Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2006 52.2006.2 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2006 52.2006.2 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.04.2006 52.2006.2
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare
Incarto n. 52.2006.2 Lugano 18 aprile 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Katia Baggi Fiala, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 gennaio 2006 di RI 1 contro la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 6196) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare; vista la risposta 16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario immobiliare (ris. gov. n. 1823); che il 21 aprile 2005, a seguito del mancato pagamento, da parte dell'insorgente, della tassa d'esercizio fiduciari concluso in via esecutiva con il rilascio di un attestato carenza beni (ACB), la Divisione della giustizia ha prospettato a RI 1 la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione; che il 29 aprile 2005 l'UEF di Blenio ha informato la Divisione della giustizia che a carico dell'insorgente erano stati emessi 16 ACB, per un totale di fr. 60'108.35; che il 4 maggio 2005 la Divisione della giustizia ha ribadito all'insorgente l'apertura del procedimento di revoca per decadenza del requisito di solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid; che nonostante le proroghe concesse dalla Divisione della giustizia l'interessato non ha estinto i propri debiti; che il 16 novembre 2005 l'UEF di Blenio ha dichiarato che la situazione debitoria dell'interessato si era ulteriormente aggravata; a quel momento a suo carico erano stati emessi 21 ACB, per un totale di fr. 62'606.95; che, raccolto il preavviso del Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario, il 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha revocato all'interessato l'autorizzazione all'esercizio della professione; che avverso tale risoluzione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2006 per estinguere i propri debiti; che lo stato d'insolvenza sarebbe da ricondurre al grave incidente stradale occorsogli nel 2004, che l'ha, suo malgrado, reso inabile al lavoro fino a dicembre 2005; che la Divisione della giustizia ha postulato il rigetto dell'impugnativa qualora RI 1 non avesse saldato i debiti entro il 31 marzo 2006; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8a LFid; la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è revocata, su preavviso del CV, quando l'interessato non adempie più i presupposti per il rilascio; che l'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid subordina il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che il richiedente non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da ACB; che, in concreto, RI 1 si trova da tempo in stato d'insolvenza comprovato da ACB; che la situazione non è migliorata nemmeno in corso di causa; che il 31 marzo 2006, termine prospettato dall'insorgente per saldare i debiti, è scaduto infruttuoso; che i presupposti per la revoca dell'autorizzazione sono pertanto soddisfatti; neppure l'insorgente sostiene il contrario; che la decisione impugnata va pertanto confermata, siccome immune da violazione del diritto; che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per saldare i propri debiti finirebbe per rendere responsabile lo Stato di eventuali danni patiti nel frattempo dai clienti dello stesso; che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico dell'insorgente.
3. Intimazione a:; terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria