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52.2006.10

Deroga d'orario

Ticino · 2006-03-01 · Italiano TI
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Deroga d'orario

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.);

che la legittimazione attiva della

ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, nella misura in cui

dichiara nulle

entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione

governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa

verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente;

che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di

Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa

di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria

o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia va posta, di

regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di

copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28

PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al

dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;

che soccombente è da intendersi la parte che

propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso

fondato;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in

quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le

spese;

che nell'evenienza concreta, il Consiglio di

Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le

decisioni impugnate;

che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha

resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha

resistito senza successo;

che, ritenuto che il municipio è comparso in

causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i

propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N.

19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a

carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia;

che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente

commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;

che in tema di ripetibili giova ricordare

che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale

amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte;

che l'assegnazione di ripetibili alla parte

vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è

obbligatoria;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in

quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento

di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare

la particolarità della sua comparsa in causa;

che la condanna dell'ente pubblico

soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica

soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte

che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite

soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non

permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti,

op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19);

che, a torto, la RI 1 chiede di essere

liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di

Stato, un'indennità per ripetibili;

che, come già detto, sia la RI 1 che il

comune, hanno resistito senza successo;

che avendo il comune partecipato al

procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato

non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1;

che interessato all'esito della procedura di

ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha

chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle;

che per il calcolo dell'indennità,

l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere

riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12);

che in concreto l'importo calcolato dall'autorità

di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole;

che di conseguenza il ricorso va respinto;

che, dato l'esito, anche per questa sede la

tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2006 52.2006.10 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2006 52.2006.10 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.03.2006 52.2006.10

Deroga d'orario

Incarto n. 52.2006.10 Lugano 1 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Katia Baggi Fiala, vicecancelliera statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 della RI 1 patrocinata da: PA 1 contro la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5828) del Consiglio di Stato, che ha accolto entrambe le impugnative della CO 1 ed ha dichiarato nulle le deroghe d'orario concesse dalla polizia comunale di __________ al RI 1 (limitatamente all'assegnazione di tasse, spese e ripetibili); viste le risposte:

-    11 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    12 gennaio 2006 di CO 1;

-    19 gennaio 2006 del CO 2;

-    18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l a RI 1, qui ricorrente, è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo hotel, situato a __________; che nel corso del 2005 il comando della Polizia comunale di __________ ha più volte concesso alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, di mantenere aperto l'esercizio pubblico oltre gli usuali orari d'apertura; che, avverso due delle numerose deroghe d'orario concesse, la CO 1, titolare dell'autorizzazione a gestire la discoteca di __________, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; che, con giudizio 6 dicembre 2005 il Governo ha accolto entrambi ricorsi, dichiarando nulle le decisioni impugnate in quanto rilasciate da un'autorità incompetente; che le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 500.-, sono state poste a carico della RI 1, la quale è inoltre stata condannata al pagamento di fr. 800.-, a titolo di ripetibili, alla CO 1 (dispositivo n. 2); che avverso il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, limitatamente al dispositivo n. 2; che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la CO 1 con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso; che tanto il municipio, quanto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si rimettono invece al giudizio di questa corte; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S. S.; 6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.); che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, nella misura in cui dichiara nulle entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente; che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento; che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa; che soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato; che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le spese; che nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le decisioni impugnate; che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha resistito senza successo; che, ritenuto che il municipio è comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N. 19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia; che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa; che in tema di ripetibili giova ricordare che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte; che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è obbligatoria; che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare la particolarità della sua comparsa in causa; che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19); che, a torto, la RI 1 chiede di essere liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di Stato, un'indennità per ripetibili; che, come già detto, sia la RI 1 che il comune, hanno resistito senza successo; che avendo il comune partecipato al procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1; che interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle; che per il calcolo dell'indennità, l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12); che in concreto l'importo calcolato dall'autorità di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole; che di conseguenza il ricorso va respinto; che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente. Per questi motivi, visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla CO 1 fr 200.- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: . terzi implicati 1. Grease SA, 6900 Lugano, 1 patrocinata da: avv. Nello Bernasconi, 6903 Lugano 3 Stazione Caselle, 2. Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso, 3. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria