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52.2005.200

pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria

Ticino · 2005-08-08 · Italiano TI
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pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione delle offerte

contenenti informazioni erronee.

False,

secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le

indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione

per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un

errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo

ricondotte ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono

per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che

le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione,

il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della

controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione

inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro dell'aggiudicazione.

Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto

attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione

dalla procedura di aggiudicazione, trova i propri limiti nel rispetto del

principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i

dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al

vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare

una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta

ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione

(STA 16.4.2005 in re M & G.; cfr. anche Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-recht, Zurigo 2003, n. 252).

2.2. Nell'evenienza

concreta, la CO 1 ha indicato come referenza la realizzazione di un capannone

che le sarebbe stato commissionato dall'arch. Massimo Lafranchi, nel frattempo

deceduto, per un importo di fr. 570'000.-. L'indicazione è inveritiera, poiché

il lavoro è stato eseguito dalla ditta __________ di __________. Nemmeno la

resistente lo nega. Per giustificarsi, essa si limita ad allegare di aver

comunque curato la progettazione dell'opera. Precisa inoltre che anche l'importo

indicato sarebbe erroneo, in quanto trascritto con uno zero di troppo.

Le

spiegazioni fornite dall'aggiudicataria non giustificano il suo comportamento.

Le indicazioni fornite sono comunque insincere. Esse non presentano inoltre

connotazioni tali da permettere di attribuirle ad un semplice errore

involontario. Chi partecipa ad un concorso per l'esecuzione di un'opera di

carpenteria metallica non può in buona fede indicare come referenza la semplice

progettazione di un'opera analoga. Anche uno sprovveduto in materia è in grado

di rilevare che tra le due prestazioni non esiste un sufficiente grado di

affinità. Un conto è la progettazione, un altro conto è l'esecuzione. Il fatto

che entrambe le prestazioni siano riferite ad un'opera di carpenteria metallica

non basta per considerarle analoghe.

A questa

prima, significativa incongruenza si aggiunge che la CO 1 non ha minimamente

documentato di aver effettivamente fornito prestazioni remunerate per quel

capannone. Né, colta in fallo dal consorzio qui ricorrente, ha saputo spiegare

in modo plausibile l'origine dell'importo (fr. 570'000.-) che ha indicato quale

valore della commessa. Non basta affermare di aver aggiunto per errore uno zero

all'importo effettivo. Tenuto conto che il valore di preventivo dell'opera,

indicato dalla ditta __________, che l'ha effettivamente realizzato, ammonta a

fr. 446'000, la spiegazione della CO 1 non solo non convince, ma contribuisce

ad aumentare i dubbi sull'intenzionalità delle sue indicazioni in veritiere.

Specialmente se si considera che questa referenza presentava il valore più alto

e che una verifica della sua attendibilità era disagevole, poiché l'arch. M__________,

indicato come committente e progettista, era deceduto.

Valutate

tutte le circostanze, questo tribunale perviene dunque al solido convincimento

che la fattispecie perfeziona gli estremi dell'art. 25 lett. b LCPubb e

giustifica l'esclusione della resistente dalla gara. Non si può invero negare

che le referenze costituissero aspetti rilevanti ai fini dell'aggiudicazione

(cfr. STA 24.5.05 in re S.).

Invano

pretende la CO 1 di rimanere in lizza con lo stesso punteggio, grazie alle

altre referenze. L'esclusione dalla gara non si impone in seguito alla perdita

della referenza contestata, ma a causa del comportamento insincero assunto

dalla resistente, che al pari del mancato adempimento dei criteri d'idoneità

(art. 25 lett. a LCPubb) o dell'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 5

lett. c e d della legge (art. 25 lett. c LCPubb) permette di esprimere un

giudizio negativo sulla sua affidabilità. Tanto meno giova alla resistente

eccepire che le ditte del consorzio ricorrente andrebbero escluse perché si

sarebbero occupate dell'allesti-mento del preventivo. Oggetto del ricorso non è

la posizione delle ricorrenti, comunque legittimate ad agire in giudizio in

quanto partecipanti al concorso ed ammesse in graduatoria, bensì la decisione

con cui il municipio ha aggiudicato la commessa alla resistente.

3.   Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto senza

che occorra esaminare se anche le indicazioni riguardanti il numero dei

dipendenti integrino i presupposti dell'art. 25 lett. b LCPubb. La decisione

impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al municipio, affinché renda

una nuova decisione previa verifica della posizione delle ricorrenti in ordine

alla loro eventuale partecipazione ai preparativi per la messa a concorso della

commessa.

La tassa

di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa

ed al valore della commessa, sono suddivise in parti uguali fra il committente

e la resistente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.

la decisione 25 maggio 2005 del municipio di __________

è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente,

che rifonderanno al consorzio ricorrente fr. 1'500.- a testa a titolo di

ripetibili.

3.   Intimazione

a:

terzi implicati

1.

Officina

Borra SA,

6557 Cama,

2.

municipio

di Monte Carasso,

6513 Monte Carasso,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2005 52.2005.200 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2005 52.2005.200 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2005 52.2005.200

pubblico concorso per la fornitura e la posa di opere di carpenteria

Incarto n. 52.2005.200 Lugano 8 agosto 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 8 giugno 2005 del Consorzio formato dalle ditte: RI 1 RI 2 entrambe patrocinate da: PA 1, contro la decisione 25 maggio 2005 del municipio di Monte Carasso che delibera alla CO 1 le opere di carpenteria metallica per l'ampliamento della nuova scuola d'infanzia; viste le risposte:

-    20 giugno 2005 della CO 1;

-    21 giugno 2005 del municipio di Monte Carasso; preso atto della replica 13 luglio 2005 delle insorgenti e delle dupliche:

-    22 luglio 2005 della CO 1;

-    25 luglio 2005 del municipio di Monte Carasso; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto Il 22 marzo 2005 il municipio di Monte Carasso ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa delle opere di carpenteria metallica (struttura portante) necessarie all'ampliamento della nuova scuola d'infanzia (FU n. 24/2005 pag. 2127 seg.). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente definito in base ai seguenti criteri: - prezzo                                                     70% - referenze e qualità dell'offerente             25% - formazione apprendisti 5% Il capitolato invitava i concorrenti ad indicare le referenze per lavori analoghi d'importo superiore a fr. 200'000.-, specificando l'opera ed il luogo d'esecuzione, l'anno di costruzione, il committente ed il costo. Esso precisava che le referenze sarebbero state valutate come segue:

- > 5 oggetti                20 punti

- 4/5 oggetti                15 punti

-    3 oggetti                10 punti

-    2 oggetti 6 punti I concorrenti dovevano inoltre indicare il numero dei dipendenti, distinguendo fra personale amministrativo, personale tecnico, maestranze domiciliate e maestranze estere. B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro concorrenti, fra cui quelle della resistente CO 1 (__________) di fr. 412'689.95 e quella delle ditte ricorrenti, costituitesi in consorzio, di fr. 492'655.90. La prima ha indicato di impiegare 9 dipendenti così suddivisi:

- personale amministrativo                1 unità

- personale tecnico                            1 unità

- maestranze domiciliate                   5 unità

- maestranze estere                          2 unità Nel capitolato e modulo d'offerta la resistente ha menzionato le seguenti referenze: Opera e luogo Anno Committente Importo Capannone Giubiasco 2000 Walcolin 490'000 AVP Pazzallo 2000 Garzoni 380'000 Hangar 4 Magadino 2004 Swissstal 220'000 Capannone Castione 2001 arch. Lafranchi 570'000 Portoni scorrevoli Magadino 2003 Agromeccanica 230'000 Capannone Trimmis 1999 Eckold 260'000 Con documento separato, essa ha inoltre allegato all'offerta un elenco che riprendeva le referenze sopra indicate aggiungendovene altre 9. La referenza relativa al capannone di Castione era riportata senza l'indicazione del valore. Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 25 maggio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 97.1 punti su 100. C.   Contro la predetta decisione è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo il consorzio formato dalle ditte citate in ingresso, classificatosi al secondo posto, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata. L'insorgente osserva che il capannone di Castione, indicato dall'aggiudicataria come referenza per un importo di fr. 570'000.-, è stato realizzato dalla ditte __________ per conto della ditta __________ per un importo preventivato in fr. 446'000.-. La CO 1, soggiunge, non occuperebbe inoltre nove dipendenti come indicato dal capitolato, ma soltanto due come risulta dalla dichiarazione della Commissione paritetica. Avendo l'aggiudicataria fornito indicazioni false, la sua offerta andrebbe pertanto esclusa. D.   All'accoglimento del ricorso si è opposta la CO 1, contestando in dettaglio le tesi del consorzio ricorrente. La discrepanza tra il numero di dipendenti indicato dal capitolato e quello risultante dalla dichiarazione della Commissione paritetica del Cantone Ticino, alla quale si è volontariamente sottoposta - non essendovene una nel Cantone Grigioni - sarebbe da attribuire unicamente alle variazioni stagionali. L'adduzione della referenza riguardante il capannone di Castione sarebbe giustificata dal fatto di averlo progettato. Il valore indicato andrebbe invece attribuito ad un errore di scritturazione (fr. 570'000.- invece di fr. 57'000.-). Le altre referenze elencate separatamente sarebbero comunque sufficienti per giustificare il punteggio assegnatole. L'offerta del consorzio ricorrente, conclude la CO 1, andrebbe in ogni caso esclusa, poiché le stesse hanno aiutato il committente ad allestire i preventivi. Ad identica conclusione perviene il municipio di Monte Carasso, contestando a sua volta le tesi dell'insorgente con osservazioni che riprendono quasi letteralmente quelle della CO 1. E.   Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e conclusioni, sviluppandole ulteriormente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara il consorzio formato dalle ditte ricorrenti è senz'altro legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. a LCPubb e 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. Giusta l'art. 25 lett. b LCPubb, il committente esclude dalla procedura i concorrenti che gli hanno dato indicazioni false. La norma riprende in sostanza l'art. 11 lett. b della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), che formula in termini vincolanti. Analoga disciplina è prevista dal § 23 cpv. 1 lett. b delle direttive di applicazione del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (DirCIAP), che commina l'esclusione delle offerte contenenti informazioni erronee. False, secondo il significato comunemente attribuito al termine, sono per principio le indicazioni contrarie al vero. La falsità, ovvero la difformità dell'indicazione per rapporto alla verità oggettiva, può essere deliberata o scaturire da un errore involontario. Indicazioni false, che potrebbero essere in qualche modo ricondotte ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente, devono per principio comportare l'esclusione dell'offerta. Considerato lo spazio che le procedure per l'aggiudicazione di commesse pubbliche riservano all'autocertificazione, il tradimento della fiducia riposta dal committente nella correttezza della controparte va sanzionato con rigore, indipendentemente dal ruolo che l'informazione inveritiera può avere effettivamente svolto nel quadro dell'aggiudicazione. Maggiore indulgenza va invece applicata nel caso di indicazioni false in quanto attribuibili ad un involontario errore del concorrente. In questi casi, l'estromissione dalla procedura di aggiudicazione, trova i propri limiti nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo. Non tutti i dati erronei indicati dal concorrente in modo involontariamente contrario al vero sono suscettibili di provocare l'esclusione dell'offerta. Per giustificare una simile conseguenza occorre che l'irregolarità sia rilevante e che sia atta ad influire sulle valutazioni in base alle quali viene decisa l'aggiudicazione (STA 16.4.2005 in re M & G.; cfr. anche Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungs-recht, Zurigo 2003, n. 252). 2.2. Nell'evenienza concreta, la CO 1 ha indicato come referenza la realizzazione di un capannone che le sarebbe stato commissionato dall'arch. Massimo Lafranchi, nel frattempo deceduto, per un importo di fr. 570'000.-. L'indicazione è inveritiera, poiché il lavoro è stato eseguito dalla ditta __________ di __________. Nemmeno la resistente lo nega. Per giustificarsi, essa si limita ad allegare di aver comunque curato la progettazione dell'opera. Precisa inoltre che anche l'importo indicato sarebbe erroneo, in quanto trascritto con uno zero di troppo. Le spiegazioni fornite dall'aggiudicataria non giustificano il suo comportamento. Le indicazioni fornite sono comunque insincere. Esse non presentano inoltre connotazioni tali da permettere di attribuirle ad un semplice errore involontario. Chi partecipa ad un concorso per l'esecuzione di un'opera di carpenteria metallica non può in buona fede indicare come referenza la semplice progettazione di un'opera analoga. Anche uno sprovveduto in materia è in grado di rilevare che tra le due prestazioni non esiste un sufficiente grado di affinità. Un conto è la progettazione, un altro conto è l'esecuzione. Il fatto che entrambe le prestazioni siano riferite ad un'opera di carpenteria metallica non basta per considerarle analoghe. A questa prima, significativa incongruenza si aggiunge che la CO 1 non ha minimamente documentato di aver effettivamente fornito prestazioni remunerate per quel capannone. Né, colta in fallo dal consorzio qui ricorrente, ha saputo spiegare in modo plausibile l'origine dell'importo (fr. 570'000.-) che ha indicato quale valore della commessa. Non basta affermare di aver aggiunto per errore uno zero all'importo effettivo. Tenuto conto che il valore di preventivo dell'opera, indicato dalla ditta __________, che l'ha effettivamente realizzato, ammonta a fr. 446'000, la spiegazione della CO 1 non solo non convince, ma contribuisce ad aumentare i dubbi sull'intenzionalità delle sue indicazioni in veritiere. Specialmente se si considera che questa referenza presentava il valore più alto e che una verifica della sua attendibilità era disagevole, poiché l'arch. M__________, indicato come committente e progettista, era deceduto. Valutate tutte le circostanze, questo tribunale perviene dunque al solido convincimento che la fattispecie perfeziona gli estremi dell'art. 25 lett. b LCPubb e giustifica l'esclusione della resistente dalla gara. Non si può invero negare che le referenze costituissero aspetti rilevanti ai fini dell'aggiudicazione (cfr. STA 24.5.05 in re S.). Invano pretende la CO 1 di rimanere in lizza con lo stesso punteggio, grazie alle altre referenze. L'esclusione dalla gara non si impone in seguito alla perdita della referenza contestata, ma a causa del comportamento insincero assunto dalla resistente, che al pari del mancato adempimento dei criteri d'idoneità (art. 25 lett. a LCPubb) o dell'inosservanza dei principi sanciti dall'art. 5 lett. c e d della legge (art. 25 lett. c LCPubb) permette di esprimere un giudizio negativo sulla sua affidabilità. Tanto meno giova alla resistente eccepire che le ditte del consorzio ricorrente andrebbero escluse perché si sarebbero occupate dell'allesti-mento del preventivo. Oggetto del ricorso non è la posizione delle ricorrenti, comunque legittimate ad agire in giudizio in quanto partecipanti al concorso ed ammesse in graduatoria, bensì la decisione con cui il municipio ha aggiudicato la commessa alla resistente.

3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere accolto senza che occorra esaminare se anche le indicazioni riguardanti il numero dei dipendenti integrino i presupposti dell'art. 25 lett. b LCPubb. La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al municipio, affinché renda una nuova decisione previa verifica della posizione delle ricorrenti in ordine alla loro eventuale partecipazione ai preparativi per la messa a concorso della commessa. La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza: 1.1. la decisione 25 maggio 2005 del municipio di __________ è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente, che rifonderanno al consorzio ricorrente fr. 1'500.- a testa a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: terzi implicati 1. Officina Borra SA, 6557 Cama, 2. municipio di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario