opencaselaw.ch

52.2005.333

Decisione incidentale

Ticino · 2005-10-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Decisione incidentale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2005 52.2005.333 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2005 52.2005.333 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2005 52.2005.333

Decisione incidentale

Incarto n. 52.2005.333 Lugano 26 ottobre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di RI 1 contro la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto che con citazione del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI 1 ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale; che RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato; che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile; che contro il giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento; che la competenza di questo tribunale (art. 21 LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe; che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44 PAmm); che in concreto la citazione al sopralluogo costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio; che questo atto non è suscettibile di compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di Stato; che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto; che la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: terzi implicati CO 1 Il presidente Il segretario del Tribunale cantonale amministrativo