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52.2005.362

Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti

Ticino · 2005-12-07 · Italiano TI
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Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CO 1

E. 2 CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.362 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.362 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.362

Clausola generale di polizia: allontanamento liquidi maleodoranti

Incarto n. 52.2005.362 Lugano 7 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Micol Morganti, vicecancelliera statuendo sul ricorso 3 novembre 2005 di RI 1 contro la decisione 18 ottobre 2005 (n. 4951) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso lCO 1 con cui veniva ordinato l'allontanamento di liquidi maleodoranti depositati sul fondo part. n. 1035 RF; viste le risposte:

-    15 novembre 2005 del CO 1;

-    15 novembre 2005 del CO 2; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto RI 1, qui ricorrente, è usufruttuario del fondo part. n. __________ RF di __________ che confina con il mappale n. __________ RF ed è situato nella zona R4 del PR; che il 24 giugno 2005, il medico delegato ha constatato che sul fondo dell'insorgente, a confine con la part. n. __________ RF, erano presenti due bidoni contenenti liquidi maleodoranti e cinque contenitori per il compostaggio che emanavano odori molesti per il vicino e attiravano numerosi insetti; che il 4 luglio 2005 il CO 1, a seguito di detto sopralluogo e sulla base dell'art. 107 cpv. 2 lett. b LOC, ha ordinato all'insorgente, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i bidoni e i contenitori per i rifiuti vegetali; che con giudizio 18 ottobre 2005 il CO 2 ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e ha confermato il succitato ordine poiché provvisto di sufficiente base legale, giustificato da un interesse pubblico e adeguato oltre che idoneo a tutelare l'igiene pubblica; che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e dichiarando che non vi sarebbero bidoni da eliminare; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 PAmm) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); che innanzitutto risultano improponibili dinanzi a questo tribunale le varie critiche sollevate dall'insorgente in merito all'operato del sindaco, dal momento che le stesse, oltre ad essere al limite della sconvenienza, nulla hanno a che vedere con l'oggetto della lite, il quale concerne unicamente la questione di sapere se la risoluzione municipale litigiosa sia legittima; che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui la tutela della pubblica salute ed igiene, e può quindi adottare misure per regolare i depositi di letame e immondizie, la nettezza urbana ecc. (cpv. 2 lett. b e art. 24 RALOC); che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura, né le modalità degli interventi ammissibili (STA del 2 marzo 2005 in re H.); che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii); che, nel caso concreto, il ricorso alla clausola generale di polizia da parte del municipio è sufficientemente giustificato, ritenuto che la presenza dei bidoni maleodoranti metteva seriamente in pericolo la salute e l'igiene pubblica, in particolare quella del confinante; che l'ordine impugnato non si rivela peraltro particolarmente severo, imponendo unicamente di allontanare i bidoni maleodoranti e di spostare dal confine i contenitori del compostaggio; che la misura costituisce certamente l'ultima ratio atteso che non vi sono provvedimenti meno incisivi in grado di produrre gli effetti auspicati; che il fatto che il ricorrente dimostri di aver eliminato tali bidoni tramite documentazione fotografica posteriore all'ordine censurato non rende la decisione infondata; l'agire dell'insorgente, che mai prima d'ora aveva contestato le risultanze del sopralluogo e quindi la presenza di tali bidoni, è invece atto a confermare la correttezza di tale ingiunzione; che pertanto il giudizio del CO 2 e l'ordine del municipio meritano di essere confermati; che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 107 e 208 LOC; 24 RALOC, 18, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a:;; . terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria