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52.2005.247

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario

Ticino · 2005-12-07 · Italiano TI
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Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 lett. d LFid). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all'esercizio

della professione è revocata previo avviso del CV quando l'interessato non

adempie più i presupposti per il rilascio (cfr. art. 8 LFid).

Il requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett.

d LFid, noto ad altre professioni liberali (cfr. art. 8 lett. e Lavv; art. 13

cpv. 4 LN; art. 6 lett. d legge cantonale sull'esercizio delle professioni

d'ingegnere e di architetto; art. 8 lett. c LLCA), si fonda su pertinenti

motivi di polizia oltre ad essere sorretto da un interesse pubblico sufficiente:

l'esigenza di tutelare la clientela dai rischi derivanti dall'attività di

professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB (cfr.

messaggio alla LFID 8 marzo 1983 punto 2-3).

Come ha già avuto modo di rilevare questo

tribunale la causale degli ACB è irrilevante dal profilo del rischio indotto (STA

8 agosto 1997 in re F.).

2.2. È

considerato fiduciario finanziario ai sensi dell’art. 7 LFid chi svolge

un’attività non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più

delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e

amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e

amministrazione di titoli e quote di proprietà (lett. c), intermediazione di

investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori

segnatamente attraverso le borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni

di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di

fondi per investimenti in generale (lett. f).

3.   3.1. Nell'evenienza

concreta RI 1 si trova da tempo in stato d'insolvenza comprovato da ACB. Tale

fatto non è peraltro contestato. La situazione, che perdura da oltre quattro

anni, non è migliorata in corso di causa.

Alla luce di quanto appena esposto, i

presupposti per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 LFid sono

chiaramente soddisfatti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). Il termine assegnato

dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 25 gennaio 2005) è trascorso infruttuoso.

Concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per saldare i propri debiti

finirebbe per rendere responsabile lo Stato di eventuali danni patiti nel

frattempo dai clienti dello stesso.

3.2. Come già anticipato, la causale degli

ACB è irrilevante. Nell'ambito della procedura di revoca dell'autorizzazione,

non possono infatti più essere rimessi in discussione né i fatti e neppure le

sentenze civili che hanno condotto all'emissione degli ACB (cfr. sentenze agli

atti, 14 aprile 2000 e 13 marzo 2002). In concreto, neppure le ripercussioni

penali degli eventi che hanno condotto agli ACB in oggetto sono di rilevanza

per il presente giudizio. Ininfluente è in particolare il fatto che per gli

stessi fatti sia stato pronunciato, a livello penale, un decreto di non luogo a

procedere. In concreto, la revoca non è infatti fondata sui requisiti di

"ottima reputazione" o di "attività irreprensibile" posti

dai combinati art. 8 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 2 LFid (cfr. M. Mini, La legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, CFPG, p 73).

Contrariamente a quanto addotto dall'insorgente,

non viola il principio di proporzionalità precludere all'autorità qualsiasi valutazione

circa la natura degli ACB. Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale,

una diversa conclusione arrischierebbe infatti di portare a conclusioni

contrarie al principio di uguaglianza sancito dalla costituzione federale.

3.3. Pure la censura relativa ai principi

generali che disciplinano l'istituto della revoca di un atto amministrativo va

disattesa. I principi enumerati dall'insorgente vanno infatti applicati unicamente

nel caso in cui la legge non determini tali presupposti. Come rilevato,

l'oggetto del contendere è disciplinato dalla LFid che fissa dettagliatamente i

motivi della revoca.

3.4. Per quanto attiene alla

costituzionalità della legge, messa in discussione dal ricorrente, si rileva

che la stessa è già stata ammessa dal Tribunale federale (cfr. M. Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti la LFid, in RDAT I-2000 p. 33), proprio in relazione

alla libertà di commercio e d'industria (art. 31 vCost).

Come già evidenziato l'autorizzazione in

oggetto è un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il

richiedente può essere ammesso al libero esercizio della professione di fiduciario.

La misura in esame è sorretta da una sufficiente base legale (LFid) (M. Mini,

op. cit., pag. 40).

Ritenuto che l'attività di fiduciario pone

quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono

affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante

revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione agli operatori che

non offrono sufficienti garanzie di solvibilità. Occorre in particolare

tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività di fiduciari

professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB. Le norme

legali devono preservare il cittadino da un danno possibile, e scongiurarlo. Il

requisito posto dall'art. 8 LFID è pertanto sorretto da un interesse pubblico

sufficiente.

La misura in esame, proporzionata allo

scopo, non viola pertanto la libertà economica nella sua essenza (art. 27, 36

Cost).

Vanno pertanto respinte siccome infondate le

censure sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzionalità del requisito

posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid.

4.   Stante

quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giustizia,

proporzionata al lavoro occasionato dall'impugnativa è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è

respinto

.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente.

3.   Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La

segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.247 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.247 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.12.2005 52.2005.247

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario

Incarto n. 52.2005.247 Lugano 7 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Katia Baggi Fiala, vicecancelliera statuendo sul ricorso 28 luglio 2005 di RI 1 patrocinato da: PA 1, contro la decisione 12 luglio 2005 del Consiglio di Stato (n. 3585) che revoca all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario; vista la risposta 22 agosto 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a. Il 5 agosto 1987 il Consiglio di Stato ha rilasciato a RI 1, qui ricorrente, l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario (ris. gov. n. 4193).

b. Il 9 agosto 2004, nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei dati relativi ai fiduciari iscritti all'albo, il ricorrente ha dichiarato l'esistenza a suo carico di due attestati di carenza beni (ACB), per un totale di fr. 16'602'811.80. Tali ACB sarebbero da ricondurre alle note vicende della liquidazione di __________, di cui egli era amministratore delegato. A tal proposito evidenzia che per questi fatti è stato pronunciato nei suoi confronti un decreto di non luogo a procedere. Egli sarebbe stato dolosamente costretto a sottoscrivere delle cambiali che hanno appunto condotto all'emissione degli ACB. In ogni caso, a mente dell'insorgente, la semplice esistenza di ACB non potrebbe portare alla revoca della patente di fiduciario finanziario. B.   Il 23 novembre 2004 il Consiglio di Vigilanza (CV) sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha prospettato al ricorrente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario per decadenza del requisito di solvibilità posto dall'art. 8 cpv. 1 d LFid. C.   Raccolto il preavviso del CV, con decisione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario. D.   Avverso tale risoluzione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando che venga annullata. Egli ripercorre innanzitutto gli eventi che hanno portato all'emissione degli ACB, riprendendo in sostanza quanto già evidenziato nelle proprie osservazioni 9 agosto 2004. Ribadisce la propria condotta irreprensibile e la professionalità nello svolgimento dell'attività di fiduciario finanziario. Per di più contesta la tesi secondo cui la sussistenza di ACB sarebbe un criterio determinante per la revoca della patente di fiduciario. Tale criterio può portare alla revoca unicamente se realizza gli estremi di cui all'art. 8 cpv. 2 LFid. Una diversa interpretazione sarebbe, a suo avviso, contraria al principio della proporzionalità. Infine evidenzia che in concreto la revoca sarebbe contraria alla libertà di commercio e dell'industria (art. 27 Cost). Nei suoi confronti potrebbero essere adottate misure meno incisive e rispettose del principio di proporzionalità. E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8a LFid. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.   2.1. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L’autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i requisiti posti dall’art. 8 LFid, tra i quali figura il presupposto secondo cui il titolare non deve trovarsi in stato d'insolvenza comprovato da ACB (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione è revocata previo avviso del CV quando l'interessato non adempie più i presupposti per il rilascio (cfr. art. 8 LFid). Il requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid, noto ad altre professioni liberali (cfr. art. 8 lett. e Lavv; art. 13 cpv. 4 LN; art. 6 lett. d legge cantonale sull'esercizio delle professioni d'ingegnere e di architetto; art. 8 lett. c LLCA), si fonda su pertinenti motivi di polizia oltre ad essere sorretto da un interesse pubblico sufficiente: l'esigenza di tutelare la clientela dai rischi derivanti dall'attività di professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB (cfr. messaggio alla LFID 8 marzo 1983 punto 2-3). Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale la causale degli ACB è irrilevante dal profilo del rischio indotto (STA 8 agosto 1997 in re F.). 2.2. È considerato fiduciario finanziario ai sensi dell’art. 7 LFid chi svolge un’attività non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e quote di proprietà (lett. c), intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso le borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f).

3.   3.1. Nell'evenienza concreta RI 1 si trova da tempo in stato d'insolvenza comprovato da ACB. Tale fatto non è peraltro contestato. La situazione, che perdura da oltre quattro anni, non è migliorata in corso di causa. Alla luce di quanto appena esposto, i presupposti per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 LFid sono chiaramente soddisfatti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LFid). Il termine assegnato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 25 gennaio 2005) è trascorso infruttuoso. Concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per saldare i propri debiti finirebbe per rendere responsabile lo Stato di eventuali danni patiti nel frattempo dai clienti dello stesso. 3.2. Come già anticipato, la causale degli ACB è irrilevante. Nell'ambito della procedura di revoca dell'autorizzazione, non possono infatti più essere rimessi in discussione né i fatti e neppure le sentenze civili che hanno condotto all'emissione degli ACB (cfr. sentenze agli atti, 14 aprile 2000 e 13 marzo 2002). In concreto, neppure le ripercussioni penali degli eventi che hanno condotto agli ACB in oggetto sono di rilevanza per il presente giudizio. Ininfluente è in particolare il fatto che per gli stessi fatti sia stato pronunciato, a livello penale, un decreto di non luogo a procedere. In concreto, la revoca non è infatti fondata sui requisiti di "ottima reputazione" o di "attività irreprensibile" posti dai combinati art. 8 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 2 LFid (cfr. M. Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, CFPG, p 73). Contrariamente a quanto addotto dall'insorgente, non viola il principio di proporzionalità precludere all'autorità qualsiasi valutazione circa la natura degli ACB. Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale, una diversa conclusione arrischierebbe infatti di portare a conclusioni contrarie al principio di uguaglianza sancito dalla costituzione federale. 3.3. Pure la censura relativa ai principi generali che disciplinano l'istituto della revoca di un atto amministrativo va disattesa. I principi enumerati dall'insorgente vanno infatti applicati unicamente nel caso in cui la legge non determini tali presupposti. Come rilevato, l'oggetto del contendere è disciplinato dalla LFid che fissa dettagliatamente i motivi della revoca. 3.4. Per quanto attiene alla costituzionalità della legge, messa in discussione dal ricorrente, si rileva che la stessa è già stata ammessa dal Tribunale federale (cfr. M. Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti la LFid, in RDAT I-2000 p. 33), proprio in relazione alla libertà di commercio e d'industria (art. 31 vCost). Come già evidenziato l'autorizzazione in oggetto è un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente può essere ammesso al libero esercizio della professione di fiduciario. La misura in esame è sorretta da una sufficiente base legale (LFid) (M. Mini, op. cit., pag. 40). Ritenuto che l'attività di fiduciario pone quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione agli operatori che non offrono sufficienti garanzie di solvibilità. Occorre in particolare tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività di fiduciari professionisti versanti in uno stato d'insolvenza comprovato da ACB. Le norme legali devono preservare il cittadino da un danno possibile, e scongiurarlo. Il requisito posto dall'art. 8 LFID è pertanto sorretto da un interesse pubblico sufficiente. La misura in esame, proporzionata allo scopo, non viola pertanto la libertà economica nella sua essenza (art. 27, 36 Cost). Vanno pertanto respinte siccome infondate le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla costituzionalità del requisito posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. d LFid.

4.   Stante quanto precede, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giustizia, proporzionata al lavoro occasionato dall'impugnativa è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente.

3.   Intimazione a: . terzi implicati CO 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria