Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2005 52.2005.271 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2005 52.2005.271 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2005 52.2005.271
Obbligo di rimboscare l'area boschiva - irricevibilità del ricorso
Incarto n. 52.2005.271 Lugano 5 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 di RI 1 patrocinato da: PA 1 contro la decisione 8 agosto 2005 del dipartimento del territorio, sezione forestale, con cui viene fatto obbligo all'insorgente di rimboscare l'area boschiva accertata sul mappale n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto e in diritto che con decisione 15 dicembre 2004, cresciuta in giudicato, la sezione forestale del dipartimento del territorio ha accertato l'area forestale sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà del qui ricorrente RI 1; che, richiamandosi a questa pronuncia, con risoluzione 8 agosto 2005 la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di rimboscare entro il 30 novembre 2005 tale area, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato; che, prestando fede all'indicazione delle vie di ricorso contenuta in tale decisione, RI 1 insorge ora contro la medesima davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che il ricorso non è stato trasmesso alla controparte; che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile o manifestamente infondato; che in base all'art. 42 LCFo, contro le decisioni rese in applicazione di questa legge è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato (cpv. 1), i cui giudizi possono poi essere impugnati dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine (cpv. 2); che sfuggono a questa regola unicamente le decisioni emanate dall'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di contravvenzioni o di delitti, per le quali valgono le disposizioni e le vie di ricorso contemplate dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994, rispettivamente dal codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (art. 38 e 39 LCFo; 42, 43 e 45 LFo); che, nel caso di specie l'impugnativa ha per oggetto un ordine di rimboschimento emanato dalla sezione forestale in applicazione dei combinati art. 16 e 50 cpv. 2 LFo, nonché dell'art. 14 LCFo, al fine di ripristinare la legalità sul mappale di proprietà del ricorrente; che, contrariamente a quanto indicato dall'autorità di prime cure, detto ordine andava impugnato in prima istanza davanti al Consiglio di Stato, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LCFo; che nella misura in cui il ricorrente è insorto avverso detto provvedimento direttamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, la sua impugnativa risulta irricevibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso previste dalla legge; che, richiamato l'art. 4 PAmm, il gravame dev'essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, per competenza; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 4, 28, 31, 61 PAmm; 14, 38, 39, 42 LCFo; 16, 42, 43, 45, 50 LFo; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile . §. Esso è trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario