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52.2006.144

tassa raccolta rifiuti

Ticino · 2006-04-26 · Italiano TI
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tassa raccolta rifiuti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CO 1

E. 2 CO 2 Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo La segretaria

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 52.2006.144 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 52.2006.144 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 52.2006.144

tassa raccolta rifiuti

Incarto n. 52.2006.144 Lugano 26 aprile 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dalla segretaria: Micol Morganti, vicecancelliere statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di RI 1 contro la decisione 11 aprile 2006 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione 8 marzo 2006 del CO 1 in materia di tassa per la raccolta dei rifiuti; letti ed esaminati gli atti; richiamato l'art. 48 PAmm; ritenuto, in fatto che con scritto 16 marzo 2006 RI 1, qui ricorrente, ha contestato presso il Consiglio di Stato la decisione 8 marzo 2006 del CO 1, inerente il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2005; che non avendo allegato la risoluzione municipale impugnata, con lettera raccomandata 20 marzo 2006, il Governo ha assegnato alla RI 1 un termine perentorio per produrla avvertendo che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame; che, essendo la ricorrente rimasta passiva, con risoluzione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, siccome non adempiente i requisiti di legge; che contro predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non riconoscere la tassa litigiosa e parimenti senza produrre la decisione contestata; considerato, in diritto che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm); che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC; che, la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm); che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente; che istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm); che, la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46); che, la mancata produzione della decisione impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46); che, nel caso in esame, ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione impugnata, assegnandole un termine perentorio; che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche; che, sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va dunque respinta; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:;; . terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2 Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo La segretaria