Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sanzionati in base al vecchio diritto
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al
conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005,
commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla
circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 13
maggio 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con
maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo
diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento
il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione
della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000
in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo
sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione
allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato
sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere
che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di
revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo
per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire,
se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale
procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121
II 214, consid. 3a).
3.2. In
concreto, a seguito degli eventi occorsi il 13 maggio 2005 il Ministero pubblico
ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida nonostante la revoca (art. 95
cifra 2 LCStr) e di circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni
(art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr), proponendo che fosse condannato alla pena di 20
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-.
Alla luce
della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il
ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi
da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con
decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,
questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti
vincolato alla condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura
del procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli
accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare una
diversa valutazione del caso a questo stadio procedurale. Il ricorrente stesso
ha ammesso che la vettura aveva cominciato improvvisamente a "viaggiare
più del solito" (cfr. verbale di interrogatorio del 13.5.2005). Ovvio
quindi che per accorgersene egli abbia superato la fatidica velocità di 45 km/h
entro la quale il veicolo doveva mantenersi per poter essere guidato con la
licenza della speciale categoria F. Dato che in funzione delle caratteristiche
riscontrate dai periti dell'Ufficio tecnico della circolazione (velocità raggiungibile
di gran lunga superiore a 45 km/h) l'autovettura poteva essere condotta
unicamente con la licenza della cat. B di cui il ricorrente era privo a seguito
della revoca disposta il 24 febbraio 2005 dalla competente autorità cantonale,
non v'è alcun dubbio che il reato perseguito dal Procuratore è stato effettivamente
perpetrato. Su questo punto, il gravame del ricorrente si avvera chiaramente
info
ndato.
4. 4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16
a
; medio grave, art. 16
b
;
grave, art.
16
c
) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art.
16
c
cpv. 1 lett. f LCStr). In tal
caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei
cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione
medio grave (art.
16
c
cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la
licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa
di infrazioni medio gravi (art.
16
c
cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato,
ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata
revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio
gravi (art.
16
c
cpv. 2
lett. d LCStr).
Contrariamente
alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere
il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla
precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede
che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri
alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente
viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione.
4.2. Dopo
aver subito, nel 2000 e nel 2003, due misure amministrative per importanti
infrazioni alle norme del traffico, il 24 febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato
con una revoca della patente di sei mesi adottata in applicazione del vecchio diritto
per un grave eccesso di velocità commesso il 13 settembre 2004. L'esecuzione
della misura è iniziata il 29 marzo 2005 e avrebbe dovuto terminare il 28
settembre 2005. Il 13 maggio 2005 il ricorrente ha tuttavia guidato nonostante
la revoca.
Il nuovo
diritto torna
applicabile al conducente che dopo l'entrata
in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione
lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I
provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica sono invece
applicati in base al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della
modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). Resta riservato
il principio della
lex mitior
, che esclude i provvedimenti adottati
prima del 1° gennaio 2005 dall'applicazione del penalizzante sistema a cascata
previsto dal nuovo diritto
(Mizel, Les nouvelles dispositions légales
sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente, le
precedenti revoche di cui il ricorrente è stato oggetto negli ultimi cinque
anni
imporrebbero una revoca a tempo indeterminato ma per
almeno due anni in base all'art.
16c
cpv. 2 lett. d LCStr.
Commesso il 13 maggio 2005, il delitto di
cui si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi
esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1
lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della
sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio
della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art.
16
c
cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa,
che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva recidiva
(Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis
de conduire, PJA 6/2005 p. 644).
Secondo l'art.
16
c
cpv. 2 lett. a LCStr, il reato di guida nonostante la revoca in cui
è incorso l'insorgente va punito con una revoca di almeno tre mesi. Per l'art.
16
c
cpv. 3 LCStr questa nuova
sanzione deve riprendere ed incorporare la durata restante, pari a quattro mesi
e mezzo, della revoca di sei mesi che lo stesso ricorrente il 13 maggio 2005 stava
scontando. Non potendosi am-mettere, per ovvi motivi, che una revoca di tre
mesi ne assorba una di quattro mesi e mezzo, occorre pronunciare una misura
amministrativa che, iniziando a decorrere il 13 maggio 2005 in ossequio al
principio della sostituzione, giunga a termine almeno tre mesi dopo la scadenza
della revoca di sei mesi di cui era in corso l'espiazione. In concreto, la
nuova revoca non può pertanto essere inferiore a sette mesi e mezzo. Come annota
la dottrina (Demierre, Mizel, Mouron, op. cit., p. 644), a questa soluzione non
si oppone il tenore dell'art.
16
c
cpv. 2 lett. a LCStr, che si limita ad imporre una durata minima
della revoca suscettibile di incrementi in presenza di circostanze particolari.
Essa è inoltre suffragata dal messaggio di revisione della legge, il quale
spiega che se ad una persona è stata revocata la licenza per un'infrazione
grave,
"la durata minima della revoca in caso di guida nonostante
questa prima revoca è di dodici mesi. La nuova revoca non è assommata alla
prima, ma la sostituisce, cosicché il conducente non deve scontare la durata di
entrambe le revoche. Questo vantaggio è però relativizzato dal fatto che in
caso di ulteriori infrazioni interviene più facilmente la revoca definitiva, in
quanto ci si trova già ad un livello superiore del sistema a cascata. Questo
disciplinamento severo … (omissis) … costituisce un importante presupposto per
applicare efficacemente la revoca delle licenze"
(messaggio concernente
la modifica della LCStr del 31 marzo 1999, FF 1999 p. 3865).
4.3. Poste queste premesse, resta da
determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta
dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare dei precedenti e
della necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dall'interessato.
Quest'ultima esigenza, riferita all'attività di tecnico di autolavaggi, non è
stata minimamente documentata e quindi non può incidere sulla durata della
revoca. Quand'anche fosse stata debitamente comprovata, non avrebbe comunque
potuto influire sulla commisurazione della misura, poiché al pari della
professione principale di disegnatore esercitata dall'insorgente non esige la
guida di un veicolo secondo la giurisprudenza costante resa in materia dal
Tribunale federale (cfr., sull'argomento, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrecht, n. 2411 ss. e rinvii). Per quanto attiene invece alla
reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è
fortemente compromessa dalle precedenti revoche subite, tutte per gravi eccessi
di velocità commessi in un lasso di tempo relativamente breve (2000, 2002 e
2004).
Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a
distanza di appena un mese e mezzo dall'inizio della misura amministrativa
inflittagli il 24 febbraio 2005, della sua pessima reputazione quale conducente
e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di
guidare veicoli a motore, una revoca di dieci mesi e mezzo, comprensiva della
sanzione residua di cui era in corso l'espiazione, appare adeguatamente
commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore. Tale sanzione
non infrange il divieto della
reformatio in peius
(art. 65 cpv. 4 PAmm),
poiché la durata complessiva della revoca che il ricorrente dovrà scontare per
i due ultimi reati commessi corrisponde in sostanza a quella di dodici mesi stabilita
il 4 agosto 2005 dalla Sezione della circolazione applicando simultaneamente
nuovo (art.
16
c
cpv. 1
lett. f LCStr) e vecchio diritto (art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr).
E. 5 Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va evaso ai sensi dei considerandi, confermando sostanzialmente la durata complessiva della sanzione irrogata, ma definendone diversamente i termini. Invece che essere commisurata in sei mesi a contare dalla scadenza della revoca semestrale che il ricorrente stava scontando, la durata della nuova revoca viene determinata in dieci mesi e mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005, data in cui la patente gli è stata restituita mediante decisione cautelare della Presidente del Consiglio di Stato. Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, siccome sostanzialmente soccombente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2006 52.2005.363 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2006 52.2005.363 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2006 52.2005.363
Revoca della patente per guida nonostante la revoca commessa dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2005). Criteri di commisurazione della misura amministrativa, tenuto conto di precedenti sanzionati in base al vecchio diritto
Incarto n. 52.2005.363 Lugano 9 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 contro la decisione 18 ottobre 2005 (no. 4953) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 agosto 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per ulteriori sei mesi in relazione al reato di guida nonostante la revoca commesso il 13 maggio 2005; vista la risposta 18 ottobre 2005 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. RI 1 è nato il 22 luglio 1961 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel febbraio del 1980. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi: 14 settembre 2000 revoca di 3 mesi per superamento del limite di velocità (204/183 km/h) constatato in autostrada tramite inseguimento; 9 gennaio 2003 revoca di 4 mesi per eccesso di velocità (132/126 km/h sul limite di 80 km/h); 24 febbraio 2005 revoca di 6 mesi per aver circolato a velocità eccessiva (188 km/h sul limite di 130 km/h). B. Il 13 maggio 2005 RI 1 ha percorso la strada cantonale __________ alla guida di una Nissan Micra 1.4 della categoria F manomessa. Le indagini esperite dalla polizia a seguito della denuncia di un automobilista che l'aveva notato viaggiare ad oltre 70 km/h hanno infatti permesso di accertare che la vettura, dotata di un limitatore delle prestazioni per essere guidata da conducenti in possesso della licenza di condurre veicoli della cat. F in grado di sviluppare la velocità massima di 45 km/h, era stata modificata e sbloccata in modo da poter raggiungere la velocità normalmente realizzabile da questo tipo di automezzo (almeno 120 km/h, secondo le prove concrete effettuate sul banco a rulli in dotazione all'Ufficio tecnico della circolazione di Camorino). C. A seguito di questi accadimenti, con decreto d'accusa 2 agosto 2005 il Ministero pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida nonostante la revoca e di circolazione con veicolo in stato difettoso, proponendo la sua condanna alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base agli art. 95 cifra 2 e 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata. D. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 4 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha modificato la sua precedente risoluzione del 24 febbraio 2005, revocando la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 12 mesi (dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006). In sostanza, l'autorità cantonale ha aggiunto 6 mesi di revoca al provvedimento in vigore richiamandosi agli art. 16 c cpv. 1 lett. f e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC. E. Dopo aver incomprensibilmente ordinato d'ufficio la restituzione della patente in attesa di un'eventuale condanna penale in realtà già pronunciata e cresciuta in giudicato, con giudizio 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1 Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un reato di guida nonostante la revoca tale da imporre un'ulteriore revoca della licenza di condurre della durata minima di sei mesi giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr. F. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo di non aver infranto alcuna norma della circolazione. Il veicolo era semplicemente difettoso e non è mai stato spinto oltre la velocità prescritta di 45 km/h, per cui non vi è stata alcuna violazione della revoca in essere. Il provvedimento impugnato sarebbe in ogni modo troppo severo e non terrebbe in debita considerazione l'acuta necessità professionale di condurre veicoli dell'insorgente, che oltre all'attività di disegnatore svolgerebbe anche quella di assistente tecnico nel ramo degli autolavaggi. G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 13 maggio 2005, la fattispecie - con riserva tuttavia di quanto si dirà con maggior precisione nel seguito - va esaminata di principio alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214, consid. 3a). 3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 13 maggio 2005 il Ministero pubblico ha ritenuto il ricorrente colpevole di guida nonostante la revoca (art. 95 cifra 2 LCStr) e di circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 cpv. 1 LCStr), proponendo che fosse condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 300.-. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata dal Procuratore pubblico posteriormente all'apertura del procedimento amministrativo. D'altra parte, nulla lascia ritenere che gli accertamenti operati in ambito penale siano errati al punto da giustificare una diversa valutazione del caso a questo stadio procedurale. Il ricorrente stesso ha ammesso che la vettura aveva cominciato improvvisamente a "viaggiare più del solito" (cfr. verbale di interrogatorio del 13.5.2005). Ovvio quindi che per accorgersene egli abbia superato la fatidica velocità di 45 km/h entro la quale il veicolo doveva mantenersi per poter essere guidato con la licenza della speciale categoria F. Dato che in funzione delle caratteristiche riscontrate dai periti dell'Ufficio tecnico della circolazione (velocità raggiungibile di gran lunga superiore a 45 km/h) l'autovettura poteva essere condotta unicamente con la licenza della cat. B di cui il ricorrente era privo a seguito della revoca disposta il 24 febbraio 2005 dalla competente autorità cantonale, non v'è alcun dubbio che il reato perseguito dal Procuratore è stato effettivamente perpetrato. Su questo punto, il gravame del ricorrente si avvera chiaramente info ndato.
4. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). Il nuovo diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a; medio grave, art. 16 b; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). La revoca sarà invece a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Contrariamente alle vecchie norme, in virtù delle quali la revoca di almeno sei mesi volta a reprimere il reato di guida nonostante la revoca veniva semplicemente aggiunta alla precedente sanzione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr), il nuovo diritto prevede che la revoca della licenza per un'infrazione di guida nonostante la revoca subentri alla durata restante della revoca in corso (art. 16c cpv. 3 LCStr). La durata rimanente viene quindi ripresa e sostituita (assorbita) dalla nuova sanzione. 4.2. Dopo aver subito, nel 2000 e nel 2003, due misure amministrative per importanti infrazioni alle norme del traffico, il 24 febbraio 2005 RI 1 è stato sanzionato con una revoca della patente di sei mesi adottata in applicazione del vecchio diritto per un grave eccesso di velocità commesso il 13 settembre 2004. L'esecuzione della misura è iniziata il 29 marzo 2005 e avrebbe dovuto terminare il 28 settembre 2005. Il 13 maggio 2005 il ricorrente ha tuttavia guidato nonostante la revoca. Il nuovo diritto torna applicabile al conducente che dopo l'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale. I provvedimenti ordinati prima dell'entrata in vigore della modifica sono invece applicati in base al diritto previgente (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr cpv. 2; RU 2002 p. 2780). Resta riservato il principio della lex mitior, che esclude i provvedimenti adottati prima del 1° gennaio 2005 dall'applicazione del penalizzante sistema a cascata previsto dal nuovo diritto (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 423). Diversamente, le precedenti revoche di cui il ricorrente è stato oggetto negli ultimi cinque anni imporrebbero una revoca a tempo indeterminato ma per almeno due anni in base all'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr. Commesso il 13 maggio 2005, il delitto di cui si è reso autore il ricorrente rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dalla nuova legislazione (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr), alla quale occorre riferirsi sia per la commisurazione della sanzione amministrativa da infliggere, sia per l'applicazione del principio della sostituzione (assorbimento) della sanzione residua sancito dall'art. 16 c cpv. 3 LCStr. Soluzione, questa, che rende possibile l'applicazione del sistema a cascata in caso di successiva recidiva (Demierre, Mizel, Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, PJA 6/2005 p. 644). Secondo l'art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr, il reato di guida nonostante la revoca in cui è incorso l'insorgente va punito con una revoca di almeno tre mesi. Per l'art. 16 c cpv. 3 LCStr questa nuova sanzione deve riprendere ed incorporare la durata restante, pari a quattro mesi e mezzo, della revoca di sei mesi che lo stesso ricorrente il 13 maggio 2005 stava scontando. Non potendosi am-mettere, per ovvi motivi, che una revoca di tre mesi ne assorba una di quattro mesi e mezzo, occorre pronunciare una misura amministrativa che, iniziando a decorrere il 13 maggio 2005 in ossequio al principio della sostituzione, giunga a termine almeno tre mesi dopo la scadenza della revoca di sei mesi di cui era in corso l'espiazione. In concreto, la nuova revoca non può pertanto essere inferiore a sette mesi e mezzo. Come annota la dottrina (Demierre, Mizel, Mouron, op. cit., p. 644), a questa soluzione non si oppone il tenore dell'art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr, che si limita ad imporre una durata minima della revoca suscettibile di incrementi in presenza di circostanze particolari. Essa è inoltre suffragata dal messaggio di revisione della legge, il quale spiega che se ad una persona è stata revocata la licenza per un'infrazione grave, "la durata minima della revoca in caso di guida nonostante questa prima revoca è di dodici mesi. La nuova revoca non è assommata alla prima, ma la sostituisce, cosicché il conducente non deve scontare la durata di entrambe le revoche. Questo vantaggio è però relativizzato dal fatto che in caso di ulteriori infrazioni interviene più facilmente la revoca definitiva, in quanto ci si trova già ad un livello superiore del sistema a cascata. Questo disciplinamento severo … (omissis) … costituisce un importante presupposto per applicare efficacemente la revoca delle licenze" (messaggio concernente la modifica della LCStr del 31 marzo 1999, FF 1999 p. 3865). 4.3. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare dei precedenti e della necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dall'interessato. Quest'ultima esigenza, riferita all'attività di tecnico di autolavaggi, non è stata minimamente documentata e quindi non può incidere sulla durata della revoca. Quand'anche fosse stata debitamente comprovata, non avrebbe comunque potuto influire sulla commisurazione della misura, poiché al pari della professione principale di disegnatore esercitata dall'insorgente non esige la guida di un veicolo secondo la giurisprudenza costante resa in materia dal Tribunale federale (cfr., sull'argomento, Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, n. 2411 ss. e rinvii). Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è fortemente compromessa dalle precedenti revoche subite, tutte per gravi eccessi di velocità commessi in un lasso di tempo relativamente breve (2000, 2002 e 2004). Tenuto conto del delitto commesso da RI 1 a distanza di appena un mese e mezzo dall'inizio della misura amministrativa inflittagli il 24 febbraio 2005, della sua pessima reputazione quale conducente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, una revoca di dieci mesi e mezzo, comprensiva della sanzione residua di cui era in corso l'espiazione, appare adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore. Tale sanzione non infrange il divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm), poiché la durata complessiva della revoca che il ricorrente dovrà scontare per i due ultimi reati commessi corrisponde in sostanza a quella di dodici mesi stabilita il 4 agosto 2005 dalla Sezione della circolazione applicando simultaneamente nuovo (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr) e vecchio diritto (art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr). 5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va evaso ai sensi dei considerandi, confermando sostanzialmente la durata complessiva della sanzione irrogata, ma definendone diversamente i termini. Invece che essere commisurata in sei mesi a contare dalla scadenza della revoca semestrale che il ricorrente stava scontando, la durata della nuova revoca viene determinata in dieci mesi e mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005, data in cui la patente gli è stata restituita mediante decisione cautelare della Presidente del Consiglio di Stato. Gli atti vanno trasmessi alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, siccome sostanzialmente soccombente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16c LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è evaso come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 18 ottobre 2005 (no. 4953) del Consiglio di Stato e la risoluzione 4 agosto 2005 (no. 2660/2005) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di dieci mesi e mezzo a titolo di sanzione in parte sostitutiva della durata restante (quattro mesi e mezzo) della revoca in corso d'espiazione al momento della nuova infrazione, dedotto il periodo di revoca scontato tra il 13 maggio 2005 ed il 28 settembre 2005. 1.2. gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi l'inizio della nuova revoca.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione a: terzi implicati 1. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, 2. Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario