Licenza edilizia per la sopraelevazione di una casa d'abitazione. Superficie edificabile: computabilità delle strade private aperte al pubblico transito. Diritto di disporre del fondo in caso di condominio, coattiva, ecc. Accertamenti carenti in merito al conteggio SUL. Altezza minima dei locali
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un
fondo contermine e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare
atto a procurare al tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in
modo chiaro dai piani allegati alla domanda di costruzione. Ad eventuali
carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio
impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione,
previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Facoltà di
disporre della superficie edificabile da trasferire
2.1. La superficie edificabile, dispone
l’art. 38 cpv. 2 LE, è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di
fondi nella zona edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non vengono
considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade
carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili
destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure
le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
Quantità edificatorie appartenenti ad un
fondo, soggiunge l’art. 38a cpv. 1 LE, possono essere trasferite su fondi
vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente
se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono
compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa.
2.2. La part. 919 dispone di una superficie
edificabile di 479 mq. La superficie utile lorda del piano abitabile
dell’edificio esistente è di 126 mq. L’ampliamento verticale comporterebbe la
realizzazione di ulteriori 143 mq di superficie utile lorda. Per rimanere nei
limiti dell’indice di sfruttamento (0.5), fissato dall’art. 43 NAPR di __________,
la domanda di costruzione prevede di conteggiare anche la superficie delle due
quote in proprietà coattiva di pertinenza del fondo dedotto in edificazione
sulle strade private (part. 818 e 922) con cui confina sui lati nord ed ovest.
L'insorgente contesta anzitutto
l'ammissibilità del trasferimento di indici, obiettando che manca il consenso
degli altri comproprietari delle strade. L'eccezione va disattesa.
2.2.1. Gli istanti in licenza devono per
principio dimostrare di poter disporre del fondo dedotto in edificazione. La
domanda di costruzione deve quindi essere sottoscritta dal proprietario (art. 4
LE). L’autorità può, dal canto suo, rifiutarsi di esaminare domande di
costruzione inoltrate da richiedenti che non rendono quantomeno verosimile di
essere abilitati a disporre del fondo a fini edilizi. La norma è essenzialmente
volta ad evitare che l'autorità amministrativa sia chiamata ad esaminare domande
di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete perché all'istante
fa difetto il diritto di disporre del fondo da edificare (Adelio Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 4 LE n. 737 seg.).
Se l’autorità accoglie la domanda,
rinunciando ad esigere questa dimostrazione, il permesso che rilascia non è
comunque viziato. Per definizione, la licenza edilizia si limita infatti ad
accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione
dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non accerta anche che l'istante ha
effettivamente il potere di disporre del fondo dal profilo del diritto civile.
Tanto meno gli conferisce un simile potere. Incontestabile, da questo profilo,
è dunque anche la licenza che l’autorità rilascia reputando, a torto, che il
richiedente sia effettivamente legittimato a disporre del fondo da edificare.
Eventuali impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell’opera, qual è
il difetto del diritto di disporre del fondo da parte dell’istante in licenza,
sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell’accerta-mento della
conformità dell’opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente
applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno
fatte valere davanti al giudice civile.
Queste regole valgono anche nel caso in cui
il fondo dedotto in edificazione appartiene a più proprietari. Il
comproprietario istante in licenza deve di principio dimostrare di avere il
diritto di disporne. L’autorità, dal canto suo, può respingere
in limine
domande inoltrate da richiedenti che non portano questa dimostrazione. Se tuttavia
l’autorità da seguito alla domanda di costruzione, il permesso accordato rimane
comunque valido, sia che prescinda dall'esigere questa dimostrazione, sia che -
a torto - la ritenga data. Il comproprietario che intende contestare il diritto
di un altro comproprietario di utilizzare il fondo o anche soltanto la sua
quota di comproprietà a fini edilizi deve agire in sede civile.
Non diversa è la conclusione nel caso di
trasferimenti di quantità edificatorie eccedenti su altri fondi. L’istante in
licenza deve di principio dimostrare di poter liberamente disporre del fondo destinato
a sopportare la quantità edificatoria in esubero. Se l’au-torità omette
tuttavia di esigere questa dimostrazione ed accoglie la domanda di costruzione,
il permesso rilasciato resta comunque valido. Il proprietario del fondo
a quo
,
che intende opporsi all’intervento dovrà adire il giudice civile. Parimenti
incontestabile, dal profilo del diritto edilizio, rimane il permesso anche nel
caso in cui l’autorità abbia a torto reputato corrette le indicazioni fornite
dal richiedente in merito alla facoltà di disporre del fondo
a quo
.
Anche in questa evenienza qualsiasi opponente dovrà far valere le sue ragioni
in sede civile.
2.2.2. In concreto, il municipio ha
rilasciato la licenza impugnata, ritenendo che il resistente potesse
liberamente disporre delle due quote di comproprietà di spettanza del fondo
dedotto in edificazione, per trasferirvi la superficie utile lorda (SUL) che verrebbe
realizzata in eccedenza sulla part. 919. Il vicino qui ricorrente, a sua volta
comproprietario in coattiva delle due strade, contesta questa deduzione.
Invano, tuttavia, poiché anche se le eccezioni che solleva in merito alla facoltà
del resistente di disporre liberamente delle quote di comproprietà risultassero
fondate, la licenza in contestazione non andrebbe comunque annullata. Per
definizione, la licenza edilizia si limita in effetti ad accertare che l’indice
di sfruttamento calcolato in base al rapporto tra la superficie utile lorda e
la superficie edificabile risultante dal cumulo della superficie del fondo
ad
quem
con quella delle quote di comproprietà sulle due strade ad esso
connesse rispetta l’indice di sfruttamento della zona R2. Non si pronuncia con
effetti di diritto privato sulla facoltà del resistente di disporre liberamente
di tali quote. Tanto meno gli riconosce un simile diritto. Anzi stabilisce
esplicitamente che i diritti di terzi rimangono impregiudicati. Le contestazioni
che l'insorgente solleva in proposito vanno dunque sottoposte al giudice
civile.
3. Natura
edificabile della superficie edificabile da trasferire
3.1. Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, la
superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o di
parti di fondi nella zona edificabile oggetto della domanda di costruzione.
Nella superficie edificabile, soggiunge la norma, non vengono considerate
“le
superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali
definite dal piano regolatore, come pure le superfici forestali e i corsi d'acqua”
.
Oltre alle superfici forestali e dei corsi
d'acqua, la norma esclude dal computo della superficie edificabile due
categorie di superfici viarie: quelle aperte al pubblico transito e le strade
carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore. L'esclusione dal computo
di questa seconda categoria di superfici viarie non necessita di particolari
spiegazioni. È infatti evidente che queste superfici sono sottratte ad un uso
diverso da quello previsto dal piano viario o del traffico. Resta comunque
riservata l'eccezione prevista dall'art. 38 cpv. 2 §, introdotta con novella
del 30 novembre 1992, che, a determinate condizioni, permette di conteggiare
anche queste superfici.
Problematica è invece l'esclusione dal
computo della superficie edificabile delle superfici viarie aperte al pubblico
transito; superfici, che non possono ovviamente essere quelle che il piano regolatore
riserva alle strade carrozzabili e pedonali. Questo tribunale ha a suo tempo
rilevato che il concetto di superficie viaria aperta al pubblico transito e
quindi esclusa dal computo della superficie edificabile è più restrittivo di
quello di
strada aperta al pubblico
posto a fondamento dell'art. 1 LCStr
(DTF 1.10.86 e STA 29.11.85 in re L__________i; Adelio Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 38 LE n. 1133). Non ogni strada privata priva di limitazioni
della circolazione è esclusa dal computo della superficie edificabile.
Determinante non è nemmeno la situazione dell'opera viaria dal profilo del
diritto privato. Poco importa che sia intavolata come fondo a sé stante o che
sia a disposizione di più beneficiari di diritti di passo. Decisiva è piuttosto
la sua funzione dal profilo del diritto pianificatorio (Felix Huber, Die
Ausnützungs-ziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 76 seg.).
Non conteggiabili come superfici edificabili sono in linea di massima soltanto
le superfici delle strade private, che per la loro situazione concreta
esplicano una funzione sostanzialmente analoga a quella che verrebbe assolta da
un'opera pubblica di urbanizzazione. Sono quindi escluse dal computo della
superficie edificabile le superfici delle strade che servono un numero importante
di fondi, sono accessibili senza alcuna restrizione ad una vasta ed
indeterminata cerchia di persone o vengono prese in considerazione dal piano
delle zone o dal piano viario analogamente alle strade di servizio. Escluse dal
computo nella superficie edificabile possono in particolare essere le strade
private che collegano due strade pubbliche e che in assenza di limitazioni
della circolazione permettono anche il transito, ovvero il semplice passaggio,
di estranei. Sono invece computabili nella superficie edificabile le strade
interne di un fondo che servono uno o più edifici d'abitazione. Conteggiabili, ove
alla nozione di transito si attribuisca il significato di passaggio, possono in
particolare essere le strade private a fondo cieco, che servono una cerchia
limitata di utenti e non si prestano per la loro configurazione al semplice
passaggio di estranei (in tal senso va precisato il giudizio pubblicato in RDAT
1997 n. 28; cfr. anche Scolari, op. cit., ad art. 25 LE n. 1024).
Non v'è motivo per scostarsi da questa
interpretazione, sostanzialmente in linea con la giurisprudenza elaborata sul
tema da altri cantoni in base ad analoghe disposizioni (RB Zurigo 1995 n. 83;
LGVE 1998 II n. 17; cfr. anche Daniela Ivanov, Die Harmonisierung des
Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, pag. 76 seg.). A
maggior ragione si giustifica conteggiare quale superficie edificabile le
superfici viarie private se si considera che un'interpretazione largheggiante
della nozione di strada aperta al pubblico transito è atta a promuovere la realizzazione
di strade dimensionate con una certa generosità. A favore di questa tesi depone
tutto sommato anche l’art. 38 cpv. 2 § LE, che, entro certi limiti, permette di
computare superfici di per sé non edificabili, destinate alla realizzazione di
opere viarie. Non per nulla, di fronte alle difficoltà di applicazione di una
norma analoga a quella ticinese, che esclude dal computo della superficie
edificabile le superfici viarie aperte al pubblico transito, il canton Zurigo
ha da tempo rinunciato a dedurre dalla superficie edificabile le superfici
viarie, indipendentemente dal fatto che servano all’urbanizzazione o meno (BEZ
2003, n. 46 = BR 2005, pag. 30 n. 86 = VB.2003.00084).
3.2. Nel caso concreto, il resistente
intende utilizzare a favore del controverso intervento le due quote di
comproprietà sulle due strade private (part. 922 e 818) in proprietà coattiva
che delimitano il suo fondo sui lati nord ed ovest (mq 38.10 pari ad 1/10 della
part. 818 e mq 30.60, pari ad 1/5 della part. 922). Le strade, liberamente accessibili
a chiunque in quanto prive di limitazioni della circolazione, servono una
ventina di unità abitative, distribuite in 12 case uni- e bifamiliari. Sono a
fondo cieco, non sono gravate da diritti di passo pubblico e sono ignorate dal
piano viario di __________. Contrariamente a quanto assume il ricorrente le
possibilità edificatorie del comparto sono ampiamente sfruttate. Ancora
edificabili e servite dalla strada part. 922 rimangono soltanto le part. 738 e
71 di complessivi 479 mq. Le part. 529 e 370, di complessivi 3918 mq, che
secondo il ricorrente sarebbero servite dalla strada part. 922, sono
accessibili da un'altra strada, situata a monte di questi fondi.
Il municipio ha ritenuto che le due strade
fossero computabili come superficie edificabile in quanto a fondo cieco. Il
ricorrente avversa questa deduzione, condivisa dal Consiglio di Stato, sostenendo
che si tratterebbe di strade aperte al pubblico transito. La qualifica di
strada non aperta al pubblico transito, attribuita dalle precedenti istanze
alle due opere viarie, merita di essere confermata. Le strade, non gravate da
limitazioni d'accesso, sono invero a disposizione di una cerchia indeterminata
di utenti, ma l'assenza di sbocchi su altre strade esclude che vengano utilizzate
da estranei al semplice scopo di transitarvi. Il novero degli utenti rimane
comunque circoscritto ai veicoli dei residenti e dei loro fornitori, anche se
l'accessibilità non è limitata da un segnale di divieto di circolazione con
eccezione a favore dei confinanti.
Ferme queste premesse non appare dunque
fuori luogo ammettere che la superficie delle strade possa essere computata
quale superficie edificabile. Il numero di unità abitative servito dalle strade
rimane tutto sommato ancora contenuto (cfr. RB ZH n. 83 = VK.94. 00030 del
27.09.1995, con rinvio a F. Huber, Die Ausnützungsziffer gemäss PBG-Revision,
PBG-aktuell 1/1995 pag. 11 che propone di considerare computabili simili
superfici viarie fintanto che non servono più di 30 unità abitative).
L'incremento di superficie edificabile (
Δ
+: 68.70 mq) non supera peraltro il limite del 15%, previsto
dall’art. 38 cpv. 2 § lett. b LE, che permette di conteggiare persino superfici
non edificabili, gravate da vincoli per opere d'interesse pubblico.
Anche da questo profilo, la licenza regge dunque
alla critica del ricorrente.
4. Conteggio
della superficie utile lorda
4.1. Secondo l’art. 38 cpv. 1 LE, quale
superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e
sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella
loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate
o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli
essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per
il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori,
della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle
abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e
carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore,
ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso
di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le
terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge
aperte che non servono come ballatoi.
4.2. Nel caso concreto, il ricorrente
contesta il calcolo della superficie utile lorda, asserendo che non tiene conto
della superficie del portico esterno, del locale ripostiglio situato nel
seminterrato e degli spazi che danno accesso a questi vani. Il portico esterno,
anche se chiuso su tre lati, non è sicuramente un vano abitabile, da conteggiare
nella superficie utile lorda. Incerta è invece la qualifica del locale
ripostiglio, che risulta dotato di un‘ampia finestra e potrebbe pertanto essere
abitabile. Su questo specifico punto, gli atti non permettono di dirimere la
questione, gli accertamenti sono carenti e la decisione del Consiglio di Stato
è del tutto silente. In particolare, non si confronta con il calcolo
dell'indice di sfruttamento allestito dal tecnico di fiducia del resistente ed
omette di prendere posizione sulla richiesta di sopralluogo da questi avanzata.
Non spettando a questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste
in essere dal Consiglio di Stato, da questo profilo si giustifica annullare la
decisione governativa impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per
nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti.
5. Altezza
minima dei locali
5.1. Le norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) di __________, entrate in vigore nel 2003, non prescrivono
un'altezza minima dei locali. L’art. 35 cpv. 1 RLE, che fissa l'altezza minima
dei locali a m 2.30, è applicabile soltanto sino all'introduzione dei piani
regolatori. Non è dunque applicabile al caso concreto. Nemmeno per analogia,
come, a torto, ritiene il Consiglio di Stato. Con emendamento del 13 novembre
1996, entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (BU 1996, 377), lo stesso Consiglio di
Stato ha in effetti espressamente stabilito che il limite di m 2.30 è
applicabile soltanto sino all'entrata in vigore dei piani regolatori.
Inapplicabile è pure l’art. 71 del
regolamento edilizio (RE) 16 dicembre 1963 del comune __________, che fissa l'altezza
minima dei locali a m 2.70. Con l'integrazione del comune di __________ in
quello di __________ l'ordinamento edilizio vigente a __________ non si è
esteso al territorio di __________.
Contrariamente a quanto assume il
ricorrente, non esiste nemmeno una lacuna di legge che deve necessariamente
essere colmata facendo capo ai limiti d'altezza fissati dall'art. 35 RLE o
dall'art. 71 RE di __________. Molti comuni hanno rinunciato a prescrivere
un'altezza minima dei locali, lasciando che questa fosse determinata dal
rapporto tra la superficie utile lorda massima realizzabile e l'altezza massima
consentita.
5.2. In concreto, vanno dunque respinte le
censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'altezza minima dei locali
del sottotetto. Il fatto che l'altezza media possa essere inferiore a m 2.30
non costituisce un impedimento al rilascio della licenza edilizia, che per
definizione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 RLE). La circostanza, quand'anche fosse di rilievo, non
costituirebbe peraltro un motivo sufficiente per annullare la licenza in
contestazione, stante che il difetto potrebbe comunque essere facilmente corretto,
riducendo le dimensioni orizzontali dei vani mediante l'erezione di pareti
laterali sotto gli spioventi del tetto.
6. Sopraelevazione
6.1. A norma dell'art. 10 cifra 7 NAPR,
nel
caso di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata
in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici, nonché da linee di allineamento
e arretramento, possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate
tutte le altre disposizioni di PR. L'edificio deve inoltre distare almeno 4 m
verso costruzioni con aperture a prospetto e 3 m da quelle con aperture a
semplice luce. Questa norma vale unicamente per sopraelevazioni di un solo
piano ed è concessa una sola volta.
Analoga disciplina era prevista
dall'art. 44 NAPR 1980 in vigore sino al 1° luglio 2003.
La disposizione si ripropone di autorizzare
limitati ampliamenti verticali di edifici esistenti in contrasto con
l'ordinamento delle distanze introdotto dai piani regolatori entrati
successivamente in vigore. In sostanza, essa prefigura un caso particolare di
applicazione dell'art. 39 RLE, che su questi edifici esclude lavori atti a
sovvertirne l’identità, ma ammette moderati interventi di trasformazione, a
condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
6.2. L’edificio del resistente, realizzato
nel 1968/69, è posto ad una distanza di circa 6 m dalla casa d’abitazione del
ricorrente, rispettivamente a circa 3 m dal confine fra i fondi delle parti. Si
tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto sia con le distanze dal
confine (m 3.50) e tra edifici (m 7.00) introdotte dal PR 2003, sia con le
distanze definite dal PR 1980; ordinamenti pianificatori che sono comunque
entrati in vigore dopo la sua edificazione. Inferiore al minimo (m 3.00)
prescritto dall’art. 10 cifra 9 lett. c NAPR 2003 è pure la distanza (circa m
2.40) dalla strada coattiva (part. 818) con cui il fondo del resistente confina
verso nord.
Il controverso ampliamento ha per oggetto la
sostituzione dell’at-tuale tetto piano con un tetto a due falde, sotto il quale
verrebbe ricavato un appartamento mansardato. Nella misura in cui dagli
ulteriori accertamenti che il Consiglio di Stato è chiamato ad esperire
risultasse che l’indice di sfruttamento (0.5) è effettivamente rispettato,
sarebbero date le premesse per autorizzare l’intervento. La costruzione è
infatti sorta prima dell’entrata in vigore del PR, l’ampliamento verticale è
limitato ad un piano e rispetta tutte le altre disposizioni di PR, in particolare
le altezze massime alla gronda ed al colmo e la distanza minima di 4 m dalla
facciata con aperture a prospetto dell’edificio del ricorrente.
La distanza dalla strada coattiva, benché
inferiore a quella minima prescritta, non osta al rilascio della licenza.
Giustamente, le precedenti istanze hanno dedotto che se l’art. 10 cifra 7 NAPR
permette di autorizzare la sopraelevazione di edifici che non rispettano le
distanze da linee di allineamento e di arretramento, la licenza può anche
essere accordata in caso di inosservanza della distanza minima dalle strade.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente
non possono essere accreditate. L’art. 10 cifra 7 NAPR regola quale lex
specialis un caso particolare di interventi ammissibili su edifici esistenti in
contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, altrimenti
disciplinati dall’art. 39 RLE. In questi casi, non fa stato la distanza minima
tra edifici prescritta dalle norme di zona, bensì quella minima fissata quale
lex specialis dall’art. 10 cifra 7 NAPR (4 m da edifici con aperture, 3 m da edifici senza aperture). Non risulta, d’altro canto, che prima del 1980 il comune
di __________ fosse già dotato di un PR.
7. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio
di Stato, affinché accerti se ed eventualmente in che misura la superficie del
ripostiglio e delle scale del piano seminterrato deve essere conteggiata quale
superficie utile lorda. Nell’ambito del nuovo giudizio, il Consiglio di Stato
solleciterà anche il resistente a definire ed integrare nel progetto gli
emendamenti riguardanti la scala d’accesso al piano mansardato ed il posteggio
supplementare, che ha imposto a titolo di condizione della licenza.
Dato l’esito, la tassa di giustizia è
suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente, mentre le
ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 6, 21, 38, 38a LE; 17 RLE; 43 NAPR
di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
E. 1.1 la decisione 6 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1180) è annullata;
E. 1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente. Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:,;,;;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2007 52.2007.102 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2007 52.2007.102 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2007 52.2007.102
Licenza edilizia per la sopraelevazione di una casa d'abitazione. Superficie edificabile: computabilità delle strade private aperte al pubblico transito. Diritto di disporre del fondo in caso di condominio, coattiva, ecc. Accertamenti carenti in merito al conteggio SUL. Altezza minima dei locali
Incarto n. 52.2007.102 Lugano 8 agosto 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 23 marzo 2007 di RI 1,, patrocinato da: avvPA 1,, contro la decisione 6 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n.
1180) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 22 febbraio 2006 rilasciata dal municipio di __________ a __________ i per sopraelevare la sua casa d'abitazione (part. 919 __________); viste le risposte:
- 29 marzo 2007 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 17 aprile 2007 del Consiglio di Stato;
- 25 aprile 2007 del municipio di __________;
- 26 aprile 2007 di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il resistente __________ è figlio del proprietario di una casa d'abitazione unifamiliare (part. 919), situata a __________ (__________) nella zona residenziale R2. L'edificio, alto circa 6 m, è strutturato su due piani ed è attualmente coperto da un tetto piano. Il 31 ottobre 2005, il resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare lo stabile, dotandolo di un tetto a due falde, alto m 7.50 alla gronda, rispettivamente 9.50 al colmo, in modo da ricavarvi un appartamento mansardato. Al fine di rispettare l'indice di sfruttamento, la domanda prevedeva di conteggiare anche le quote di comproprietà sulle due strade private in proprietà coattiva, che delimitano il fondo verso ovest (part. 818) e verso nord (part. 922). Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1, proprietario del fondo confinante verso est (part. 528), che ha contestato l'intervento soprattutto dal profilo degli indici, delle altezze, delle distanze e di altri motivi, che sono poi stati ripresi ed ulteriormente sviluppati davanti alle istanze di ricorso. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino. B. Con giudizio 6 marzo 2007, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta licenza, che ha confermato subordinandola tuttavia alla condizione di ottenere il permesso per un ulteriore posteggio e per un accesso adeguato al nuovo piano mansardato. Respinte le censure sollevate dall'opponente in relazione all'ammissibilità del trasferimento di quantità edificatorie dalle attigue strade private, il Governo ha anzitutto ritenuto corretto il calcolo degli indici allegato alla domanda di costruzione. Conformi al diritto sarebbero anche le altezze dell'edificio e quelle dei locali ricavati nel nuovo piano mansardato. Respinte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alle distanze tra edifici e dalla strada privata, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto fondate le contestazioni riguardanti l'adeguatezza dell'accesso esterno ai locali del sottotetto ed all'insufficienza dei posteggi. Trattandosi di difetti secondari, l'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che potessero essere corretti subordinando la licenza alla condizione di ottenere il permesso per le modifiche necessarie. C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'ammissibilità del trasferimento di indici dalle due strade private in proprietà coattiva, al calcolo della superficie utile lorda (SUL), all'altezza minima dei locali mansardati ed alle distanze tra edifici e dalla strada privata che delimita il fondo verso nord. D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare al tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo chiaro dai piani allegati alla domanda di costruzione. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Facoltà di disporre della superficie edificabile da trasferire 2.1. La superficie edificabile, dispone l’art. 38 cpv. 2 LE, è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua. Quantità edificatorie appartenenti ad un fondo, soggiunge l’art. 38a cpv. 1 LE, possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa. 2.2. La part. 919 dispone di una superficie edificabile di 479 mq. La superficie utile lorda del piano abitabile dell’edificio esistente è di 126 mq. L’ampliamento verticale comporterebbe la realizzazione di ulteriori 143 mq di superficie utile lorda. Per rimanere nei limiti dell’indice di sfruttamento (0.5), fissato dall’art. 43 NAPR di __________, la domanda di costruzione prevede di conteggiare anche la superficie delle due quote in proprietà coattiva di pertinenza del fondo dedotto in edificazione sulle strade private (part. 818 e 922) con cui confina sui lati nord ed ovest. L'insorgente contesta anzitutto l'ammissibilità del trasferimento di indici, obiettando che manca il consenso degli altri comproprietari delle strade. L'eccezione va disattesa. 2.2.1. Gli istanti in licenza devono per principio dimostrare di poter disporre del fondo dedotto in edificazione. La domanda di costruzione deve quindi essere sottoscritta dal proprietario (art. 4 LE). L’autorità può, dal canto suo, rifiutarsi di esaminare domande di costruzione inoltrate da richiedenti che non rendono quantomeno verosimile di essere abilitati a disporre del fondo a fini edilizi. La norma è essenzialmente volta ad evitare che l'autorità amministrativa sia chiamata ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete perché all'istante fa difetto il diritto di disporre del fondo da edificare (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 4 LE n. 737 seg.). Se l’autorità accoglie la domanda, rinunciando ad esigere questa dimostrazione, il permesso che rilascia non è comunque viziato. Per definizione, la licenza edilizia si limita infatti ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non accerta anche che l'istante ha effettivamente il potere di disporre del fondo dal profilo del diritto civile. Tanto meno gli conferisce un simile potere. Incontestabile, da questo profilo, è dunque anche la licenza che l’autorità rilascia reputando, a torto, che il richiedente sia effettivamente legittimato a disporre del fondo da edificare. Eventuali impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell’opera, qual è il difetto del diritto di disporre del fondo da parte dell’istante in licenza, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell’accerta-mento della conformità dell’opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte valere davanti al giudice civile. Queste regole valgono anche nel caso in cui il fondo dedotto in edificazione appartiene a più proprietari. Il comproprietario istante in licenza deve di principio dimostrare di avere il diritto di disporne. L’autorità, dal canto suo, può respingere in limine domande inoltrate da richiedenti che non portano questa dimostrazione. Se tuttavia l’autorità da seguito alla domanda di costruzione, il permesso accordato rimane comunque valido, sia che prescinda dall'esigere questa dimostrazione, sia che - a torto - la ritenga data. Il comproprietario che intende contestare il diritto di un altro comproprietario di utilizzare il fondo o anche soltanto la sua quota di comproprietà a fini edilizi deve agire in sede civile. Non diversa è la conclusione nel caso di trasferimenti di quantità edificatorie eccedenti su altri fondi. L’istante in licenza deve di principio dimostrare di poter liberamente disporre del fondo destinato a sopportare la quantità edificatoria in esubero. Se l’au-torità omette tuttavia di esigere questa dimostrazione ed accoglie la domanda di costruzione, il permesso rilasciato resta comunque valido. Il proprietario del fondo a quo, che intende opporsi all’intervento dovrà adire il giudice civile. Parimenti incontestabile, dal profilo del diritto edilizio, rimane il permesso anche nel caso in cui l’autorità abbia a torto reputato corrette le indicazioni fornite dal richiedente in merito alla facoltà di disporre del fondo a quo . Anche in questa evenienza qualsiasi opponente dovrà far valere le sue ragioni in sede civile. 2.2.2. In concreto, il municipio ha rilasciato la licenza impugnata, ritenendo che il resistente potesse liberamente disporre delle due quote di comproprietà di spettanza del fondo dedotto in edificazione, per trasferirvi la superficie utile lorda (SUL) che verrebbe realizzata in eccedenza sulla part. 919. Il vicino qui ricorrente, a sua volta comproprietario in coattiva delle due strade, contesta questa deduzione. Invano, tuttavia, poiché anche se le eccezioni che solleva in merito alla facoltà del resistente di disporre liberamente delle quote di comproprietà risultassero fondate, la licenza in contestazione non andrebbe comunque annullata. Per definizione, la licenza edilizia si limita in effetti ad accertare che l’indice di sfruttamento calcolato in base al rapporto tra la superficie utile lorda e la superficie edificabile risultante dal cumulo della superficie del fondo ad quem con quella delle quote di comproprietà sulle due strade ad esso connesse rispetta l’indice di sfruttamento della zona R2. Non si pronuncia con effetti di diritto privato sulla facoltà del resistente di disporre liberamente di tali quote. Tanto meno gli riconosce un simile diritto. Anzi stabilisce esplicitamente che i diritti di terzi rimangono impregiudicati. Le contestazioni che l'insorgente solleva in proposito vanno dunque sottoposte al giudice civile.
3. Natura edificabile della superficie edificabile da trasferire 3.1. Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, la superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della domanda di costruzione. Nella superficie edificabile, soggiunge la norma, non vengono considerate “le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, come pure le superfici forestali e i corsi d'acqua” . Oltre alle superfici forestali e dei corsi d'acqua, la norma esclude dal computo della superficie edificabile due categorie di superfici viarie: quelle aperte al pubblico transito e le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore. L'esclusione dal computo di questa seconda categoria di superfici viarie non necessita di particolari spiegazioni. È infatti evidente che queste superfici sono sottratte ad un uso diverso da quello previsto dal piano viario o del traffico. Resta comunque riservata l'eccezione prevista dall'art. 38 cpv. 2 §, introdotta con novella del 30 novembre 1992, che, a determinate condizioni, permette di conteggiare anche queste superfici. Problematica è invece l'esclusione dal computo della superficie edificabile delle superfici viarie aperte al pubblico transito; superfici, che non possono ovviamente essere quelle che il piano regolatore riserva alle strade carrozzabili e pedonali. Questo tribunale ha a suo tempo rilevato che il concetto di superficie viaria aperta al pubblico transito e quindi esclusa dal computo della superficie edificabile è più restrittivo di quello di strada aperta al pubblico posto a fondamento dell'art. 1 LCStr (DTF 1.10.86 e STA 29.11.85 in re L__________i; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38 LE n. 1133). Non ogni strada privata priva di limitazioni della circolazione è esclusa dal computo della superficie edificabile. Determinante non è nemmeno la situazione dell'opera viaria dal profilo del diritto privato. Poco importa che sia intavolata come fondo a sé stante o che sia a disposizione di più beneficiari di diritti di passo. Decisiva è piuttosto la sua funzione dal profilo del diritto pianificatorio (Felix Huber, Die Ausnützungs-ziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 76 seg.). Non conteggiabili come superfici edificabili sono in linea di massima soltanto le superfici delle strade private, che per la loro situazione concreta esplicano una funzione sostanzialmente analoga a quella che verrebbe assolta da un'opera pubblica di urbanizzazione. Sono quindi escluse dal computo della superficie edificabile le superfici delle strade che servono un numero importante di fondi, sono accessibili senza alcuna restrizione ad una vasta ed indeterminata cerchia di persone o vengono prese in considerazione dal piano delle zone o dal piano viario analogamente alle strade di servizio. Escluse dal computo nella superficie edificabile possono in particolare essere le strade private che collegano due strade pubbliche e che in assenza di limitazioni della circolazione permettono anche il transito, ovvero il semplice passaggio, di estranei. Sono invece computabili nella superficie edificabile le strade interne di un fondo che servono uno o più edifici d'abitazione. Conteggiabili, ove alla nozione di transito si attribuisca il significato di passaggio, possono in particolare essere le strade private a fondo cieco, che servono una cerchia limitata di utenti e non si prestano per la loro configurazione al semplice passaggio di estranei (in tal senso va precisato il giudizio pubblicato in RDAT 1997 n. 28; cfr. anche Scolari, op. cit., ad art. 25 LE n. 1024). Non v'è motivo per scostarsi da questa interpretazione, sostanzialmente in linea con la giurisprudenza elaborata sul tema da altri cantoni in base ad analoghe disposizioni (RB Zurigo 1995 n. 83; LGVE 1998 II n. 17; cfr. anche Daniela Ivanov, Die Harmonisierung des Baupolizeirechts unter Einbezug der übrigen Baugesetzgebung, pag. 76 seg.). A maggior ragione si giustifica conteggiare quale superficie edificabile le superfici viarie private se si considera che un'interpretazione largheggiante della nozione di strada aperta al pubblico transito è atta a promuovere la realizzazione di strade dimensionate con una certa generosità. A favore di questa tesi depone tutto sommato anche l’art. 38 cpv. 2 § LE, che, entro certi limiti, permette di computare superfici di per sé non edificabili, destinate alla realizzazione di opere viarie. Non per nulla, di fronte alle difficoltà di applicazione di una norma analoga a quella ticinese, che esclude dal computo della superficie edificabile le superfici viarie aperte al pubblico transito, il canton Zurigo ha da tempo rinunciato a dedurre dalla superficie edificabile le superfici viarie, indipendentemente dal fatto che servano all’urbanizzazione o meno (BEZ 2003, n. 46 = BR 2005, pag. 30 n. 86 = VB.2003.00084). 3.2. Nel caso concreto, il resistente intende utilizzare a favore del controverso intervento le due quote di comproprietà sulle due strade private (part. 922 e 818) in proprietà coattiva che delimitano il suo fondo sui lati nord ed ovest (mq 38.10 pari ad 1/10 della part. 818 e mq 30.60, pari ad 1/5 della part. 922). Le strade, liberamente accessibili a chiunque in quanto prive di limitazioni della circolazione, servono una ventina di unità abitative, distribuite in 12 case uni- e bifamiliari. Sono a fondo cieco, non sono gravate da diritti di passo pubblico e sono ignorate dal piano viario di __________. Contrariamente a quanto assume il ricorrente le possibilità edificatorie del comparto sono ampiamente sfruttate. Ancora edificabili e servite dalla strada part. 922 rimangono soltanto le part. 738 e 71 di complessivi 479 mq. Le part. 529 e 370, di complessivi 3918 mq, che secondo il ricorrente sarebbero servite dalla strada part. 922, sono accessibili da un'altra strada, situata a monte di questi fondi. Il municipio ha ritenuto che le due strade fossero computabili come superficie edificabile in quanto a fondo cieco. Il ricorrente avversa questa deduzione, condivisa dal Consiglio di Stato, sostenendo che si tratterebbe di strade aperte al pubblico transito. La qualifica di strada non aperta al pubblico transito, attribuita dalle precedenti istanze alle due opere viarie, merita di essere confermata. Le strade, non gravate da limitazioni d'accesso, sono invero a disposizione di una cerchia indeterminata di utenti, ma l'assenza di sbocchi su altre strade esclude che vengano utilizzate da estranei al semplice scopo di transitarvi. Il novero degli utenti rimane comunque circoscritto ai veicoli dei residenti e dei loro fornitori, anche se l'accessibilità non è limitata da un segnale di divieto di circolazione con eccezione a favore dei confinanti. Ferme queste premesse non appare dunque fuori luogo ammettere che la superficie delle strade possa essere computata quale superficie edificabile. Il numero di unità abitative servito dalle strade rimane tutto sommato ancora contenuto (cfr. RB ZH n. 83 = VK.94. 00030 del 27.09.1995, con rinvio a F. Huber, Die Ausnützungsziffer gemäss PBG-Revision, PBG-aktuell 1/1995 pag. 11 che propone di considerare computabili simili superfici viarie fintanto che non servono più di 30 unità abitative). L'incremento di superficie edificabile (Δ +: 68.70 mq) non supera peraltro il limite del 15%, previsto dall’art. 38 cpv. 2 § lett. b LE, che permette di conteggiare persino superfici non edificabili, gravate da vincoli per opere d'interesse pubblico. Anche da questo profilo, la licenza regge dunque alla critica del ricorrente.
4. Conteggio della superficie utile lorda 4.1. Secondo l’art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi. 4.2. Nel caso concreto, il ricorrente contesta il calcolo della superficie utile lorda, asserendo che non tiene conto della superficie del portico esterno, del locale ripostiglio situato nel seminterrato e degli spazi che danno accesso a questi vani. Il portico esterno, anche se chiuso su tre lati, non è sicuramente un vano abitabile, da conteggiare nella superficie utile lorda. Incerta è invece la qualifica del locale ripostiglio, che risulta dotato di un‘ampia finestra e potrebbe pertanto essere abitabile. Su questo specifico punto, gli atti non permettono di dirimere la questione, gli accertamenti sono carenti e la decisione del Consiglio di Stato è del tutto silente. In particolare, non si confronta con il calcolo dell'indice di sfruttamento allestito dal tecnico di fiducia del resistente ed omette di prendere posizione sulla richiesta di sopralluogo da questi avanzata. Non spettando a questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato, da questo profilo si giustifica annullare la decisione governativa impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti.
5. Altezza minima dei locali 5.1. Le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________, entrate in vigore nel 2003, non prescrivono un'altezza minima dei locali. L’art. 35 cpv. 1 RLE, che fissa l'altezza minima dei locali a m 2.30, è applicabile soltanto sino all'introduzione dei piani regolatori. Non è dunque applicabile al caso concreto. Nemmeno per analogia, come, a torto, ritiene il Consiglio di Stato. Con emendamento del 13 novembre 1996, entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (BU 1996, 377), lo stesso Consiglio di Stato ha in effetti espressamente stabilito che il limite di m 2.30 è applicabile soltanto sino all'entrata in vigore dei piani regolatori. Inapplicabile è pure l’art. 71 del regolamento edilizio (RE) 16 dicembre 1963 del comune __________, che fissa l'altezza minima dei locali a m 2.70. Con l'integrazione del comune di __________ in quello di __________ l'ordinamento edilizio vigente a __________ non si è esteso al territorio di __________. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, non esiste nemmeno una lacuna di legge che deve necessariamente essere colmata facendo capo ai limiti d'altezza fissati dall'art. 35 RLE o dall'art. 71 RE di __________. Molti comuni hanno rinunciato a prescrivere un'altezza minima dei locali, lasciando che questa fosse determinata dal rapporto tra la superficie utile lorda massima realizzabile e l'altezza massima consentita. 5.2. In concreto, vanno dunque respinte le censure sollevate dal ricorrente con riferimento all'altezza minima dei locali del sottotetto. Il fatto che l'altezza media possa essere inferiore a m 2.30 non costituisce un impedimento al rilascio della licenza edilizia, che per definizione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). La circostanza, quand'anche fosse di rilievo, non costituirebbe peraltro un motivo sufficiente per annullare la licenza in contestazione, stante che il difetto potrebbe comunque essere facilmente corretto, riducendo le dimensioni orizzontali dei vani mediante l'erezione di pareti laterali sotto gli spioventi del tetto.
6. Sopraelevazione 6.1. A norma dell'art. 10 cifra 7 NAPR, nel caso di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici, nonché da linee di allineamento e arretramento, possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR. L'edificio deve inoltre distare almeno 4 m verso costruzioni con aperture a prospetto e 3 m da quelle con aperture a semplice luce. Questa norma vale unicamente per sopraelevazioni di un solo piano ed è concessa una sola volta. Analoga disciplina era prevista dall'art. 44 NAPR 1980 in vigore sino al 1° luglio 2003. La disposizione si ripropone di autorizzare limitati ampliamenti verticali di edifici esistenti in contrasto con l'ordinamento delle distanze introdotto dai piani regolatori entrati successivamente in vigore. In sostanza, essa prefigura un caso particolare di applicazione dell'art. 39 RLE, che su questi edifici esclude lavori atti a sovvertirne l’identità, ma ammette moderati interventi di trasformazione, a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. 6.2. L’edificio del resistente, realizzato nel 1968/69, è posto ad una distanza di circa 6 m dalla casa d’abitazione del ricorrente, rispettivamente a circa 3 m dal confine fra i fondi delle parti. Si tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto sia con le distanze dal confine (m 3.50) e tra edifici (m 7.00) introdotte dal PR 2003, sia con le distanze definite dal PR 1980; ordinamenti pianificatori che sono comunque entrati in vigore dopo la sua edificazione. Inferiore al minimo (m 3.00) prescritto dall’art. 10 cifra 9 lett. c NAPR 2003 è pure la distanza (circa m 2.40) dalla strada coattiva (part. 818) con cui il fondo del resistente confina verso nord. Il controverso ampliamento ha per oggetto la sostituzione dell’at-tuale tetto piano con un tetto a due falde, sotto il quale verrebbe ricavato un appartamento mansardato. Nella misura in cui dagli ulteriori accertamenti che il Consiglio di Stato è chiamato ad esperire risultasse che l’indice di sfruttamento (0.5) è effettivamente rispettato, sarebbero date le premesse per autorizzare l’intervento. La costruzione è infatti sorta prima dell’entrata in vigore del PR, l’ampliamento verticale è limitato ad un piano e rispetta tutte le altre disposizioni di PR, in particolare le altezze massime alla gronda ed al colmo e la distanza minima di 4 m dalla facciata con aperture a prospetto dell’edificio del ricorrente. La distanza dalla strada coattiva, benché inferiore a quella minima prescritta, non osta al rilascio della licenza. Giustamente, le precedenti istanze hanno dedotto che se l’art. 10 cifra 7 NAPR permette di autorizzare la sopraelevazione di edifici che non rispettano le distanze da linee di allineamento e di arretramento, la licenza può anche essere accordata in caso di inosservanza della distanza minima dalle strade. Le contestazioni sollevate dal ricorrente non possono essere accreditate. L’art. 10 cifra 7 NAPR regola quale lex specialis un caso particolare di interventi ammissibili su edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, altrimenti disciplinati dall’art. 39 RLE. In questi casi, non fa stato la distanza minima tra edifici prescritta dalle norme di zona, bensì quella minima fissata quale lex specialis dall’art. 10 cifra 7 NAPR (4 m da edifici con aperture, 3 m da edifici senza aperture). Non risulta, d’altro canto, che prima del 1980 il comune di __________ fosse già dotato di un PR.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché accerti se ed eventualmente in che misura la superficie del ripostiglio e delle scale del piano seminterrato deve essere conteggiata quale superficie utile lorda. Nell’ambito del nuovo giudizio, il Consiglio di Stato solleciterà anche il resistente a definire ed integrare nel progetto gli emendamenti riguardanti la scala d’accesso al piano mansardato ed il posteggio supplementare, che ha imposto a titolo di condizione della licenza. Dato l’esito, la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente, mentre le ripetibili sono compensate. Per questi motivi, visti gli art. 4, 6, 21, 38, 38a LE; 17 RLE; 43 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 6 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1180) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente. Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:,;,;;; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario