Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio; che a differenza di quella disposizione, l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte : a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb; che la qualità di titolare va per principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche; può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.); che nel caso concreto, l'idoneità a concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________, titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio; che con il decesso del suo direttore, la ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche; il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi al nuovo diritto; che l'idoneità non rimaneva assicurata dal fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente CO 1; che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale; che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta, sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze; che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria; che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata; che, disponendo questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2 seconda frase LCPubb); che non avendo l'aggiudicataria resistito all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 50, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 20 gennaio 2006 del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia è annullata; 1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 SA per l'importo di fr. 140'653.80. 2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2006 52.2006.40 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2006 52.2006.40 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2006 52.2006.40
Fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento
Incarto n. 52.2006.40 Lugano 28 febbraio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di RI 1 contro la decisione 20 gennaio 2006 della delegazione del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento del rifugio PCi di Maggia; viste le risposte:
- 3 febbraio 2006 dell'ULSA;
- 8 febbraio 2006 del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'11 ottobre 2005 è deceduto G__________, direttore della CO 1 di, ditta di impianti sanitari e riscaldamenti; che il 26 ottobre 2005 il Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia (CPCiRLV) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e l'installazione dell'impianto di riscaldamento nel rifugio PCi di Maggia (Lodano); che in tempo utile sono pervenute alla committente le offerte della ricorrente RI 1 (fr. 140'643.80) e quella della CO 1 (fr. 147'533.80); che, valutate in base ai criteri d'aggiudicazione le offerte pervenutegli, il 20 gennaio 2006 il CPCiRLV ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 92.7 punti; che contro la predetta decisione la RI 1, seconda in graduatoria con 87.3 punti, si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; l'insorgente ha in sostanza rilevato che il decesso del direttore della CO 1 avrebbe reso l'aggiudicataria inidonea a partecipare alla gara ed a conseguire l'aggiudicazione; che l'ULSA ed il CPCiRLV si sono rimessi al giudizio di questo tribunale, mentre la CO 1 non ha presentato osservazioni; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante alla gara, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb, disciplinante i requisiti d'idoneità per le commesse relative ad opere artigianali, sono abilitate a concorrere le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente. Per le categorie in cui non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente; che per le ditte che erano abilitate ad esercitare secondo il diritto antecedente, il cui titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, non è in possesso del titolo di maestria richiesto è concesso un periodo di 10 (dieci) anni dalla presente modifica per conformarsi. Esse hanno comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo; che il diritto anteriore è costituito dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LApp, ora abrogato, che per le commesse per opere artigianali esigeva che nella ditta concorrente, almeno un titolare o membro dirigente effettivo fosse in possesso del certificato di fine tirocinio; che a differenza di quella disposizione, l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb richiede tuttavia il possesso del diploma di maestria federale; il certificato di fine tirocinio è transitoriamente considerato sufficiente soltanto per le ditte che erano abilitate ad esercitare (recte : a concorrere) prima dell'entrata in vigore della LCPubb; che la qualità di titolare va per principio riferita ai titolari di ditte individuali ed ai soci di società semplici o in nome collettivo; quella di membro dirigente serve invece a designare i detentori del potere di disposizione nel caso di persone giuridiche; può quindi essere riconosciuta soltanto ai membri dell'organo competente a gestirle, in particolare del consiglio di amministrazione; nessuno può invero essere membro di una persona giuridica in quanto tale; si può essere soltanto membri dei suoi organi (STA 16.1.2006 in re B. e P.); che nel caso concreto, l'idoneità a concorrere della ricorrente CO 1 era assicurata dal suo direttore G__________, titolare di due certificati di fine tirocinio come montatore d'impianti sanitari, rispettivamente d'impianti di riscaldamento; dal profilo dei requisiti d'idoneità, la ditta beneficiava dunque della facilitazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb a titolo di ordinamento transitorio; che con il decesso del suo direttore, la ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità; sono venuti a mancare i presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche; il luttuoso evento ha determinato in capo alla ricorrente l'obbligo di conformarsi al nuovo diritto; che l'idoneità non rimaneva assicurata dal fatto che sin dal 2000 nella ditta lavorava con asserite mansioni dirigenziali anche il figlio del defunto (D__________), titolare di tre certificati di fine tirocinio quale montatore di riscaldamenti (1995), montatore d'impianti sanitari (1997) e disegnatore di riscaldamenti (1999); non essendo membro di alcun organo della società anonima, a D__________ non può essere riconosciuta la qualità di membro; il fatto che possa aver effettivamente esercitato funzioni dirigenziali non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente CO 1; che la resistente non potrebbe nemmeno invocare con successo la prassi tollerante, applicata dal Dipartimento del territorio quando ancora vigeva la LApp; questa prassi è in effetti priva di base legale; che in tema di adempimento dei requisiti d'idoneità non v'è d'altro canto spazio per applicare il principio di proporzionalità; i requisiti d'idoneità fissati dal bando devono essere soddisfatti sia al momento dell'inoltro dell'offerta, sia al momento dell'aggiudicazione; eventuali inadempienze devono essere sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze; che nemmeno l'assunzione della direzione della CO 1 da parte del figlio dello scomparso, intervenuta il 15 novembre 2005, è atta a sanare il difetto; l'art. 27 cpv. 1 lett. c RLCPubb esige in effetti che le ditte abilitate a concorrere in forza delle disposizioni transitorie si conformino alle esigenze poste dal nuovo diritto in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo che non era in possesso del titolo di maestria; che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione censurata; che, disponendo questo tribunale di tutti gli elementi per statuire nel merito, la commessa va aggiudicata alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara (art. 41 cpv. 2 seconda frase LCPubb); che non avendo l'aggiudicataria resistito all'impugnativa si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 50, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 20 gennaio 2006 del Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia è annullata; 1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 SA per l'importo di fr. 140'653.80. 2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario