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52.2007.247

Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere

Ticino · 2007-07-26 · Italiano TI
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Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 a proprio nome e conto; che in questa sede il ricorso deve pertanto essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente; che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 80, 106, 208 LOC; 49 cpv. 2 LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.   Intimazione a:;;; . Il presidente                                                 Il segretario del Tribunale cantonale amministrativo

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.2007 52.2007.247 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.07.2007 52.2007.247 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.07.2007 52.2007.247

Mancanza di legittimazione attiva del municipio a ricorrere

Incarto n. 52.2007.247 Lugano 26 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Massimiliano Cometta, vicecancelliere statuendo sul ricorso 24 luglio 2007 del RI 1 Contro la decisione 11 luglio 2007 (n. 3752) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dal municipio di RI 1 contro la decisione 8 giugno 2007 del municipio di __________ in materia scolastica; letti ed esaminati gli atti; richiamati gli art. 48 PAmm e 49 cpv. 2 LOG; ritenuto, in fatto che dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, l'8 giugno 2007 il municipio di __________ ha autorizzato __________, residente a __________, a frequentare il primo anno di scuola elementare presso il __________; che contro il predetto giudizio, il 14 giugno 2007 il municipio di RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato lamentando la violazione da parte del comune __________ di una convenzione vigente tra i due comuni che garantisce agli allievi di __________ la frequenza delle scuole elementari di __________; che con giudizio 11 luglio 2007 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva del municipio insorgente, stante che legittimato a ricorrere è unicamente il comune; che contro il predetto giudicato governativo il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere; considerato, in diritto che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; l'art. 21 LE richiamtato dal Consiglio di Stato non c'entra assolutamente; che la legittimazione attiva del comune ad impugnare la risoluzione governativa è certa (art. 43 PAmm); che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); che per costante giurisprudenza di questo tribunale, al municipio va negata la legittimazione a ricorrere; che in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di I., in RDAT-II 1999, n. 48); che sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune, del quale è organo, solo quest'ultimo in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. tra le tante: STA 23.04.2007, n. 52.2007.130, in re municipio di S.); che, stante quanto precede, è quindi a giusta ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal RI 1 a proprio nome e conto; che in questa sede il ricorso deve pertanto essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall'insorgente; che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 80, 106, 208 LOC; 49 cpv. 2 LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.   Intimazione a:;;; . Il presidente                                                 Il segretario del Tribunale cantonale amministrativo