificatorie generali si applicano anche nella zona per attrezzature e costruzioni pubbliche

Ticino · 2008-09-24 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove sollecitate dal ricorrente

(sopralluogo e perizia fonica) non appaiono indispensabili. La situazione dei

luoghi emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è nota a questo Tribunale

dal precedente giudizio. La perizia fonica non è invece necessaria perché la

valutazione delle immissioni foniche ingenerate dall'impianto effettuata

dall'ufficio prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio appare

del tutto attendibile.

2.   Distanze dai confini e

tra edifici

2.1. A Lumino, le distanze minime da

confine e tra edifici sono definite da due norme di carattere generale (art. 18

e 13 NAPR) e da norme specifiche per le singole zone.

L'art. 18 cpv. 2 NAPR prevede che la

distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione

dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso. Le distanze

minime da confine per edifici lunghi sino a 15.00 m sono di 4.00 m per edifici

alti sino a m 10.50, 6.0 m per edifici alti sino a m 13.50 e 7.00 m per edifici

alti sino a m 16.50. L'art. 13 cpv. 1 NAPR stabilisce dal canto suo che la

distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle distanze dallo stesso

confine.

In quanto norma di carattere generale, l'art.

18 NAPR si applica per principio a tutto il territorio comunale. Fanno

eccezione i casi in cui le norme specifiche di zona dispongano diversamente (

lex

specialis derogat legi generali

). L'ordinamento delle distanze previsto

dall'art. 18 NAPR non si applica pertanto nella zona del nucleo del villaggio

principale (NV) perché l'art. 41 cpv. 7 NAPR prevede una diversa disciplina,

che si ispira alle distanze fissate dagli art. 120 e 124 della legge di

applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC;

RL 4.1.1.1). L'art. 18 cpv. 2 NAPR non si applica nemmeno alla zona artigianale

(Ar), perché l'art. 44 cpv. 7 NAPR prevede una distanza (m 5.00) superiore a

quella (m 4.00) fissata dalla norma generale per edifici alti fino a m 10.50.

Per la zona per attrezzature ed edifici

pubblici (AP/CP) n. 8, qui in discussione, l'art. 45 NAPR non fissa alcuna

distanza particolare. Disattendendo l'art. 29 cpv. 1 lett. b della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio

del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), che impone di definire i

parametri edilizi per ogni singola zona

comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche

,

la norma in esame

si limita a stabilire che la zona è destinata soprattutto ad accogliere edifici

per il servizio della comunità. Essa definisce soltanto la funzione

(alambicco/magazzino comunale e punto B di raccolta dei rifiuti riciclabili),

senza fissare alcun parametro edilizio specifico, concepito in base alle finalità

della zona.

In assenza di una disposizione particolare,

che deroghi all'ordinamento generale, alla zona AP/CP tornano dunque

applicabili le distanze minime da confine fissate dall'art. 18 NAPR.

2.2. Nella fattispecie, il controverso

progetto prevede di costruire nell'angolo sud-ovest del fondo un piccolo

edificio di m 5.70 x 7.20, destinato al deposito di rifiuti speciali. Questo

edificio, coperto da un tetto ad una falda inclinata, che verso est sporge per

m 2.40 dalla facciata, si situa a m 0.80 dal confine ovest del fondo, rispettivamente

a m 3.50 dalla facciata est del piccolo fabbricato, ad uso distilleria, che

sorge sul fondo confinante (part. 714).

Il magazzino dei rifiuti speciali non può

essere autorizzato perché non rispetta né la distanza minima dal confine (m

4.00), prescritta dall'art. 18 cpv. 2 NAPR, né la distanza tra edifici (m

8.00), prescritta dalla stessa norma in combinazione con l'art. 13 NAPR.

A torto reputa il Consiglio di Stato che

queste distanze non siano applicabili perché l'art. 45 NAPR non rinvia agli

art. 13 e 18 NAPR. Le distanze fissate da queste due disposizioni di carattere

generale sono applicabili perché l'art. 45 NAPR non prevede alcuna disciplina

speciale che deroghi all'ordinamento generale.

Irrilevante, da questo profilo, è il fatto

che la zona AP/CP si situi all'esterno della zona edificabile. L'ubicazione del

centro per la raccolta dei rifiuti in un comparto speciale situato all'esterno

del perimetro edificabile non rende inattuali le finalità perseguite dalle

norme sulle distanze. In mancanza di una norma che permetta di concedere

deroghe alla distanza minima tra edifici, nemmeno il consenso del consorzio

proprietario dell'alambicco permette di edificare ad una distanza inferiore a

quella prescritta dalle succitate disposizioni di piano regolatore. I proprietari

di fondi contigui possono accordarsi soltanto per suddividere tra loro la

distanza minima tra edifici in modo diverso da quello risultante dalle distanze

da confine.

In quanto riferita al deposito per rifiuti

speciali, la licenza in contestazione viola dunque il diritto. Non trattandosi

di un difetto facilmente emendabile, entro questi limiti non può dunque essere

confermata.

Parimenti lesiva del diritto appare la

licenza anche nella misura in cui autorizza la posa di voluminosi contenitori

per la raccolta dei rifiuti (vetro, plastica, ferro ecc.) ad una distanza dal

confine inferiore a 4.00 m. In quanto alti più di m 1.50 da terra (cfr. art. 42

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), anche questi contenitori devono di principio

rispettare la distanza minima (m 4.00) dal confine prescritta dall'art. 18 cpv.

2 NAPR. Potendo essere spostati senza eccessive difficoltà, il difetto può

comunque essere facilmente corretto, assoggettando la licenza alla condizione

di allontanarli a 4.00 m dal confine. Resta ovviamente riservata al municipio

la facoltà di accordarsi con i proprietari di fondi contermini (part. 715 e

717) per collocarli più vicino al confine addossando a quest'ultimi la distanza

mancante.

3.   Distanza dal bosco

3.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale

sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa

la distanza degli edifici dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti devono in

ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal bosco (cpv. 2); in casi

eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere

deroghe sino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3). Identica disciplina è prevista

dall'art. 15 NAPR.

3.2. Dal piano del paesaggio risulta che la

nuova costruzione rispetta chiaramente la distanza di 10 m dal limite del bosco

(part. n. 573), circostanza pure confermata dalla Sezione forestale. La

sommaria censura del ricorrente va dunque respinta.

4.   Compatibilità ambientale

4.1. Giusta l'art. 11 della legge federale

sulla protezione dell'am-biente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti

atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure

applicate alla fonte (cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di

esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni

sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico

inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le

emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione

e attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione

termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett.

e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che

non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12

cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle

emissioni concretizzano il principio enunciato dall'art. 11 LPAmb, stabilendo

in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed

economicamente sostenibili e pertanto proporzionati.

In materia di inquinamento fonico, l'art. 7

cpv. 1 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF;

RS 814.41) prescrive che le emissioni di un impianto fisso nuovo devono essere

limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura

possibile dal punto di vista tecnico e sopportabile sotto il profilo economico

(lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni prodotte da detto impianto

non superino i valori di pianificazione (VP; lett. b). La costruzione di

impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi

prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione delle vicinanze

(art. 25 cpv. 1 LPAmb). L'art. 9 OIF soggiunge che l'esercizio di un impianto

fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né comportare il superamento

dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecitazione di

un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggiore sollecitazione

di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche

percettibilmente più elevate (lett. b).

I VP e i VLI sono fissati dagli allegati

all'OIF a seconda del tipo di impianto ed in funzione del grado di sensibilità

(GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

4.2. Concretamente, alla zona AP/CP è stato

attribuito il GdS II (art. 21 NAPR), che secondo l'allegato 6 all'OIF comporta

VP di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte, rispettivamente VLI di 60 dB(A)

di giorno e 50 dB(A) di notte.

Sulla base dei quantitativi di rifiuti

raccolti nel 2005, della capacità dei contenitori e del numero delle vuotature,

l'UPR del Dipartimento del territorio ha calcolato in 48.0 dB(A) il livello

sonoro complessivo (L

r

) prodotto dall'esercizio dell'impianto sul

fondo dell'insorgente. L'incremento del livello sonoro derivante dal traffico

indotto dall'impianto è stato calcolato in 1.6 dB(A), che aggiunto al livello

sonoro dello scarso traffico transitante sulla strada d'accesso rimane

ampiamente contenuto nei VLI [60 dB(A)] della zona.

I calcoli dell'UPR attestano la conformità

dell'impianto per rapporto alle disposizioni della legislazione ambientale

concretamente applicabile. Essi appaiono sostanzialmente corretti ed attendibili.

Non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità. Nemmeno il ricorrente

solleva particolari contestazioni al riguardo, limitandosi a chiedere

genericamente l'allestimento di una perizia fonica. Richiesta, questa, che può

essere senz'altro respinta siccome palesemente ingiustificata.

5.   In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando

la decisione governativa e confermando la licenza edilizia alle condizioni

illustrate in precedenza.

La tassa di giustizia, commisurata al

lavoro occasionato, è suddivisa tra le parti proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune rifonderà al ricorrente,

assistito da un legale, un'indennità per ripetibili commisurata secondo lo

stesso criterio (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11-12, 25 LPAmb; 7, 9 OIF; 29

LALPT; 42 RLE; 6 LCFo; 13, 18, 45 NAPR di Lumino; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,

61, 65 LPAmm,

dichiara e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2008.155

Lugano

24 settembre 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 aprile 2008 di

RI 1

contro

la decisione 2 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 1681), che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso il rilascio della licenza edilizia al comune di Lumino per la costruzione di un centro per la raccolta dei rifiuti sulla particella n. 716;

viste le risposte:

-    30 aprile 2008 del Consiglio di Stato;

-      6 maggio 2008 del municipio di Lumino;

letti ed esaminati gli atti;

b. Al rilascio della licenza edilizia si è opposto RI 1, proprietario di uno stabile d'appartamenti (part. n. 242) situato ad un paio di decine di metri dal centro, che ha contestato il progetto per l'assenza di una perizia fonica e per il mancato rispetto delle distanze minime dai confini, tra edifici e dal bosco.

Ricevuto il preavviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, sottoponendola alle condizioni particolari (fra cui l'apertura del centro unicamente nei giorni feriali, dalle ore 07.00 alle ore 19.00) imposte dalle autorità cantonali.

D.  Il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia dal municipio, che contesta le tesi dell'insorgente, negando in particolare che le norme generali sulle distanze possano applicarsi anche alla zona AP/CP.

2.   Distanze dai confini e tra edifici

2.1. A Lumino, le distanze minime da confine e tra edifici sono definite da due norme di carattere generale (art. 18 e 13 NAPR) e da norme specifiche per le singole zone.

L'art. 18 cpv. 2 NAPR prevede che la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso. Le distanze minime da confine per edifici lunghi sino a 15.00 m sono di 4.00 m per edifici alti sino a m 10.50, 6.0 m per edifici alti sino a m 13.50 e 7.00 m per edifici alti sino a m 16.50. L'art. 13 cpv. 1 NAPR stabilisce dal canto suo che la distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle distanze dallo stesso confine.

In quanto norma di carattere generale, l'art. 18 NAPR si applica per principio a tutto il territorio comunale. Fanno eccezione i casi in cui le norme specifiche di zona dispongano diversamente (lex specialis derogat legi generali). L'ordinamento delle distanze previsto dall'art. 18 NAPR non si applica pertanto nella zona del nucleo del villaggio principale (NV) perché l'art. 41 cpv. 7 NAPR prevede una diversa disciplina, che si ispira alle distanze fissate dagli art. 120 e 124 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1). L'art. 18 cpv. 2 NAPR non si applica nemmeno alla zona artigianale (Ar), perché l'art. 44 cpv. 7 NAPR prevede una distanza (m 5.00) superiore a quella (m 4.00) fissata dalla norma generale per edifici alti fino a m 10.50.

Per la zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP/CP) n. 8, qui in discussione, l'art. 45 NAPR non fissa alcuna distanza particolare. Disattendendo l'art. 29 cpv. 1 lett. b della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), che impone di definire iparametri edilizi per ogni singola zona comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche,la norma in esame si limita a stabilire che la zona è destinata soprattutto ad accogliere edifici per il servizio della comunità. Essa definisce soltanto la funzione (alambicco/magazzino comunale e punto B di raccolta dei rifiuti riciclabili), senza fissare alcun parametro edilizio specifico, concepito in base alle finalità della zona.

In assenza di una disposizione particolare, che deroghi all'ordinamento generale, alla zona AP/CP tornano dunque applicabili le distanze minime da confine fissate dall'art. 18 NAPR.

2.2. Nella fattispecie, il controverso progetto prevede di costruire nell'angolo sud-ovest del fondo un piccolo edificio di m 5.70 x 7.20, destinato al deposito di rifiuti speciali. Questo edificio, coperto da un tetto ad una falda inclinata, che verso est sporge per m 2.40 dalla facciata, si situa a m 0.80 dal confine ovest del fondo, rispettivamente a m 3.50 dalla facciata est del piccolo fabbricato, ad uso distilleria, che sorge sul fondo confinante (part. 714).

Il magazzino dei rifiuti speciali non può essere autorizzato perché non rispetta né la distanza minima dal confine (m 4.00), prescritta dall'art. 18 cpv. 2 NAPR, né la distanza tra edifici (m 8.00), prescritta dalla stessa norma in combinazione con l'art. 13 NAPR.

A torto reputa il Consiglio di Stato che queste distanze non siano applicabili perché l'art. 45 NAPR non rinvia agli art. 13 e 18 NAPR. Le distanze fissate da queste due disposizioni di carattere generale sono applicabili perché l'art. 45 NAPR non prevede alcuna disciplina speciale che deroghi all'ordinamento generale.

Irrilevante, da questo profilo, è il fatto che la zona AP/CP si situi all'esterno della zona edificabile. L'ubicazione del centro per la raccolta dei rifiuti in un comparto speciale situato all'esterno del perimetro edificabile non rende inattuali le finalità perseguite dalle norme sulle distanze. In mancanza di una norma che permetta di concedere deroghe alla distanza minima tra edifici, nemmeno il consenso del consorzio proprietario dell'alambicco permette di edificare ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle succitate disposizioni di piano regolatore. I proprietari di fondi contigui possono accordarsi soltanto per suddividere tra loro la distanza minima tra edifici in modo diverso da quello risultante dalle distanze da confine.

In quanto riferita al deposito per rifiuti speciali, la licenza in contestazione viola dunque il diritto. Non trattandosi di un difetto facilmente emendabile, entro questi limiti non può dunque essere confermata.

Parimenti lesiva del diritto appare la licenza anche nella misura in cui autorizza la posa di voluminosi contenitori per la raccolta dei rifiuti (vetro, plastica, ferro ecc.) ad una distanza dal confine inferiore a 4.00 m. In quanto alti più di m 1.50 da terra (cfr. art. 42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), anche questi contenitori devono di principio rispettare la distanza minima (m 4.00) dal confine prescritta dall'art. 18 cpv. 2 NAPR. Potendo essere spostati senza eccessive difficoltà, il difetto può comunque essere facilmente corretto, assoggettando la licenza alla condizione di allontanarli a 4.00 m dal confine. Resta ovviamente riservata al municipio la facoltà di accordarsi con i proprietari di fondi contermini (part. 715 e

717) per collocarli più vicino al confine addossando a quest'ultimi la distanza mancante.

3.   Distanza dal bosco

3.1. Secondo l'art. 6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), il piano regolatore fissa la distanza degli edifici dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti devono in ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal bosco (cpv. 2); in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3). Identica disciplina è prevista dall'art. 15 NAPR.

3.2. Dal piano del paesaggio risulta che la nuova costruzione rispetta chiaramente la distanza di 10 m dal limite del bosco (part. n. 573), circostanza pure confermata dalla Sezione forestale. La sommaria censura del ricorrente va dunque respinta.

4.   Compatibilità ambientale

4.1. Giusta l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'am-biente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione e attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett. e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle emissioni concretizzano il principio enunciato dall'art. 11 LPAmb, stabilendo in maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed economicamente sostenibili e pertanto proporzionati.

In materia di inquinamento fonico, l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) prescrive che le emissioni di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; lett. b). La costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione delle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb). L'art. 9 OIF soggiunge che l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (lett. b).

I VP e i VLI sono fissati dagli allegati all'OIF a seconda del tipo di impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

4.2. Concretamente, alla zona AP/CP è stato attribuito il GdS II (art. 21 NAPR), che secondo l'allegato 6 all'OIF comporta VP di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte, rispettivamente VLI di 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte.

Sulla base dei quantitativi di rifiuti raccolti nel 2005, della capacità dei contenitori e del numero delle vuotature, l'UPR del Dipartimento del territorio ha calcolato in 48.0 dB(A) il livello sonoro complessivo (Lr) prodotto dall'esercizio dell'impianto sul fondo dell'insorgente. L'incremento del livello sonoro derivante dal traffico indotto dall'impianto è stato calcolato in 1.6 dB(A), che aggiunto al livello sonoro dello scarso traffico transitante sulla strada d'accesso rimane ampiamente contenuto nei VLI [60 dB(A)] della zona.

5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e confermando la licenza edilizia alle condizioni illustrate in precedenza.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato, è suddivisa tra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili commisurata secondo lo stesso criterio (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11-12, 25 LPAmb; 7, 9 OIF; 29 LALPT; 42 RLE; 6 LCFo; 13, 18, 45 NAPR di Lumino; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPAmm,

dichiara e pronuncia:

1.1.la decisione 2 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 1681) è annullata;

1.2.la licenza edilizia 14 febbraio 2007 rilasciata dal municipio di Lumino al comune è confermata alle seguenti condizioni:

-soppressione del magazzino rifiuti speciali;

-allontanamento dei contenitori per rifiuti a 4.00 m dal confine.

1.Municipio di Lumino,6533 Lumino,

2.Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC,6500 Bellinzona,

3.Consiglio di Stato,6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario