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52.2007.238

Ordine di inabitabilità

Ticino · 2007-10-29 · Italiano TI
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Ordine di inabitabilità

Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 PAmm. Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1, 13 e 46 cpv. 1 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti

(art. 18 cpv. 1 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà se del caso

essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti

all’istanza inferiore per nuova decisione, previo completamento degli

accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

2.

D’ingresso va rilevato che la decisione del Consiglio di Stato non

risulta corretta nella misura in cui ha ritenuto gli scritti 23 e 25 maggio

2007 due distinti ricorsi. Gli stessi andavano invece considerati come un unico

atto ricorsuale, in cui le argomentazioni proposte il 25 maggio 2007 servivano

a completare la lettera 23 maggio 2007, l’impugnativa vera e propria. Ciò è

stato pure espressamente precisato all’autorità di prime cure dalla patrocinatrice

della ricorrente in data 4 giugno 2007. Il Governo non aveva pertanto ragione

di trattare i due scritti separatamente (pur se decisi con un solo giudizio),

né tantomeno di dichiarare il primo di essi irricevibile. Le sue innegabili

carenze di forma sono state in effetti sanate dal successivo allegato, senza

che si sia nemmeno reso necessario procedere al rinvio ed alla comminatoria previsti

dall’art. 9 PAmm.

Il vizio

formale della decisione impugnata non è comunque di rilevanza pratica, dal momento

che non ha pregiudicato in alcun modo la posizione dell’insorgente.

3.

3.1. La natura ed i

limiti del diritto di essere sentito sono innanzitutto determinati dalle

normative procedurali cantonali. Se queste risultano insufficienti, valgono le

garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost e 6 CEDU, norme che assicurano

all’interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un

procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono pure il

diritto di partecipare all’assunzione delle prove, di conoscere i risultati

delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova

rilevanti (DTF 126 I 16, 124 I 51, 122 I 112, 120 Ib 383). In Ticino, la

procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio. In virtù di questo

principio, l’autorità amministrativa deve accertare d’ufficio gli elementi

suscettibili di determinare la decisione ed assumere di propria iniziativa le

prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere

vincolata dalle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In

quest’ambito, all’autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto

apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quei mezzi offerti dalle

parti, la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo

chiarimento rilevante per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b). In base alla valutazione anticipata

delle prove esibite, l’autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere

quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF

112 Ia 109; RDAT 1990 n. 43).

3.2. Procedendo ad una valutazione

anticipata delle prove, il Consiglio di Stato non ha dato seguito alla

richiesta di effettuare un sopralluogo formulata dall’insorgente, ritenendo che

questo mezzo non avrebbe portato ad avere ulteriori elementi utili per il

giudizio. A sostegno della sua tesi, il Governo si è rifatto al rapporto del

dr. CO 1 ed allo scritto 11 aprile 2007 della Commissione tutoria regionale n.

2, illustrante i problemi di pulizia già riscontrati nella precedente

abitazione occupata da RI 1. Ha inoltre constatato come la ricorrente non

avesse presentato alcuna prova atta a suffragare un miglioramento nello stato

igienico dei locali.

Al contrario di quanto riportato nella

decisione impugnata, la ricorrente ha in realtà prodotto un certificato

allestito il 21 maggio 2007 dal suo medico curante, nel quale si può leggere:

Ho visitato in data odierna la Signora RI 1

nel suo appartamento in Residenza __________. L’appartamento si presenta pulito

e non vi sono odori sgradevoli o maleodoranti.

Questo ulteriore documento, di cui nella

sentenza governativa non vi è accenno, non è stato preso in considerazione dal

Consiglio di Stato; nemmeno alla luce dello stesso ha ritenuto verosimile che

da un sopralluogo potessero emergere delle circostanze favorevoli alla

ricorrente. A torto. Le constatazioni del dr. CO 1 lasciavano infatti

soprattutto intendere delle carenze nell’appartamento a livello di ordine e

pulizia, ma non di carattere tecnico o strutturale. Non risultavano in altre

parole tali da escludere a priori la possibilità che la ricorrente, nel pur

ristretto arco di due settimane e mezzo (ovvero tra l’ispezione del medico delegato

e quella del dr. __________), vi potesse avere davvero posto rimedio, - magari

anche solo parzialmente - come il certificato del medico curante induce a

pensare. Questo documento, scarno ma pur sempre redatto da un professionista

appartenente alla Federazione dei medici svizzeri, avrebbe pertanto dovuto

spingere il Consiglio di Stato a verificare una simile eventualità (che se

comprovata avrebbe messo effettivamente in discussione necessità e proporzionalità

della misura impugnata) con l’esperimento del postulato sopralluogo. Un atto

istruttorio supplementare tanto più indicato dalla gravità del provvedimento in

esame e, dunque, dallo specifico interesse della ricorrente.

La censura relativa alla lesione del diritto

di essere sentita è quindi fondata; alla luce degli atti, il Governo avrebbe

dovuto accogliere la richiesta di esperire un sopralluogo presentata da RI 1.

Non spettando a questo tribunale colmare le lacune istruttorie poste in essere

dal Consiglio di Stato, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata

ed il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio, previo completamento

degli accertamenti. Va per contro respinta la richiesta di decretare fin d’ora  il

ripristino dell’abitabilità dell’appartamento, dipendendo ancora quest’eventualità

dall’esito del complemento istruttorio del Consiglio di Stato.

4.

Da quanto precede, il

ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e

ritornando gli atti al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti,

renda una nuova decisione.

Dato l’esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un’adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l’assegnazione di ripetibili all’insorgente

la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede diviene priva d’oggetto.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost; 107, 208, 209 LOC; 24

RALOC; 38 Lsan; 15 RISA; 3, 9, 10, 13, 18, 31, 43, 46, 65 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è

parzialmente accolto

.

§.  Di conseguenza:

1.1.

La decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di

Stato (n. 3141) è annullata.

1.2.

Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente

fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.   Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.10.2007 52.2007.238 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.10.2007 52.2007.238 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.10.2007 52.2007.238

Ordine di inabitabilità

Incarto n. 52.2007.238 Lugano 29 ottobre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Gabriele Fossati, vicecancelliere statuendo sul ricorso 17 luglio 2007 di RI 1 patrocinata da: PA 1 contro la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3141) che dichiara irricevibile, rispettivamente respinge, le impugnative presentate dalla ricorrente avverso la risoluzione 10 maggio 2007 con cui il CO 2 ha decretato l’inabitabilità dell’appartamento n. 211 presso il blocco 2 dello stabile ubicato sul fondo; viste le risposte:

-    30 luglio 2007 di CO 1, dr. med.;

-    3 agosto 2007 del;

-    21 agosto 2007 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 10 maggio 2007, il CO 2 ha dichiarato inabitabile l’appartamento occupato da RI 1 nel blocco 2 dello stabile esistente sul fondo n. __________, una palazzina di 8 appartamenti di proprietà della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Questo provvedimento ha fatto seguito ad un sopralluogo esperito in data 4 maggio 2007 dal medico delegato dr. CO 1, il quale aveva escluso l’abitabilità dell’appartamento sulla base delle seguenti constatazioni: Questo appartamento, facente parte di moderne strutture abitative plurifamiliari, appare subito tenuto in condizioni di pulizia e d’igiene molto precarie. In effetti in tutti i locali, dove sono depositati alla rinfusa masserizie, libri, dipinti, fogli di giornali, ecc., regna sui pavimenti una notevole sporcizia. I locali nello stato maggiormente precario sono la cucina e il locale-bagno. In cucina, dove vivono rinchiusi 3 gatti, si evidenziano un sudiciume ed una sporcizia sia sul pavimento che sul lavandino che sulle sedie e tavolo. Ciò che però è più urtante e stomachevole sono i cattivi odori (puzze) che ne fuoriescono e questo malgrado in quel momento le finestre dell’appartamento fossero aperte. Il locale bagno è cosparso di sudiciume e di incostrazioni ovunque, con probabilmente anche delle perdite di acqua sanitaria sul pavimento (infiltrazioni in altri locali? In piani inferiori?). In alcuni locali i fili elettrici pendenti dal soffitto sono scoperti, ciò che può causare grave danno all’incolumità delle persone. La decisione municipale, fondata sugli art. 107 LOC, 24 RALOC, 38 Lsan e 15 RISA, stabiliva che un eventuale ricorso al Consiglio di Stato non avrebbe fruito dell’effetto sospensivo. B.   Contro il provvedimento del municipio, RI 1 si è rivolta a due riprese al Consiglio di Stato, dapprima il 23 maggio 2007 e quindi, per il tramite della sua patrocinatrice, il 25 maggio 2007. Il Governo ha considerato gli scritti come due gravami distinti. Pur riconoscendo un certo disordine nell’appartamento da lei locato, l’insorgente ha contestato che si trovasse nelle pessime condizioni descritte dal rapporto medico. Tesi confortata da un certificato allestito in data 21 maggio 2007 dal dr. __________, suo medico curante. Da qui la richiesta formulata all’autorità di ricorso di procedere ad un nuovo sopralluogo, considerato anche che quello svolto il 4 maggio 2007 sarebbe stato viziato da alcune carenze formali (preavviso troppo breve e mancata indicazione dei motivi dello stesso). RI 1 ha inoltre sollevato la violazione di svariati diritti costituzionali (fra cui il rispetto della sfera privata e la garanzia della proprietà) ed escluso l’esistenza di un pericolo tale da giustificare il diniego dell’effetto sospensivo al ricorso, pertanto domandato al Consiglio di Stato. Ha infine richiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria. C.  Con giudizio 26 giugno 2007, il Consiglio di Stato ha respinto i gravami, confermando il provvedimento impugnato e negando a RI 1 l’assistenza giudiziaria. Preso atto del sopralluogo svolto dal dr. CO 1, il Governo ha ritenuto senz’altro comprovate le condizioni (base legale, interesse pubblico e proporzionalità) in grado di giustificare la limitazione del diritto al rispetto della sfera privata dell’insorgente, prodotta dalla misura decisa dal municipio. D. Contro il predetto giudizio, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l’annullamento della decisione del Governo ed il ripristino dell’abitabilità dell’appartamento. Chiede inoltre, nuovamente, il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso (accordato da questo tribunale, quale misura provvisionale, il 18 luglio 2007) e l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Secondo l’insorgente, il Consiglio di Stato ha disatteso il suo diritto di essere sentita, il divieto di un trattamento arbitrario e le garanzie procedurali, omettendo di effettuare il sopralluogo da lei richiesto. Tale atto istruttorio era indispensabile per valutare fondamento e proporzionalità del provvedimento impugnato, soprattutto alla luce del certificato 21 maggio 2007 del dr. __________, prodotto dalla ricorrente ed attestante lo stato di pulizia dell’appartamento. Questo documento dimostrava (o quantomeno doveva indurre il Governo a verificare la circostanza) che, a prescindere da come si presentava al momento dell’ispezione del dr. CO 1, l’appartamento era stato riportato in condizioni igieniche soddisfacenti, certamente non più tali da giustificare l’ordine di inabitabilità. Ciò sarebbe ulteriormente comprovato dai nuovi documenti (una fattura per lavori da elettricista, due dichiarazioni testimoniali scritte ed alcune fotografie) esibiti in questa sede. E.  All’accoglimento del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, quanto il municipio, che richiama la presa di posizione precedentemente espressa all’indirizzo del Governo. Il dr. CO 1 conferma da parte sua i contenuti del rapporto del sopralluogo 4 maggio 2007. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall’art. 208 cpv. 1 LOC, la legittimazione attiva della ricorrente, pacifica, dagli art. 209 LOC e 43 PAmm. Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1, 13 e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà se del caso essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione, previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm). 2. D’ingresso va rilevato che la decisione del Consiglio di Stato non risulta corretta nella misura in cui ha ritenuto gli scritti 23 e 25 maggio 2007 due distinti ricorsi. Gli stessi andavano invece considerati come un unico atto ricorsuale, in cui le argomentazioni proposte il 25 maggio 2007 servivano a completare la lettera 23 maggio 2007, l’impugnativa vera e propria. Ciò è stato pure espressamente precisato all’autorità di prime cure dalla patrocinatrice della ricorrente in data 4 giugno 2007. Il Governo non aveva pertanto ragione di trattare i due scritti separatamente (pur se decisi con un solo giudizio), né tantomeno di dichiarare il primo di essi irricevibile. Le sue innegabili carenze di forma sono state in effetti sanate dal successivo allegato, senza che si sia nemmeno reso necessario procedere al rinvio ed alla comminatoria previsti dall’art. 9 PAmm. Il vizio formale della decisione impugnata non è comunque di rilevanza pratica, dal momento che non ha pregiudicato in alcun modo la posizione dell’insorgente. 3. 3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono innanzitutto determinati dalle normative procedurali cantonali. Se queste risultano insufficienti, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost e 6 CEDU, norme che assicurano all’interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono pure il diritto di partecipare all’assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 16, 124 I 51, 122 I 112, 120 Ib 383). In Ticino, la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio. In virtù di questo principio, l’autorità amministrativa deve accertare d’ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di propria iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere vincolata dalle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest’ambito, all’autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quei mezzi offerti dalle parti, la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l’autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (DTF 112 Ia 109; RDAT 1990 n. 43). 3.2. Procedendo ad una valutazione anticipata delle prove, il Consiglio di Stato non ha dato seguito alla richiesta di effettuare un sopralluogo formulata dall’insorgente, ritenendo che questo mezzo non avrebbe portato ad avere ulteriori elementi utili per il giudizio. A sostegno della sua tesi, il Governo si è rifatto al rapporto del dr. CO 1 ed allo scritto 11 aprile 2007 della Commissione tutoria regionale n. 2, illustrante i problemi di pulizia già riscontrati nella precedente abitazione occupata da RI 1. Ha inoltre constatato come la ricorrente non avesse presentato alcuna prova atta a suffragare un miglioramento nello stato igienico dei locali. Al contrario di quanto riportato nella decisione impugnata, la ricorrente ha in realtà prodotto un certificato allestito il 21 maggio 2007 dal suo medico curante, nel quale si può leggere: Ho visitato in data odierna la Signora RI 1 nel suo appartamento in Residenza __________. L’appartamento si presenta pulito e non vi sono odori sgradevoli o maleodoranti. Questo ulteriore documento, di cui nella sentenza governativa non vi è accenno, non è stato preso in considerazione dal Consiglio di Stato; nemmeno alla luce dello stesso ha ritenuto verosimile che da un sopralluogo potessero emergere delle circostanze favorevoli alla ricorrente. A torto. Le constatazioni del dr. CO 1 lasciavano infatti soprattutto intendere delle carenze nell’appartamento a livello di ordine e pulizia, ma non di carattere tecnico o strutturale. Non risultavano in altre parole tali da escludere a priori la possibilità che la ricorrente, nel pur ristretto arco di due settimane e mezzo (ovvero tra l’ispezione del medico delegato e quella del dr. __________), vi potesse avere davvero posto rimedio, - magari anche solo parzialmente - come il certificato del medico curante induce a pensare. Questo documento, scarno ma pur sempre redatto da un professionista appartenente alla Federazione dei medici svizzeri, avrebbe pertanto dovuto spingere il Consiglio di Stato a verificare una simile eventualità (che se comprovata avrebbe messo effettivamente in discussione necessità e proporzionalità della misura impugnata) con l’esperimento del postulato sopralluogo. Un atto istruttorio supplementare tanto più indicato dalla gravità del provvedimento in esame e, dunque, dallo specifico interesse della ricorrente. La censura relativa alla lesione del diritto di essere sentita è quindi fondata; alla luce degli atti, il Governo avrebbe dovuto accogliere la richiesta di esperire un sopralluogo presentata da RI 1. Non spettando a questo tribunale colmare le lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti. Va per contro respinta la richiesta di decretare fin d’ora  il ripristino dell’abitabilità dell’appartamento, dipendendo ancora quest’eventualità dall’esito del complemento istruttorio del Consiglio di Stato. 4. Da quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e ritornando gli atti al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione. Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un’adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l’assegnazione di ripetibili all’insorgente la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede diviene priva d’oggetto. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost; 107, 208, 209 LOC; 24 RALOC; 38 Lsan; 15 RISA; 3, 9, 10, 13, 18, 31, 43, 46, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . §.  Di conseguenza: 1.1. La decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3141) è annullata. 1.2. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.   Intimazione a:;;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario