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52.2006.120

Ordine di sospensione lavori

Ticino · 2006-06-22 · Italiano TI
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Ordine di sospensione lavori

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2006 52.2006.120 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2006 52.2006.120 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.06.2006 52.2006.120

Ordine di sospensione lavori

Incarto n. 52.2006.120 Lugano 22 giugno 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Micol Morganti, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 di RI 1 contro la decisione 16 marzo 2006 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta alla ricorrente di proseguire i lavori in corso sulle part. n. __________ e __________ RF di __________; vista la risposta 24 aprile 2006 della CV-LEPIC; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che la ricorrente RI 1, __________, è appaltatrice delle opere di impresario costruttore per l’edificazione di due case monofamiliari a __________ (part. __________ e __________); che l’insorgente, non iscritta all’albo cantonale delle imprese, ha subappaltato i lavori alla ditta __________, __________, regolarmente iscritta all’albo; che il 16 marzo 2006, constatata la presenza sul cantiere di 2 operai indipendenti, non remunerati dalla __________ e di 4 operai stipendiati dalla RI 1, la CV-LEPIC ha fatto divieto a quest’ultima di proseguire i lavori di impresario costruttore su suddetti sedimi, con la comminatoria dell’art. 292 CPS e negando l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; che avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; che l’insorgente asserisce che l’effettiva esecutrice dei lavori di cui si chiede la sospensione sarebbe __________ in qualità di subappaltatrice, alla quale avrebbe unicamente dato in prestito degli operai per un periodo limitato; che all’accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, ribadendo sostanzialmente che, essendo presenti sul cantiere unicamente operai della ricorrente, questa ne sarebbe la reale responsabile, ritenuto che __________ non sarebbe comunque in grado di gestire un cantiere simile vista l’esiguità delle sue maestranze. Considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3); che se fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente; che la lesione degli interessi fatta valere dalla RI 1 se da un lato giustifica il riconoscimento della qualità per agire in giudizio, dall’altro permette di dubitare seriamente del buon fondamento della tesi difensiva; che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); che nel Canton Ticino, l’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente (art. 2 LEPIC); che allo scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte  le imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC); che, di principio, giusta l’art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura i cui costi preventivabili superano l’importo di fr. 30’000.-; che sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2 LEPIC); che dagli art. 4 cpv. 1 ed 1 cpv. 2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all’albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l’identità dell’impresa (cfr. in tal senso art. 28 RLCPubb); che giusta l’art. 21 cpv. 1 PAmm l’autorità amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali; che il divieto di proseguire i lavori avviati da un’impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare lo status quo nell’attesa che sia accertato se l’impresa ha diritto di eseguirli; che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell’impresa di costruzione di eseguirli; che, in concreto, la ricorrente sostiene di aver subappaltato i lavori di costruzione delle due case alla __________, ditta iscritta all’albo degli impresari costruttori, alla quale ha nel contempo prestato gli operai necessari (cfr. rapporto d’intervento della polizia intercomunale del 20 apriRI 1; che nella misura in cui i lavori erano eseguiti dalle maestranze della ricorrente con i macchinari della stessa, sussiste il fondato sospetto che il cantiere sia effettivamente gestito da quest’ultima e che il subappalto non sia altro che un negozio fittizio, volto ad aggirare l’impedimento che le deriva dalla mancata iscrizione all’albo delle imprese; che questo sospetto giustifica pienamente l’adozione del controverso ordine di sospensione dei lavori; che il ricorso va pertanto respinto; che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell’insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 2, 3, 4, 5 e 15 LEPIC; 18, 21, 28, 43, e 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:; . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria