Prestazioni di un architetto pianificatore
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2008 52.2008.116 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2008 52.2008.116 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2008 52.2008.116
Prestazioni di un architetto pianificatore
Incarto n. 52.2008.116 52.2008.120 Lugano 18 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi a. b. RI 1 21 marzo 2008 di __________, patr. dall'avv., contro la decisione 10 marzo 2008 del municipio di __________ che indice un concorso ad invito per aggiudicare lavori di aggiornamento e adeguamento del piano regolatore comunale; viste le risposte:
- 14 aprile 2008 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
- 16 aprile 2008 del CO 1; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 10 marzo 2008 il CO 1 ha invitato cinque professionisti del ramo ad inoltrare un’offerta per lavori di aggiornamento del piano regolatore comunale, per un onorario annuo complessivo di circa fr. 40'000.-; che, stando al capitolato trasmesso ai professionisti invitati, oggetto del concorso erano le seguenti prestazioni:
- adeguamenti del piano regolatore;
- allestimento di varianti;
- consulenza, collaborazione con i vari specialisti e allestimento dei documenti pianificatori;
- partecipazione a riunioni con autorità comunali, cantonali ed altri enti;
- consulenza per problemi pianificatori di competenza comunale, osservazioni su proposte di modifica della legislazione;
- consulenza pianificatoria su specifiche domande di costruzione;
- consulenza all’utenza; che, quale unico criterio d’aggiudicazione, il committente ha stabilito che il mandato sarebbe stato assegnato in base alla tariffa oraria media dell’ufficio; che contro il predetto elemento del bando di gara, con atti separati, ma di identico contenuto, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l’annullamento; che, con stringata motivazione, gli insorgenti negano in sostanza che le prestazioni messe a concorso prefigurino beni standardizzati, suscettibili di essere aggiudicati unicamente in base al prezzo; a questo criterio di natura quantitativa dovrebbero essere abbinati ulteriori criteri di tipo qualitativo; che all’accoglimento dei ricorsi si oppongono l’Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) e il municipio, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto invitati, gli insorgenti sono legittimati a contestare le prescrizioni di gara (art. 43 PAmm); i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine; che, avendo il medesimo oggetto e non essendovi contestazione sui fatti, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che a norma dell’art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatez-za della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; che i criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza; che, trattandosi di beni ampiamente standardizzati, conclude l’art. 32 cpv. 3 LCPubb, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo; che l’obbligo di aggiudicare le commesse pubbliche in base a criteri quantitativi e qualitativi adeguatamente ponderati è essenzialmente volto ad individuare l’offerta che presenta il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo, in modo da ottimizzare l’impiego parsimonioso delle risorse pubbliche; la comune esperienza insegna invero che le offerte a miglior mercato non sono necessariamente le più convenienti (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 414); che in quest’ottica, l’art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP stabilisce che ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio d'aggiudicazione; che, eccezioni sono dunque ammissibili nel caso di forniture di beni per i quali la qualità può essere facilmente assicurata fissando parametri e requisiti minimi universalmente riconosciuti (p. es.: tenore massimo di zolfo nell'ambito della fornitura di olio combustibile); che, di regola, le prestazioni di servizio, fornite dietro mandato da liberi professionisti quali ingegneri, architetti, medici o avvocati non sono assimilabili a beni standardizzati; non possono dunque essere messe a concorso esclusivamente in base al prezzo; che non di rado, l’aspetto economico di queste prestazioni è secondario rispetto a quello qualitativo; è invero noto che prestazioni di servizio fornite da specialisti particolarmente qualificati possono anche assicurare risparmi consistenti atti a compensare la maggior spesa per onorari sostenuta dal committente; che, nel caso concreto, l’oggetto della commessa è costituito da una serie di prestazioni eterogenee, fornite in più ambiti da diversi professionisti (architetto, disegnatori, impiegati d’ufficio, ecc.), con differenti competenze; che la commessa non è riconducibile ad una prestazione di servizio omogenea, fornita a più riprese dietro richiesta del municipio, da un singolo operatore; che già la natura variegata delle prestazioni di servizio messe a concorso esclude la possibilità di aggiudicarle unicamente in base al prezzo; una diversa conclusione si tradurrebbe in un’inam-missibile mortificazione del loro valore intrinseco ed arrischierebbe di innescare una controproducente gara al ribasso, a scapito della qualità del lavoro fornito; che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il bando di concorso, siccome lesivo dell'art. 32 LCPubb; il municipio provvederà a rinviare al mittente le offerte pervenutegli senza aprirle; che dato che il comune è stato indotto a procedere in questo modo da un'indicazione dell'ULSA che non può essere condivisa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a suo carico. Per questi motivi, visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 52, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti. §. Di conseguenza: 1.1 il concorso ad invito indetto dal CO 1 per aggiudicare i lavori di aggiornamento del piano regolatore è annullato; 1.2. il municipio provvederà a rinviare al mittente le offerte pervenutegli senza aprirle.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione a:; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario