Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 PAmm); che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG); che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b); che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità; che il capitolato d'appalto non fissava alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici; che non possono dunque essere accolte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1; che il ricorso va dunque senz'altro respinto; che la tassa di giustizia, commisurata con benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-.
3. Intimazione a:;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2006 52.2006.224 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2006 52.2006.224 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2006 52.2006.224
Pubblico concorso per opere da carpentiere copritetto
Incarto n. 52.2006.224 Lugano 19 luglio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 luglio 2006 della RI 1 contro la decisione 20 giugno 2006 dell'CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________; viste le risposte:
- 14 luglio 2006 della ditta CO 1;
- 14 luglio 2006 dell'CO 2; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nella primavera di quest'anno l'CO 2 ha invitato alcune ditte del ramo a presentare un'offerta per le opere da carpentiere copritetto occorrenti nell'ambito del ripristino della cascina di C__________; che il capitolato stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri:
– prezzo 70%
– referenze 20%
– apprendisti 10% che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte fra cui quella della ricorrente RI 1 (fr. 39'079.00) e quella della ditta CO 1 (fr. 34'389.00); che, previa valutazione, il committente ha aggiudicato le opere messe a concorso alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 35'162.40, risultata prima in graduatoria con 91 punti; che contro la predetta decisione la RI 1, classificatasi al terzo posto con 87 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta a cui è stato deliberato il lavoro non rispetta i requisiti della LCPubb (del 20 febbraio 2001) art. 22/22a/22b e che avrebbe dovuto essere espulsa direttamente vedi art. 25a; che il ricorso è avversato dalla ditta CO 1 e dall'Ufficio patriziale, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 36 cpv. 1 LCPubb) sono certe; l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine; che, non essendo ravvisabili nella fattispecie questioni di fatto controverse e non chiedendo l'insorgente l'assunzione di particolari prove, il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che, non ponendo questioni di principio e non essendo nemmeno di rilevante importanza, la causa può essere decisa da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG); che, giusta l'art. 22 LCPubb, il committente può chiedere all'of-ferente di comprovare le sue capacità tecniche mediante documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (lett. a) oppure attraverso una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b); che per l'art. 25 lett. a LCPubb, richiamato dall'insorgente, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità; che il capitolato d'appalto non fissava alcun requisito d'idoneità; in particolare, non chiedeva ai concorrenti di documentare le loro capacità tecniche o di presentare una dichiarazione riguardante le sue capacità in personale e mezzi tecnici; che non possono dunque essere accolte le censure sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 22 lett. a e b LCPubb ed in generale all'idoneità della ditta CO 1; che il ricorso va dunque senz'altro respinto; che la tassa di giustizia, commisurata con benevolenza in considerazione della scarsa dimestichezza che l'insorgente dimostra di avere con il diritto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-.
3. Intimazione a:;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario