delibera fornitura e installazione di un ascensore
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione; che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione; che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
E. 2 CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.04.2005 52.2005.98 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.04.2005 52.2005.98 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.04.2005 52.2005.98
delibera fornitura e installazione di un ascensore
Incarto n. 52.2005.98 Lugano 6 aprile 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della RI 1 contro la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore; viste le risposte:
- 25 marzo 2005 della CO 2;
- 29 marzo 2005 della CO 1; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore; che all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________: fr. 112'226.80); che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata, per un importo di fr. 95'764.-; che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere esclusa; che la CO 2 e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è dovuta ad un errore di trascrizione; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm; che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente; che in concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori diversi (pos. 734.02); che la CO 1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione; che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione; che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: . terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario