Tassa consumo acqua potabile
Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 LMSP e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Esso può
essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18
PAmm).
2. 2.1. A
titolo preliminare occorre osservare che il DI nell'ambito della decisione litigiosa
si è inspiegabilmente limitato a statuire sulla tassa relativa all'acqua
potabile nonostante il reclamo di CO 1 vertesse pure sulla tassa relativa all'uso
dell'impianto fognario. Il ricorso al DI, relativamente a quest'ultimo aspetto,
deve pertanto essere ritenuto attualmente ancora inevaso.
2.2. A __________
il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è retto dal Regolamento per l'erogazione
dell'acqua potabile (REAP), adottato dal consiglio comunale il 5 marzo 1979 e approvato
dal DI il 22 agosto 1979. Come giustamente rilevato dal DI nella propria
decisione, il REAP costituisce valida base legale. Il medesimo prevede che l'Azienda
municipalizzata dell'acqua potabile fornisca l'acqua su tutto il comprensorio
comunale (art. 1). Giusta l'art. 33 REAP, ogni allacciamento determina l'inizio
di un abbonamento e la tassa sul medesimo è dovuta anche in mancanza di
consumo. Secondo l'art. 36 REAP, l'Azienda preleva una tassa annua per l'esercizio
e l'uso degli impianti dell'acqua potabile, la quale deve coprire integralmente
i costi di esercizio e manutenzione degli impianti, ma anche l'eventuale creazione
di riserve. Essa si compone di una tassa base e una tassa sul consumo dell'acqua
e viene fissata dal municipio secondo i seguenti criteri:
-
dallo 0.5
‰
al 1.2
‰
del valore di stima aggiornato del fabbrica-to,
rispettivamente del fondo;
-
da fr. 0.40 a fr. 1.20 per ogni mc di acqua utilizzata secondo i rilievi dell'AAP.
I cpv. 5
e 6 del succitato articolo, precisano inoltre che la tassa annuale deve, in
ogni caso, essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti e che i
costi di esercizio devono essere coperti per metà dalla tassa fissa e l'altra
metà dalla tassa variabile. A questo proposito, il 12 marzo 1999 il municipio
ha approvato le tariffe per la tassa acqua potabile valevoli dal 1. gennaio
1999:
Tassa annua: - tassa base fr.
0.95
‰
sul valore di
stima
- tassa sul consumo fr. 0.75/mc
Nolo
contatori: calibro 1 1/4” fr. 18.-
La tassa base è una tassa d'uso, ovverosia
un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica
amministrazione o per un servizio pubblico (Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, N. 424).
Oltre al principio della copertura dei
costi, la cui violazione non è addotta in concreto, la tassa per il servizio di
fornitura dell'acqua potabile deve ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza,
che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio
(art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa
deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la
tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della
prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione
si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo
costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività
amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la
facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono
tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non
devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005, N. 32;
DTF 126 I 180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti).
Affinché il principio dell'equivalenza possa
essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo
criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione:
il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta
(RDAT I-1995, N. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 23 aprile 2001 in re
Comune di M., 4 marzo 2004 in re a. e N.).
È pur vero che, come detto, per fissare l'ammontare
delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni
al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando
differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in
considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di
utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari
è spesso alquanto difficile, se non impossibile. L'adozione di questi criteri
non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare
in distinzioni prive di ragionevole fondamento. Ad esempio, per le tasse di
allacciamento e d'uso di acquedotti, canalizzazioni e impianti di distribuzione
d'energia possono entrare in considerazione diversi elementi, quali il valore
degli immobili, la stima ufficiale, il valore di assicurazione contro gli
incendi (Adelio Scolari, op. cit., N. 444 e seg. e giurisprudenza ivi citata).
Del resto, anche il decreto esecutivo
concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse
(DELALCIA; RL 9.1.1.7), al suo art. 11 cpv. 2 prevede che l'ammontare della tassa
sia stabilito secondo la quantità d'acqua consumata oppure, dove questa non sia
definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell'elemento allacciato
o in percentuale sulla tassa di consumo dell'acqua potabile. Il regolamento
delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri.
3. Il DI, pur
ammettendo che il calcolo della tassa base sul valore di stima dell'immobile
fosse conforme al principio dell'equivalenza oltre che pratico, ha però nel
medesimo tempo ritenuto che fosse più corretto fondare il calcolo della tassa litigiosa
solamente in relazione alle superfici dei locali effettivamente allacciati alla
rete di distribuzione dell'acqua potabile. Il ricorrente contesta recisamente
tale soluzione in quanto contraddittoria e impraticabile.
4. L'impostazione
di fondo data dal DI alla sua decisione non presta il fianco a critiche. Tener
conto del valore di stima al fine di calcolare la tassa sull'utilizzo dell'acqua
è infatti perfettamente conforme al principio dell'equivalenza suenunciato. Tale
modo di procedere rispetta inoltre il principio di uguaglianza come pure il
divieto dell'arbitrio. Il calcolo delle tassa di consumo dell'acqua potabile
basato sul valore di stima dell'immobile è una semplificazione indotta da motivi
pratici. Ciò è tanto più valido in casi come quello in esame, in cui l'importo
della tassa resta comunque entro limiti contenuti, soprattutto se rapportato
all'estensione e al valore della proprietà assoggettata, fattore che può
entrare in linea di conto ai fini della commisurazione di emolumenti causali
(STA 23 aprile 2001 in re Comune di M.; DTF 126 I 180 consid. 3.c.aa; ZBl 83
1982, p. 266 segg.).
Ne discende che il criterio di calcolo
basato sul valore di stima è perfettamente sostenibile.
Tanto più che la tassa annua per l'esercizio
e l'uso degli impianti dell'acqua potabile ha pure come scopo di coprire
integralmente i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che
l'eventuale creazione di riserve (art. 36 cpv. 2 REAP). Questi non dipendono
unicamente dalla quantità di acqua distribuita. Del resto, con riferimento al
conto consuntivo dell'AAP per l'anno 2003, risulta che questo presenta un
disavanzo di circa fr. 29'000.--. Il prelievo di una tassa base annua in
relazione al valore di stima dell'immobile è quindi idoneo a coprire, in parte,
i costi di esercizio e manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua
potabile.
La conclusione a cui giunge il DI, ovverosia
l'obbligo di calcolare la tassa unicamente riguardo alla superficie dei locali
in cui si può usufruire dell'acqua potabile, risulta invece, visto quanto appena
enunciato, palesemente arbitraria e discriminante. Non si può infatti tenere
conto unicamente del locale in cui l'acqua potabile viene erogata poichè
questa, come è ben noto soprattutto in una casa di abitazione, viene utilizzata
pure in locali che non ne sono direttamente allacciati. Il fatto di usufruire
del servizio dell'acqua potabile non è strettamente connesso con l'allacciamento
stesso, il quale risulta essere solamente un mezzo di fornitura. Ciò che deve
essere imposto è il consumo e l'esercizio connessi con quelle che sono le
potenzialità, appunto, di consumo di un'abitazione. Ne deriva che calcolare la
tassa unicamente in riferimento ai locali allacciati alla rete di distribuzione
non è idoneo allo scopo prefissato dalla legge e dal principio di equivalenza.
Senza tenere poi conto di eventuali abusi facilmente praticabili se si dovesse
utilizzare il modo di calcolo prospettato dal DI.
La soluzione postulata da quest'ultimo non
può pertanto essere tutelata e deve essere annullata.
5. In
considerazione di quanto precede, può evidentemente restare indecisa la censura
sollevata dal ricorrente in merito alla mancata istruttoria da parte del DI.
Non si giustifica infatti di stabilire quanti locali e superfici siano
effettivamente collegati alle condotte dell'AAP al fine di stabilire l'ammontare
della tassa annua di base per il consumo di acqua potabile.
6. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata risoluzione dipartimentale
annullata.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente che si è avvalso del patrocinio
di un legale iscritto all'apposito albo, un'adeguata indennità per ripetibili
relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 9 Cost; 40 e 42 LMSP; 11 DELALCIA;
33 e 36 REAP; 18, 28, 31, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è
accolto
.
§. Di conseguenza:
1.1.
la risoluzione 3 agosto 2005 (n. 34) del
Dipartimento delle istituzioni è annullata;
1.2.
la fattura 19 novembre 2004 (n. 2004.01386) dell'Azienda
acqua potabile di __________ è confermata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Lo Stato
del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2005 52.2005.273 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2005 52.2005.273 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2005 52.2005.273
Tassa consumo acqua potabile
Incarto n. 52.2005.273 Lugano 19 ottobre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Micol Morganti, vicecancelliera statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 del RI 1 patrocinato da: PA 1 contro la risoluzione 3 agosto 2005 (n. 34) con cui il Dipartimento delle istituzioni ha accolto il reclamo presentato da CO 1 avverso la tassa prelevata dall'Azienda acqua potabile comunale di __________ in ordine all'uso e al consumo di acqua potabile relativo alla part. n. __________ (fattura n. 2004.01386, periodo 2004); viste le risposte:
- 12 settembre 2005 di CO 1;
- 19 settembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli Interni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 19 novembre 2004 RI 1, qui ricorrente, ha notificato a CO 1 due fatture inerenti l'utilizzo e il consumo per l'anno 2004 dell'acqua potabile e delle fognature (n. 2004.01386 e 2004.01894) relative al mappale n. __________ RF di sua proprietà. Sul fondo sorgono un'abitazione (289 mq), tre fabbricati (di 257, 46 e 45 mq) nonché una piscina (29 mq). La fattura emessa dall'Azienda Acqua potabile (AAP) è composta da una tassa per il nolo del contatore, da una tassa sul consumo e da una tassa fissa (calcolata sulla base del valore di stima), per un totale di fr. 1'112.85. Quella dell'uso della fognatura, ammontante a complessivi fr. 1'048.60, comprende invece una tassa sul consumo acqua ed una sul valore di stima. B. Contro le suddette fatture CO 1 si è immediatamente opposto presso il comune che ha però respinto le sue lagnanze. Con reclamo 3 gennaio 2005 egli si è pertanto rivolto al Consiglio di Stato chiedendo che le fatture 19 novembre 2004 fossero annullate poiché emesse sulla base di regolamenti non conformi alle leggi e alla giurisprudenza. A suo dire, per calcolare le succitate tasse non ci si dovrebbe basare sul valore di stima, bensì solamente sul consumo effettivo. C. Con decisione 3 agosto 2005 il Dipartimento delle istituzioni (DI) ha accolto il ricorso e annullato la fattura inerente la tassa dell'acqua potabile. In sostanza, il DI ha ritenuto impossibile utilizzare il valore di stima quale valore di calcolo della tassa annua dell'acqua potabile, nonostante non sia contrario al principio di equivalenza, poiché in questo caso andrebbero presi in considerazione unicamente gli elementi dello stabile effettivamente allacciati al servizio di acqua potabile. D. Avverso la predetta risoluzione dipartimentale, il comune di RI 1 insorge ora presso il Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullata e pertanto confermata la fattura comunale. In via subordinata, chiede che il DI completi l'istruttoria. A mente del ricorrente, la decisione dipartimentale sarebbe contraddittoria, oltre che impraticabile. Infatti, prendere in considerazione solamente i locali dell'immobile in cui è presente un allacciamento idrico, sarebbe lesivo del principio di proporzionalità. Infine il ricorrente sostiene che sarebbe stato compito del DI di procedere alle verifiche fattuali. Il DI chiede il rigetto del gravame e la conferma della propria decisione, senza formulare particolari osservazioni. CO 1 inveceRI 1 postulando di conseguenza l'annullamento della risoluzione dipartimentale. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP). Certa è la legittimazione attiva del comune, direttamente toccato dalla decisione impugnata nei suoi interessi patrimoniali (art. 42 LMSP e art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 42 LMSP e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Esso può essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. A titolo preliminare occorre osservare che il DI nell'ambito della decisione litigiosa si è inspiegabilmente limitato a statuire sulla tassa relativa all'acqua potabile nonostante il reclamo di CO 1 vertesse pure sulla tassa relativa all'uso dell'impianto fognario. Il ricorso al DI, relativamente a quest'ultimo aspetto, deve pertanto essere ritenuto attualmente ancora inevaso. 2.2. A __________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è retto dal Regolamento per l'erogazione dell'acqua potabile (REAP), adottato dal consiglio comunale il 5 marzo 1979 e approvato dal DI il 22 agosto 1979. Come giustamente rilevato dal DI nella propria decisione, il REAP costituisce valida base legale. Il medesimo prevede che l'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile fornisca l'acqua su tutto il comprensorio comunale (art. 1). Giusta l'art. 33 REAP, ogni allacciamento determina l'inizio di un abbonamento e la tassa sul medesimo è dovuta anche in mancanza di consumo. Secondo l'art. 36 REAP, l'Azienda preleva una tassa annua per l'esercizio e l'uso degli impianti dell'acqua potabile, la quale deve coprire integralmente i costi di esercizio e manutenzione degli impianti, ma anche l'eventuale creazione di riserve. Essa si compone di una tassa base e una tassa sul consumo dell'acqua e viene fissata dal municipio secondo i seguenti criteri: - dallo 0.5 ‰ al 1.2 ‰ del valore di stima aggiornato del fabbrica-to, rispettivamente del fondo; - da fr. 0.40 a fr. 1.20 per ogni mc di acqua utilizzata secondo i rilievi dell'AAP. I cpv. 5 e 6 del succitato articolo, precisano inoltre che la tassa annuale deve, in ogni caso, essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti e che i costi di esercizio devono essere coperti per metà dalla tassa fissa e l'altra metà dalla tassa variabile. A questo proposito, il 12 marzo 1999 il municipio ha approvato le tariffe per la tassa acqua potabile valevoli dal 1. gennaio 1999: Tassa annua: - tassa base fr. 0.95 ‰ sul valore di stima
- tassa sul consumo fr. 0.75/mc Nolo contatori: calibro 1 1/4” fr. 18.- La tassa base è una tassa d'uso, ovverosia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 424). Oltre al principio della copertura dei costi, la cui violazione non è addotta in concreto, la tassa per il servizio di fornitura dell'acqua potabile deve ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005, N. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995, N. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 23 aprile 2001 in re Comune di M., 4 marzo 2004 in re a. e N.). È pur vero che, come detto, per fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole fondamento. Ad esempio, per le tasse di allacciamento e d'uso di acquedotti, canalizzazioni e impianti di distribuzione d'energia possono entrare in considerazione diversi elementi, quali il valore degli immobili, la stima ufficiale, il valore di assicurazione contro gli incendi (Adelio Scolari, op. cit., N. 444 e seg. e giurisprudenza ivi citata). Del resto, anche il decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALCIA; RL 9.1.1.7), al suo art. 11 cpv. 2 prevede che l'ammontare della tassa sia stabilito secondo la quantità d'acqua consumata oppure, dove questa non sia definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell'elemento allacciato o in percentuale sulla tassa di consumo dell'acqua potabile. Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri.
3. Il DI, pur ammettendo che il calcolo della tassa base sul valore di stima dell'immobile fosse conforme al principio dell'equivalenza oltre che pratico, ha però nel medesimo tempo ritenuto che fosse più corretto fondare il calcolo della tassa litigiosa solamente in relazione alle superfici dei locali effettivamente allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile. Il ricorrente contesta recisamente tale soluzione in quanto contraddittoria e impraticabile.
4. L'impostazione di fondo data dal DI alla sua decisione non presta il fianco a critiche. Tener conto del valore di stima al fine di calcolare la tassa sull'utilizzo dell'acqua è infatti perfettamente conforme al principio dell'equivalenza suenunciato. Tale modo di procedere rispetta inoltre il principio di uguaglianza come pure il divieto dell'arbitrio. Il calcolo delle tassa di consumo dell'acqua potabile basato sul valore di stima dell'immobile è una semplificazione indotta da motivi pratici. Ciò è tanto più valido in casi come quello in esame, in cui l'importo della tassa resta comunque entro limiti contenuti, soprattutto se rapportato all'estensione e al valore della proprietà assoggettata, fattore che può entrare in linea di conto ai fini della commisurazione di emolumenti causali (STA 23 aprile 2001 in re Comune di M.; DTF 126 I 180 consid. 3.c.aa; ZBl 83 1982, p. 266 segg.). Ne discende che il criterio di calcolo basato sul valore di stima è perfettamente sostenibile. Tanto più che la tassa annua per l'esercizio e l'uso degli impianti dell'acqua potabile ha pure come scopo di coprire integralmente i costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che l'eventuale creazione di riserve (art. 36 cpv. 2 REAP). Questi non dipendono unicamente dalla quantità di acqua distribuita. Del resto, con riferimento al conto consuntivo dell'AAP per l'anno 2003, risulta che questo presenta un disavanzo di circa fr. 29'000.--. Il prelievo di una tassa base annua in relazione al valore di stima dell'immobile è quindi idoneo a coprire, in parte, i costi di esercizio e manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile. La conclusione a cui giunge il DI, ovverosia l'obbligo di calcolare la tassa unicamente riguardo alla superficie dei locali in cui si può usufruire dell'acqua potabile, risulta invece, visto quanto appena enunciato, palesemente arbitraria e discriminante. Non si può infatti tenere conto unicamente del locale in cui l'acqua potabile viene erogata poichè questa, come è ben noto soprattutto in una casa di abitazione, viene utilizzata pure in locali che non ne sono direttamente allacciati. Il fatto di usufruire del servizio dell'acqua potabile non è strettamente connesso con l'allacciamento stesso, il quale risulta essere solamente un mezzo di fornitura. Ciò che deve essere imposto è il consumo e l'esercizio connessi con quelle che sono le potenzialità, appunto, di consumo di un'abitazione. Ne deriva che calcolare la tassa unicamente in riferimento ai locali allacciati alla rete di distribuzione non è idoneo allo scopo prefissato dalla legge e dal principio di equivalenza. Senza tenere poi conto di eventuali abusi facilmente praticabili se si dovesse utilizzare il modo di calcolo prospettato dal DI. La soluzione postulata da quest'ultimo non può pertanto essere tutelata e deve essere annullata.
5. In considerazione di quanto precede, può evidentemente restare indecisa la censura sollevata dal ricorrente in merito alla mancata istruttoria da parte del DI. Non si giustifica infatti di stabilire quanti locali e superfici siano effettivamente collegati alle condotte dell'AAP al fine di stabilire l'ammontare della tassa annua di base per il consumo di acqua potabile.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata risoluzione dipartimentale annullata. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm). Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente che si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto all'apposito albo, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8 e 9 Cost; 40 e 42 LMSP; 11 DELALCIA; 33 e 36 REAP; 18, 28, 31, 43, 46, 60 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 3 agosto 2005 (n. 34) del Dipartimento delle istituzioni è annullata; 1.2. la fattura 19 novembre 2004 (n. 2004.01386) dell'Azienda acqua potabile di __________ è confermata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:;; . terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria