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52.2007.155

Licenza edilizia per la costruzione di aule scolastiche

Ticino · 2007-07-08 · Italiano TI
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Licenza edilizia per la costruzione di aule scolastiche

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2.1 I piani di utilizzazione definiscono l’uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT). Essi stabiliscono fra l’altro le zone per i servizi e le attrezzature d’interesse pubblico (zone AP/EP; art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT), definendo le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche (art. 29 cvp. 1 lett. b LALPT). Imponendo ai comuni di fissare regole particolari sull'utilizzazione e parametri edilizi anche per le zone AP/EP, il legislatore cantonale ha manifestamente inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 LE 1973. In sostanza, si è inteso evitare che norme vaghe ed indeterminate finissero per tradursi in una delega di competenze al municipio e che la definizione dei limiti degli interventi ammissibili in questi comparti avesse luogo soltanto nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 consid. 5; STA 29.4.1993 in re C.).

E. 2.2 In linea di massima, la carente

definizione preventiva delle possibilità edificatorie all’interno delle zone

AP/EP ubicate nel perimetro edificabile non osta al rilascio di permessi di

costruzione. La licenza edilizia prefigura in effetti un atto amministrativo

mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone all’esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Il fatto che

l’inesistenza di impedimenti sia da ricondurre alle lacune della pianificazione,

in particolare alla mancata, preventiva definizione dei parametri edilizi

concretamente applicabili, non costituisce di per sé un ostacolo al rilascio

del permesso. L'insufficiente definizione dei limiti degli interventi

ammissibili non rappresenta, in altri termini, un impedimento di diritto

pubblico alla concessione del permesso.

In quest’ottica, pur manifestando

perplessità, soprattutto in ordine al principio di legalità

dell'amministrazione (DTF 109 Ib 282 seg.; RDAT 1996-I n. 26; René Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 59 B II), la

giurisprudenza ha considerato legittime anche disposizioni di PR dal contenuto

vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il

compito di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili all'interno

delle zone AP/EP (DTF 18.10.1990 in re V. = RDAT 1991 I n. 48; STA 4.2.94 in re

P.; nonché AGVE 1992 N. 39; BVR 1986, 74 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II

a

ed., ad art. 29

LALPT n. 264 seg.). Non sussistono validi motivi per scostarsi da questo indirizzo

giurisprudenziale e risolvere negativamente la questione prospettata e lasciata

aperta nella sentenza 27 luglio 1995 n. 52.1995.250 in re O. (= RDAT I-1996 n.

26) di questo tribunale, citata dal giudizio governativo qui in esame.

3.   3.1. Nel

caso concreto, la controversa edificazione verrebbe a sorgere nel comparto C,

riservato alle attrezzature ed alle costruzioni d’interesse pubblico, della

zona di protezione monumentale (ZPM) del PR di __________, adottata dal

consiglio comunale nel 1979 sotto forma di piano particolareggiato ed approvata

dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1982.

I limiti degli interventi ammissibili

all’interno di questo comparto erano definiti, a titolo indicativo, da un piano

in scala 1:1’000 e da un progetto di massima in scala 1:200, che prevedevano in

sostanza di chiudere il lato sudovest del chiostro, aperto sulla piazza

antistante, con un edificio allungato, aggregato alla scuola elementare insediata

nell’ex-convento. L’art. 40bis NAPR 1979 disciplinava soltanto gli interventi

ammissibili nel comparto residenziale (R) ed in quello residenziale commerciale

(RC). Le possibilità edificatorie del comparto C riservato ad attrezzature e

costruzioni d’interesse pubblico emergevano invece dai piani, di natura

indicativa, di cui si è appena detto, esplicitamente richiamati dalla norma in

questione.

La revisione generale del PR, adottata dal

consiglio comunale il 19 giugno 1990 ed approvata dal Consiglio di Stato il 19

novembre 1991, ha ripreso in larga misura l’ordinamento preesistente. Soppresso

il richiamo ai piani indicativi contenuto nell’art. 40 bis NAPR 1979, il nuovo art.

17 NAPR 1991, disciplinante la ZPM, si è tuttavia limitato a disporre che le

caratteristiche delle costruzioni e delle attrezzature ammissibili nel comparto

C sarebbero state definite in sede di progettazione. Eliminando il richiamo ai

piani, che indicavano almeno l'ubicazione ed il volume delle nuove costruzioni,

la novella di legge, entrata in vigore senza contestazioni, ha in sostanza

esteso la delega al municipio prevista dal precedente ordinamento pianificatorio,

che comunque già gli affidava il compito di definire i contenuti e le

caratteristiche degli interventi ammissibili in tale comparto.

3.2. Con la licenza in esame, il municipio

ha ritenuto conforme al diritto la proposta di edificare sul lato sudest del

chiostro dell’ex-convento, a ridosso della chiesa parrocchiale un fabbricato comprendente

due aule scolastiche. L’edificio, costituito da un blocco lungo 20, largo 8 ed

alto circa 10 m, collegato da un corridoio alla scuola insediata nell’ala

nordest dell’ex-convento, della quale riprende l’impostazione architettonica,

si scosta in misura significativa dal progetto di massima posto a fondamento

del piano particolareggiato approvato dal Consiglio di Stato nel 1982. L'ubicazione

dell'edificio ricalca quella dell'ala del convento demolita nel 1965, ma disattende

quella prevista, a titolo indicativo, dal piano in scala 1:200 del piano

particolareggiato.

Queste incongruenze con la pianificazione

iniziale non giustificano tuttavia l'annullamento della licenza, poiché la

revisione del PR del 1991 ha rinunciato a riprendere il progetto originario, demandando

espressamente al municipio, attraverso l’art. 17 cpv. 4 NAPR 1991, il compito

di definire in sede di progettazione non solo le caratteristiche formali delle

costruzioni, ma anche quelle sostanziali riferite all'ubicazione ed alle

dimensioni. Delega di competenze, questa, che i vicini qui resistenti non sono

peraltro abilitati a contestare, non essendo minimamente adempiuti i presupposti

fissati dalla giurisprudenza

(DTF 116 Ia 207 seg., consid. 3b p. 211;

106 Ia 383 seg., consid. 3b p. 387; 119 Ib 480 seg., consid. 5c p. 486; 127 I

103 seg.; consid.

6a e b p. 105; STF 7.7.1999, consid. 10c =

RDAT II-1999 n. 62; 5.9.1997, inc. n. 1P.193 e 195/1997, consid. 3 = ZBl 1999

p. 218 seg.; STA 2.3.2007 n. 52.5.429 in re Z.; Max Imboden/René Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, V. ed., n. 143 B II h; René

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd.,

ibidem)

per riconoscere loro il diritto di

rimettere

in discussione

in sede di applicazione concreta le scelte operate

in sede di pianificazione . Nemmeno i ricorrenti pretendono che in sede di

adozione del nuovo PR sia stato menomato l'esercizio dei diritti difesa dei

proprietari o che nel frattempo siano subentrate nuove circostanze atte a

rimettere in discussione le scelte pianificatorie operate.

Trattandosi di un'opera prevista all'interno

della zona edificabile, nella fattispecie non è d'altro canto ravvisabile

alcuna violazione dell'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT. Nemmeno

i resistenti lo sostengono. Tutto sommato, non si può nemmeno negare che, delegando

al municipio il compito di definire in sede di progettazione le caratteristiche

delle costruzioni, il comune abbia dato persino seguito agli obblighi derivanti

dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT. L'opinabilità della soluzione adottata, attraverso

la delega al municipio del compito di definire limiti e caratteristiche degli

interventi ammissibili, non permette di dedurre che la licenza fosse da

annullare siccome sprovvista di base legale. La base legale era costituita

dalla delega stessa. In assenza di impedimenti di diritto pubblico

all'esecuzione dei lavori previsti, il permesso non poteva pertanto essere negato.

4.   Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori

contestazioni da parte dei resistenti, il ricorso va quindi accolto, annullando

il giudizio impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio al

comune.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 29 LALPT; 17 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di

Stato (n. 1868) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 19 dicembre 2006 rilasciata

dal municipio di __________ al comune per la costruzione di due nuove aule

scolastiche è confermata.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno

fr. 2'000.- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.   Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2007 52.2007.155 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2007 52.2007.155 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2007 52.2007.155

Licenza edilizia per la costruzione di aule scolastiche

Incarto n. 52.2007.155 Lugano 8 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 5 maggio 2007 del RI 1,, rappr. da: RA 1,, contro la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato (n. 1868) che annulla la licenza edilizia 19 dicembre 2006 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione di due nuove aule scolastiche nella zona di protezione monumentale (part. __________ e __________); viste le risposte:

-    22 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

-      6 giugno 2007 di CO 1; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 19 luglio 2006 il comune di RI 1 ha chiesto al suo municipio di rilasciargli il permesso di costruire due nuove aule scolastiche nel chiostrom dell'ex-convento delle suore __________ (part. __________ e __________), a ridosso della chiesa parrocchiale che delimita il lato sudest del complesso monumentale. Alla domanda si sono opposti i coniugi CO 1, proprietari di una casa d'abitazione (part. __________), situata dietro la chiesa, sostenendo che l'area del chiostro dovesse rimanere libera da costruzioni. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 19 dicembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini. B.   Con giudizio 17 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Riconosciuta loro la legittimazione attiva, il Governo ha in sostanza ritenuto che la zona interessata fosse pianificata in misura insufficiente, poiché non definisce minimamente i limiti degli interventi ammissibili nel comparto destinato ad attrezzature ed edifici pubblici. C.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, con conseguente ripristino della licenza accordata. L'insorgente rileva in sostanza che la zona di protezione monumentale (ZPM) è stata oggetto di un'attenta pianificazione, che già in base al PR del 1979 stabiliva con sufficiente precisione, attraverso un progetto di massima, i limiti degli interventi ammissibili nel comparto in discussione. D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione ed è sufficientemente noto a questo tribunale da precedenti vertenze riguardanti la stessa zona. 2. 2.1. I piani di utilizzazione definiscono l’uso ammissibile del suolo (art. 14 LPT). Essi stabiliscono fra l’altro le zone per i servizi e le attrezzature d’interesse pubblico (zone AP/EP; art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT), definendo le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche (art. 29 cvp. 1 lett. b LALPT). Imponendo ai comuni di fissare regole particolari sull'utilizzazione e parametri edilizi anche per le zone AP/EP, il legislatore cantonale ha manifestamente inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 LE 1973. In sostanza, si è inteso evitare che norme vaghe ed indeterminate finissero per tradursi in una delega di competenze al municipio e che la definizione dei limiti degli interventi ammissibili in questi comparti avesse luogo soltanto nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 consid. 5; STA 29.4.1993 in re C.). 2.2. In linea di massima, la carente definizione preventiva delle possibilità edificatorie all’interno delle zone AP/EP ubicate nel perimetro edificabile non osta al rilascio di permessi di costruzione. La licenza edilizia prefigura in effetti un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Il fatto che l’inesistenza di impedimenti sia da ricondurre alle lacune della pianificazione, in particolare alla mancata, preventiva definizione dei parametri edilizi concretamente applicabili, non costituisce di per sé un ostacolo al rilascio del permesso. L'insufficiente definizione dei limiti degli interventi ammissibili non rappresenta, in altri termini, un impedimento di diritto pubblico alla concessione del permesso. In quest’ottica, pur manifestando perplessità, soprattutto in ordine al principio di legalità dell'amministrazione (DTF 109 Ib 282 seg.; RDAT 1996-I n. 26; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 59 B II), la giurisprudenza ha considerato legittime anche disposizioni di PR dal contenuto vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il compito di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili all'interno delle zone AP/EP (DTF 18.10.1990 in re V. = RDAT 1991 I n. 48; STA 4.2.94 in re P.; nonché AGVE 1992 N. 39; BVR 1986, 74 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II a ed., ad art. 29 LALPT n. 264 seg.). Non sussistono validi motivi per scostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale e risolvere negativamente la questione prospettata e lasciata aperta nella sentenza 27 luglio 1995 n. 52.1995.250 in re O. (= RDAT I-1996 n.

26) di questo tribunale, citata dal giudizio governativo qui in esame.

3.   3.1. Nel caso concreto, la controversa edificazione verrebbe a sorgere nel comparto C, riservato alle attrezzature ed alle costruzioni d’interesse pubblico, della zona di protezione monumentale (ZPM) del PR di __________, adottata dal consiglio comunale nel 1979 sotto forma di piano particolareggiato ed approvata dal Consiglio di Stato il 26 gennaio 1982. I limiti degli interventi ammissibili all’interno di questo comparto erano definiti, a titolo indicativo, da un piano in scala 1:1’000 e da un progetto di massima in scala 1:200, che prevedevano in sostanza di chiudere il lato sudovest del chiostro, aperto sulla piazza antistante, con un edificio allungato, aggregato alla scuola elementare insediata nell’ex-convento. L’art. 40bis NAPR 1979 disciplinava soltanto gli interventi ammissibili nel comparto residenziale (R) ed in quello residenziale commerciale (RC). Le possibilità edificatorie del comparto C riservato ad attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico emergevano invece dai piani, di natura indicativa, di cui si è appena detto, esplicitamente richiamati dalla norma in questione. La revisione generale del PR, adottata dal consiglio comunale il 19 giugno 1990 ed approvata dal Consiglio di Stato il 19 novembre 1991, ha ripreso in larga misura l’ordinamento preesistente. Soppresso il richiamo ai piani indicativi contenuto nell’art. 40 bis NAPR 1979, il nuovo art. 17 NAPR 1991, disciplinante la ZPM, si è tuttavia limitato a disporre che le caratteristiche delle costruzioni e delle attrezzature ammissibili nel comparto C sarebbero state definite in sede di progettazione. Eliminando il richiamo ai piani, che indicavano almeno l'ubicazione ed il volume delle nuove costruzioni, la novella di legge, entrata in vigore senza contestazioni, ha in sostanza esteso la delega al municipio prevista dal precedente ordinamento pianificatorio, che comunque già gli affidava il compito di definire i contenuti e le caratteristiche degli interventi ammissibili in tale comparto. 3.2. Con la licenza in esame, il municipio ha ritenuto conforme al diritto la proposta di edificare sul lato sudest del chiostro dell’ex-convento, a ridosso della chiesa parrocchiale un fabbricato comprendente due aule scolastiche. L’edificio, costituito da un blocco lungo 20, largo 8 ed alto circa 10 m, collegato da un corridoio alla scuola insediata nell’ala nordest dell’ex-convento, della quale riprende l’impostazione architettonica, si scosta in misura significativa dal progetto di massima posto a fondamento del piano particolareggiato approvato dal Consiglio di Stato nel 1982. L'ubicazione dell'edificio ricalca quella dell'ala del convento demolita nel 1965, ma disattende quella prevista, a titolo indicativo, dal piano in scala 1:200 del piano particolareggiato. Queste incongruenze con la pianificazione iniziale non giustificano tuttavia l'annullamento della licenza, poiché la revisione del PR del 1991 ha rinunciato a riprendere il progetto originario, demandando espressamente al municipio, attraverso l’art. 17 cpv. 4 NAPR 1991, il compito di definire in sede di progettazione non solo le caratteristiche formali delle costruzioni, ma anche quelle sostanziali riferite all'ubicazione ed alle dimensioni. Delega di competenze, questa, che i vicini qui resistenti non sono peraltro abilitati a contestare, non essendo minimamente adempiuti i presupposti fissati dalla giurisprudenza (DTF 116 Ia 207 seg., consid. 3b p. 211; 106 Ia 383 seg., consid. 3b p. 387; 119 Ib 480 seg., consid. 5c p. 486; 127 I 103 seg.; consid. 6a e b p. 105; STF 7.7.1999, consid. 10c = RDAT II-1999 n. 62; 5.9.1997, inc. n. 1P.193 e 195/1997, consid. 3 = ZBl 1999

p. 218 seg.; STA 2.3.2007 n. 52.5.429 in re Z.; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, V. ed., n. 143 B II h; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem) per riconoscere loro il diritto di rimettere in discussione in sede di applicazione concreta le scelte operate in sede di pianificazione . Nemmeno i ricorrenti pretendono che in sede di adozione del nuovo PR sia stato menomato l'esercizio dei diritti difesa dei proprietari o che nel frattempo siano subentrate nuove circostanze atte a rimettere in discussione le scelte pianificatorie operate. Trattandosi di un'opera prevista all'interno della zona edificabile, nella fattispecie non è d'altro canto ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT. Nemmeno i resistenti lo sostengono. Tutto sommato, non si può nemmeno negare che, delegando al municipio il compito di definire in sede di progettazione le caratteristiche delle costruzioni, il comune abbia dato persino seguito agli obblighi derivanti dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT. L'opinabilità della soluzione adottata, attraverso la delega al municipio del compito di definire limiti e caratteristiche degli interventi ammissibili, non permette di dedurre che la licenza fosse da annullare siccome sprovvista di base legale. La base legale era costituita dalla delega stessa. In assenza di impedimenti di diritto pubblico all'esecuzione dei lavori previsti, il permesso non poteva pertanto essere negato.

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in assenza di ulteriori contestazioni da parte dei resistenti, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio impugnato e ripristinando la licenza rilasciata dal municipio al comune. La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 29 LALPT; 17 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza: 1.1. la decisione 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato (n. 1868) è annullata; 1.2. la licenza edilizia 19 dicembre 2006 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione di due nuove aule scolastiche è confermata.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 2'000.- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario