ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.402 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.402 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.402
ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria
Incarto n. 52.2004.402 Lugano 10 dicembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dalla segretaria: Katia Baggi Fiala, vicecancelliera statuendo sul ricorso 9 dicembre 2004 di RI 1 RI 2 per mancata applicazione della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986; richiamato l’art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 e RI 2 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo rimproverando al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio di aver disatteso la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (RL 2.5.1.1); che i ricorrenti evidenziano che il consuntivo del Cantone Ticino presenta da anni un importante deficit d’esercizio; la stima di chiusura del consuntivo 2004, adducono, mostra un disavanzo d’esercizio di 336 milioni di franchi, mentre il piano finanziario 2004 - 2007 indica disavanzi d’esercizio e autofinanziamento negativo crescenti anche per gli anni 2006 - 2007; che, a loro avviso, nemmeno se venissero attuate le misure di risanamento previste dal piano finanziario 2004 - 2007, il disavanzo riportato sarebbe riassorbito e gli investimenti netti autofinanziati entro il 2008; con questo tipo di pianificazione le finanze del Cantone resterebbero in disequilibrio per almeno 6 anni; che, a mente dei ricorrenti, la gestione finanziaria del Cantone disattenderebbe i principi sanciti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato: in particolare, quelli della parsimonia (art. 5), dell’economicità (art. 6) e dell’equilibrio finanziario (art. 4); che, in conclusione, gli insorgenti postulano che Governo e Parlamento cantonali vengano richiamati e costretti a rientrare nella legalità, in modo da non danneggiare direttamente gli interessi di tutti i contribuenti del Cantone; considerato, in diritto che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza; che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 60 PAmm n. 2); che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro l’operato del Governo e del Parlamento, ai quali gli insorgenti rimproverano di aver violato la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato; che nessuna disposizione di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni fondate sulla legge in questione; che già dal profilo della competenza il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile; che il ricorso non è d’altro canto rivolto contro una decisione particolare; esso si limita a censurare in termini generali l’operato del Consiglio di Stato e del Parlamento; che, non attribuendo la legge a questo tribunale poteri di vigilanza sul Governo e sul Gran Consiglio, l’impugnativa va di conseguenza respinta in ordine anche per difetto di decisione impugnabile; che gli insorgenti non sono infine legittimati a ricorrere; la loro situazione non è in effetti diversa da quella di qualsiasi altro cittadino; non sono toccati in modo particolare dagli atti che censurano; nemmeno da questo profilo sono date le premesse per entrare nel merito del ricorso; che il ricorso va pertanto respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, per difetto di decisione impugnabile e per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti; che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti in solido. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 26c cpv. 2 LOG; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Intimazione a: (per conoscenza). terzi implicati CO 1 Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo La segretaria