Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2007 52.2007.287 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2007 52.2007.287 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2007 52.2007.287
Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività
Incarto n. 52.2007.287 52.2007.288 Lugano 28 agosto 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi 24 agosto 2007 di a. b. RI 1, __________,, contro la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3131) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 2 maggio 2007 con cui il municipio di __________ ha rinnovato la licenza edilizia 11 maggio 2007 rilasciata alla CO 1 per la costruzione di uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228); richiamato l’art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 2 maggio 2007 il municipio di __________ ha rinnovato la licenza 11 maggio 2005, che aveva rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per costruire uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228); che contro questa decisione RI 1 e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse assoggettata alle cautele previste dall'art. 53 LStr; che con giudizio 26 giugno 2007 il Governo ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere; che il giudizio governativo è stato notificato: - venerdì 29 giugno 2007 a __________; - sabato 30 giugno 2007 ad RI 1, che contro il predetto giudizio i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con impugnative del 24 agosto 2007, sostanzialmente identiche, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia assoggettata alle misure previste dall'art. 53 lett. b e d LStr; considerato, in diritto che, giusta l’art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che, secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza; che ricorsi fondati sugli stessi fatti possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm); che, a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato per iscritto all’autorità di ricorso entro 15 giorni dall’inti-mazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; che, secondo l’art. 13 lett. b PAmm, nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto; che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm); se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm); che nel caso in esame, il termine per impugnare la decisione del Consiglio di Stato ha iniziato a decorrere: - il 30 giugno 2007 per __________, - il 1° luglio 2007 per RI 1; che il termine quindicinale di ricorso sarebbe di conseguenza giunto a scadenza sabato 14 luglio 2007 per __________, rispettivamente domenica 15 luglio 2007 per RI 1; che per effetto degli art. 10 cpv. 3 e 13 lett. b PAmm il termine di ricorso si è protratto sino a giovedì 16 agosto 2007 per __________, rispettivamente sino venerdì 17 agosto 2007 per RI 1; che i ricorsi, inoltrati soltanto il 24 agosto 2007, vanno dunque dichiarati irricevibili siccome manifestamente tardivi; che le domande di riesame, inoltrate dai ricorrenti al Consiglio di Stato e da questi respinte con decisione dell'11 luglio 2007 non hanno evidentemente sospeso il termine per impugnare il giudizio governativo del 26 giugno 2007, qui in esame; che la tassa di giustizia, suddivisa in parti uguali, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm); Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 49 LOG; 3, 10, 13, 18, 28, 46, 48, 51; 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono irricevibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno;
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:;;;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario