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52.2005.406

Raccolta e riciclaggio della carta

Ticino · 2006-01-11 · Italiano TI
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Raccolta e riciclaggio della carta

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CO 1

E. 2 CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2006 52.2005.406 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2006 52.2005.406 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2006 52.2005.406

Raccolta e riciclaggio della carta

Incarto n. 52.2005.406 Lugano 11 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della RI 1 contro la decisione 2 dicembre 2005 del municipio di Minusio che delibera alla ditta CO 2 il servizio di raccolta e di riciclaggio della carta presso il centro rifiuti di Remorino; viste le risposte:

-    19 dicembre 2005 della CO 2;

-    20 dicembre 2005 del municipio di Minusio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 26 ottobre 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pub-blico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la pro-cedura libera, per aggiudicare il servizio di raccolta e di riciclag-gio della carta presso il centro rifiuti di Remorino (FU n. 86/2005 pag. 7175); che la posizione 252.110 del capitolato chiedeva, come d'uso, ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendoli che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli; che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e quella della resistente CO 2; che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai re-lativi fattori di ponderazione, il municipio ha aggiudicato la com-messa alla CO 2 per l'importo di fr. 1'248.15, risultata prima in graduatoria con 77.00 punti; che contro questa decisione la RI 1, classificatasi al terzo ed ultimo posto con 27.00 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta aggiudicataria non sarebbe in regola con il pagamento dei contributi sociali; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio la generica e laconica eccezione sollevata dall'insorgente; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm); che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve aggiudi-care la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'a-dempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamen-to delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; che, a norma dell'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all'offerta devono es-sere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

-    AVS/AI/IPG;

-    Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

-    SUVA o istituto analogo;

-    Cassa pensione (LPP);

-    Contributi professionali;

-    Imposte alla fonte;

-    Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

-    Rispetto del CCL (vedi cpv. 5); che qualora sia previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, asse-gnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l'offerta sarà esclusa dalla procedura di aggiudicazione; che analoga disposizione era contemplata dalla posizione 252.110 del capitolato di gara; che le dichiarazioni, prosegue l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:

a)   per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;

b)   per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;

c)   per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

d)   per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno; che nel caso concreto, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 28 novembre 2005 (cfr. bando di concorso punto 7); le dichia-razioni da allegare dovevano di conseguenza attestare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 giugno 2005; che le dichiarazioni allegate dalla resistente CO 2 attestavano che i contributi sociali erano stati pagati sino a tale data; che il ricorso va dunque respinto siccome palesemente infondato; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:;; . terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario