restituzione salario indebitamente percepito
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2005 52.2005.55 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2005 52.2005.55 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.02.2005 52.2005.55
restituzione salario indebitamente percepito
Incarto n. 52.2005.55 Lugano 17 febbraio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza 16 febbraio 2005 del RI 1 patrocinato da: PA 1 chiedente 1. È accertato che la signora CO 1,, ha indebitamente percepito dal RI 1 il salario del mese di febbraio 2003, per cui la signora CO 1,, è tenuta a restituire al RI 1 l'importo di fr. 6'86.85 oltre interesse del 5% dal 15 dicembre 2004; 2. Protestate spese e ripetibili; richiamato l'art. 48 PAmm, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'8 aprile 2002 il RI 1 (RI 1) ha assunto CO 1 quale infermiera a far tempo dal 19 marzo precedente; che il 1° dicembre 2002, assente per malattia dal 4 settembre precedente, CO 1 ha inoltrato le dimissioni a decorrere dal 31 marzo 2003; che l'11 dicembre 2002 il CCACT ha comunicato ad CO 1 di accettarle a far tempo dal 31 gennaio 2003 in quanto date durante il periodo di prova di un anno che prevede un termine di preavviso di 30 giorni; che il RI 1 ha versato ad CO 1 anche lo stipendio del mese di febbraio 2003 (netto: fr. 6'086.85); che, accortosi dell'errore, il 29 aprile 2004 ne ha chiesto la restituzione; che non avendo ottenuto riscontro, il 16 febbraio il RI 1 ha inoltrato a questo tribunale l'istanza menzionata in epigrafe; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa (art. 61 PAmm); il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge; che, giusta l'art. 41 PAmm, l a domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all'Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all'accertamento immediato; che, nell'evenienza concreta, il RI 1 ha in sostanza inoltrato a questo tribunale un'azione creditoria nei confronti della sua ex-dipendente sotto forma di istanza di accertamento; che nella misura in cui è configurata quale domanda di accertamento, l'istanza è irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; che competente a dirimere le contestazioni relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di un consorzio intercomunale è infatti il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso sulle impugnative presentate contro le decisioni adottate dagli organi consortili (art. 38 LCCom con rinvio all'art. 208 LOC); che l'istanza è irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale anche nella misura in cui sottende invece un'azione creditoria; che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica è definita per clausola enumerativa; anche la cosiddetta giurisdizione originaria è data soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 71 PAmm); che nessuna disposizione di legge in senso formale devolve a questo tribunale la competenza a statuire quale istanza unica sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti del RI 1 ed il loro datore di lavoro; che l'art. 68 Lord, richiamato dall'istante, è applicabile soltanto nei rapporti d'impiego dei dipendenti cantonali e dei docenti comunali (art. 1 LOrd); che il rinvio alla LOrd contenuto nel regolamento organico dei dipendenti del RI 1 non può fondare la competenza di questo tribunale; che l'istanza va quindi respinta in ordine; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante; Per questi motivi, visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta .
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dell'istante.
3. Intimazione a: . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario