Sistemazione di uno chalet in un comparto protetto
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe; che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che le prove invocate dai ricorrenti (sopralluogo, audizione testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari per l'emanazione del giudizio; che la realtà dei luoghi emerge infatti eloquentemente dalla documentazione fotografica e dai piani versati agli atti; che preliminarmente si osserva che oggetto del contendere sono soltanto la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sottostante il terrazzo; che l'ampliamento del balcone e la realizzazione della veranda al piano superiore beneficiano infatti delle autorizzazioni rilasciate dal municipio nel 1982, rispettivamente nel 1996; che il municipio non ha invero né pubblicato né notificato le relative domande di costruzione al vicino resistente; che egli avrebbe però ragionevolmente dovuto opporsi ai suddetti interventi contestualmente alla loro realizzazione, avvenuta più di venti, rispettivamente di dieci anni or sono (cfr. sull'argomento Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 46 PAmm); che l'opposizione sollevata nell'ambito della presente procedura edilizia è dunque improponibile siccome oltremodo tardiva; che violando palesemente il disposto dell'art. 7 LE (cfr. sull'argomento anche STA 23.3.2004, inc. n. 52.2004.13, consid. 2.2. e rinvii), il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, malgrado il preavviso negativo espresso dell'autorità dipartimentale; che il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione nel senso indicato dal Dipartimento del territorio si tradurrebbe tuttavia in uno sterile esercizio procedurale; che la legittimità dei controversi interventi edilizi viene pertanto esaminata qui di seguito, ritenuto che sulla questione si è peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato; che giusta l’art. 2 cpv. 2 DLBN, i paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e di-rettamente mediante provvedimenti che ne impediscano le de-turpazioni evidenti; i paesaggi ed i panorami pittoreschi sono e-stese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori ca-ratteristici dell’ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti (art. 2 lett. d RBN); che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armo-nia e i lavori dell’ambiente circostante in genere; che in concreto la CBN ha preavvisato negativamente gli interventi edilizi in contestazione ritenendo che essi hanno creato un'immagine di disordine qualificabile come deturpazione del paesaggio ai sensi del DLBN e del RBN; che tali deduzioni non possono che essere condivise; che esse non vengono messe in discussione nemmeno dai ricorrenti, i quali anzi ammettono che le opere fatte eseguire dai precedenti proprietari non sono certamente ideali dal punto di vista estetico; che essi dichiarano addirittura senza mezzi termini di voler sostituire i materiali utilizzati per realizzare i controversi manufatti; che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto confermando il giudizio impugnato, senza che sia necessario verificare se le opere in questione rispettino o meno le distanze dal confine; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza; che non si assegnano ripetibili; per questi motivi, visti gli art. 7, 21 LE; 2 DLBN; 2, 3, RBN; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:;;;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2006.282 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2006.282 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.02.2007 52.2006.282
Sistemazione di uno chalet in un comparto protetto
Incarto n. 52.2006.282 Lugano 21 febbraio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 11 settembre 2006 di RI 1 patrocinati da: PA 1 contro la decisione 22 agosto 2006 (n. 3877) del Consiglio di Stato, che ha accolto il gravame presentato dall'arch. CO 1, annullando la risoluzione 2 aprile 2006 con cui il CO 2 aveva rilasciato ai ricorrenti il permesso in sanatoria per la sistemazione di uno chalet (part. 83 RFD __________); viste le risposte:
- 20 settembre 2006 del Dipartimento del territorio;
- 25 settembre 2006 dell'arch. CO 1;
- 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 ottobre 2006 del CO 2; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che RI 1 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della part. 83 RFD di __________ (zona R3), un fondo in pendenza su cui sorge uno chalet; che il piano terra dell'edificio è collegato alla sottostante autorimessa da una scala esterna che si sviluppa lungo il confine con il fondo dell'arch. __________, qui resistente; che nel 1982 la precedente proprietaria ha chiesto al municipio il permesso di ampliare di circa ottanta centimetri il terrazzo sporgente dalla facciata dell'edificio rivolta verso valle; che il municipio ha approvato il progetto senza pubblicare la domanda di costruzione e senza notificarla al resistente; che in epoca successiva la proprietaria ha abusivamente realizzato sotto il terrazzo un'ampia veranda in legno e plexiglas, collegandola con la scala esterna, a sua volta chiusa con dei pannelli in plastica ondulata; che nel 1996 essa ha chiesto l'autorizzazione per chiudere il terrazzo con una seconda veranda in vetro; il municipio ha nuovamente accordato la licenza edilizia senza ulteriori formalità; che, a seguito di un'istanza d'intervento presentata dal resistente al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 2 dicembre 2005 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di autorizzare tutti i suddetti interventi edilizi; che alla domanda di costruzione si sono tempestivamente opposti l'arch. CO 1 e i Servizi generali del Dipartimento del territorio, che hanno contestato le opere dal profilo estetico e delle distanze dal confine; che, sulla scorta dell'avviso espresso dalla commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN), l'autorità dipartimentale ha ritenuto che i manufatti in questione deturpassero il paesaggio, protetto in virtù del regolamento d'applicazione del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RBN); che, nonostante l'opposizione dipartimentale, il municipio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso richiesto; che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso interposto dall'arch. CO 1 annullando in sostanza la risoluzione municipale, nella misura in cui autorizzava la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo; che l'Esecutivo cantonale ha invece respinto il gravame, in quanto rivolto contro gli interventi eseguiti nel 1982 (ampliamento terrazzo) e nel 1996 (chiusura terrazzo), ritenuto che le relative autorizzazioni municipali fossero cresciute in giudicato; che il Governo ha in sostanza reputato che il corpo ottenuto con la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo non rispettasse le distanze dal confine; che, richiamandosi al parere espresso dalla CBN, ha altresì giudicato che gli interventi in contestazione fossero deturpanti e violassero la legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio; che contro il suddetto giudizio governativo RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga loro rilasciata la licenza edilizia richiesta; che secondo i soccombenti l'opposizione sollevata dal vicino resistente sarebbe tardiva e non meriterebbe alcuna tutela; essi ammettono tuttavia espressamente l'inidoneità dei materiali impiegati per la chiusura della scala e la realizzazione della veranda sotto il terrazzo; che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio e l'arch. CO 1, questi con argomenti che verranno semmai esaminati nel seguito; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 21 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm) sono certe; che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che le prove invocate dai ricorrenti (sopralluogo, audizione testi) non sono in grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari per l'emanazione del giudizio; che la realtà dei luoghi emerge infatti eloquentemente dalla documentazione fotografica e dai piani versati agli atti; che preliminarmente si osserva che oggetto del contendere sono soltanto la chiusura della scala esterna e la realizzazione della veranda sottostante il terrazzo; che l'ampliamento del balcone e la realizzazione della veranda al piano superiore beneficiano infatti delle autorizzazioni rilasciate dal municipio nel 1982, rispettivamente nel 1996; che il municipio non ha invero né pubblicato né notificato le relative domande di costruzione al vicino resistente; che egli avrebbe però ragionevolmente dovuto opporsi ai suddetti interventi contestualmente alla loro realizzazione, avvenuta più di venti, rispettivamente di dieci anni or sono (cfr. sull'argomento Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 46 PAmm); che l'opposizione sollevata nell'ambito della presente procedura edilizia è dunque improponibile siccome oltremodo tardiva; che violando palesemente il disposto dell'art. 7 LE (cfr. sull'argomento anche STA 23.3.2004, inc. n. 52.2004.13, consid. 2.2. e rinvii), il municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, malgrado il preavviso negativo espresso dell'autorità dipartimentale; che il rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione nel senso indicato dal Dipartimento del territorio si tradurrebbe tuttavia in uno sterile esercizio procedurale; che la legittimità dei controversi interventi edilizi viene pertanto esaminata qui di seguito, ritenuto che sulla questione si è peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato; che giusta l’art. 2 cpv. 2 DLBN, i paesaggi e i panorami pittoreschi sono tutelati indirettamente proteggendo i punti di vista e di-rettamente mediante provvedimenti che ne impediscano le de-turpazioni evidenti; i paesaggi ed i panorami pittoreschi sono e-stese porzioni di territorio costituenti, nel loro insieme, valori ca-ratteristici dell’ambiente lacuale, collinare, montano, alpino e dei relativi insediamenti (art. 2 lett. d RBN); che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati; sono vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio; sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l’armo-nia e i lavori dell’ambiente circostante in genere; che in concreto la CBN ha preavvisato negativamente gli interventi edilizi in contestazione ritenendo che essi hanno creato un'immagine di disordine qualificabile come deturpazione del paesaggio ai sensi del DLBN e del RBN; che tali deduzioni non possono che essere condivise; che esse non vengono messe in discussione nemmeno dai ricorrenti, i quali anzi ammettono che le opere fatte eseguire dai precedenti proprietari non sono certamente ideali dal punto di vista estetico; che essi dichiarano addirittura senza mezzi termini di voler sostituire i materiali utilizzati per realizzare i controversi manufatti; che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto confermando il giudizio impugnato, senza che sia necessario verificare se le opere in questione rispettino o meno le distanze dal confine; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza; che non si assegnano ripetibili; per questi motivi, visti gli art. 7, 21 LE; 2 DLBN; 2, 3, RBN; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:;;;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario