Ordine di sospensione dei lavori
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:; . rzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2007 52.2007.45 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2007 52.2007.45 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2007 52.2007.45
Ordine di sospensione dei lavori
Incarto n. 52.2007.45 Lugano 9 maggio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Massimiliano Cometta, vicecancelliere statuendo sul ricorso 6 febbraio 2007 della RI 1 patrocinata da: PA 1 contro la decisione 26 gennaio 2007 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. n__________, località __________; vista la risposta 22 febbraio 2007 della CV-LEPIC; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 23 gennaio 2007, la RI 1 ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione di un'abitazione in località __________), indicando quale impresa di costruzione la ditta __________; che da un sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da un membro __________, è emerso che sul cantiere erano presenti tre lavoratori dipendenti della RI 1, la quale non è iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione; che preso atto della suddetta segnalazione, il 26 gennaio 2007 la CV-LEPIC ha fatto divieto alla ricorrente di proseguire i lavori di impresario __________, con la comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; parallelamente, ha avviato una procedura contravvenzionale nei suoi confronti; che avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, l'insorgente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che la ricorrente sostiene che è la ditta __________ ad occuparsi dei lavori di sopra e sottostruttura; essa sarebbe quindi impossibilitata ad interrompere i lavori da impresario costruttore non essendo questi di sua competenza; produce altresì una dichiarazione della ditta __________ secondo cui la RI 1 mette a disposizione il proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera (Doc. C); che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, sottolineando in particolare che sul cantiere in parola lavoravano unicamente operai riconducibili alla RI 1, e che l'attività svolta da quest'ultimi (lavori di muratura, sistemazione esterna e rifiniture) sottostà alla LEPIC, escludendo l'art. 6 cpv. 2 RLEPIC la possibilità di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3); che se fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente; che vista in realtà l'attività svolta dagli operai dell'insorgente sul cantiere, di cui si dirà in seguito, la legittimazione a ricorrere le va riconosciuta (art. 43 PAmm); che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che nel Cantone Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC); che allo scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte le imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC); che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura; che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC); che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC); che giusta l'art. 21 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa adotta d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali, le quali sono immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 PAmm) e si fondano su di un giudizio di apparenza (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono; che il divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di natura cautelare volta ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli; che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di eseguirli; che, in concreto, pur non essendo dato di conoscere con precisione quale siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge; che il fatto che gli operai trovati sul posto in occasione del sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da__________ __________ stavano eseguendo lavori di muratura, sistemazione esterna e rifiniture non impedisce alla CV-LEPIC di intervenire con un ordine di sospensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine di sottrarli alla LEPIC; che in ogni caso, stando al rapporto giornaliero stilato il 24 gennaio 2007 e presente agli atti, sul cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla ricorrente; che il 15 febbraio 2007 la polizia cantonale ha anch'essa rilevato la presenza sul cantiere di quattro operai della RI 1 e un operaio indipendente; che la ditta __________ sostiene che la ricorrente mette a sua disposizione il proprio personale a titolo di prestito di manodopera (doc. C); che il prestatore di manodopera non è considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., 1996, n. 138; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994, pag. 69); la sua prestazione si limita in effetti alla locazione del personale dietro pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione dell'opera o di una parte di essa; che secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1989 sul collocamento ed il personale a prestito (RS 823.11) il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere stipulato in forma scritta; la validità del contratto dipende dall'osservanza della forma prescritta (art. 11 cpv. 2 CO); che la ricorrente non ha prodotto nessun contratto scritto che comprovi che la sua prestazione si limita alla messa a disposizione di proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera; che in tali circostanze, tenuto conto che l'opera che la ditta __________ si è impegnata a realizzare viene in definitiva realizzata dalle maestranze messe a disposizione dalla ricorrente, non appare fuori da ogni logica ipotizzare che l'insorgente operi sul cantiere come subappaltatrice; che non si può infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la ditta __________ si è impegnata a realizzare; che stante le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:; . rzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario