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52.2004.339

Ticino · 2004-10-18 · Italiano TI
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Ricovero coatto in ambiente psichiatrico e rifiuto di rilascio

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire

il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,

dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento

coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona

indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del

comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore

(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso

d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di

residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv.

1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile

dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può

tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario

(art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o

urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a

questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

2.3. Al pari del diritto federale (art. 397a

cpv. 3 CCS), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati

coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato

(art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime

possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP).

Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui

designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico (art. 46 cpv. 1 LASP),

rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non

ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale in tema di dimissione

(art. 46 cpv. 2 LASP, 397b cpv. 3 CCS).

La decisione resa in esito ad una domanda di

rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati

gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il

termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è

impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme

della PAmm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

3.   __________

è stato collocato presso la CPC il 17 luglio 2004. Non è dato di sapere chi ha

ordinato il ricovero e se la misura è stata disposta in via ordinaria o per ragioni

di urgenza. Il 7 settembre 2004 l'internato ha scritto alla CGASP, manifestando

in termini tanto concisi quanto puntuali la volontà di ricorrere contro il

ricovero coatto. La CGASP ha reputato che la scrittura fosse ricevibile, in

quanto configurabile sia come ricorso contro la decisione di ricovero, sia come

impugnativa contro un implicito diniego di rilascio. In entrambi i casi a

torto.

Intanto appare evidente che considerato alla

stregua di un gravame proposto contro il provvedimento di internamento, l'atto

ricorsuale non era neppure valutabile dal profilo della sua tempestività senza

la decisione formale di ricovero che per legge deve accompagnare ogni

collocamento in una UTR. La CGASP non ha esperito alcun accertamento in merito

alla sussistenza di un simile documento, né ha verificato se esso era stato

notificato al paziente con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Quanto alla possibilità di ritenerlo

un'impugnativa avverso un rifiuto di dimissione, non si può far a meno di

annotare che al momento in cui il ricorrente l'ha inoltrato non esisteva alcuna

decisione resa dalla competente autorità in esito ad una domanda di rilascio.

Alla carenza di una risoluzione impugnabile adottata nel contesto di un iter

procedurale chiaramente imposto dalle legge, la CGASP non poteva supplire con

una finzione, adducendo in particolare che in sede di osservazioni all'impugnativa

i medici curanti della CPC avevano implicitamente escluso di poter rilasciare

il paziente e che le motivazioni di una simile presa di posizione erano state

comunque comunicate all'interessato in occasione dell'udienza di conciliazione.

Come minimo, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame di __________ e

trasmetterlo subito alla direzione della CPC affinché venisse evaso nelle

dovute forme alla stregua di una domanda di rilascio ex art. 47 LASP.

Rifiutandosi di condividere le disinvolte

valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP, questo tribunale non incorre di

certo in un eccesso di formalismo. Nel contesto della LASP e delle misure privative

della libertà il legislatore ha voluto segnare un ben determinato cammino

processuale sia per i collocamenti (art. 19 ss.) che per le dimissioni (art. 45

ss.), prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti conforme

alle norme del diritto federale ed europeo. Il corretto esercizio di questi diritti

presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione motivata contro la

quale aggravarsi davanti alla competente autorità con la necessaria

ponderazione e cognizione di causa. Non basta sostenere di averlo informato ad

un'udienza senza neppure farne menzione nel relativo verbale.

In simili evenienze questo tribunale non può

che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza

inferiore affinché renda una nuova decisione dopo aver verificato, e all'occorrenza

imposto, l'ossequio di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla

LASP a tutela di coloro che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza.

4.   Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto. Non si preleva

tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50

e 52 LASP;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è accolto.

Di

conseguenza:

1.1.   la decisione

29 settembre 2004 (no. PS.2004.80) della commissione giuridica in materia di

assistenza sociopsichiatrica è annullata;

1.2.   gli atti sono

rinviati alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica

affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2.   Non si

preleva tassa di giudizio.

3.   Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2004.339 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2004.339 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.339

Ricovero coatto in ambiente psichiatrico e rifiuto di rilascio

Incarto n. 52.2004.339 Lugano 18 ottobre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di __________ contro la decisione 29 settembre 2004 (no. PS.2004.80) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente al fine di ottenere il rilascio dalla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC), struttura presso la quale è stato ricoverato in forma coatta il 17 luglio 2004; viste le risposte:

-    12 ottobre 2004 della Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;

-    14 ottobre 2004 della CPC; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 17 luglio 2004 __________ è stato privato della libertà a scopo di assistenza e collocato presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta. Questo ennesimo ricovero in ambito psichiatrico dal 1978 è stato ordinato a causa del riacutizzarsi dello scompenso psichico di cui egli soffre da tempo e del peggioramento delle sue condizioni internistiche. B.   Mediante ricorso 7 settembre 2004 __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento. Considerato il gravame alla stregua di un'impugnativa contro un'implicita decisione di rigetto di una domanda di rilascio, il 22 settembre 2004 la CGASP ha sentito l'insorgente nell'ambito di un'udienza conciliativa preliminare, quindi l'ha sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 29 settembre 2004 la CGASP ha respinto il ricorso. C.   Il 5 ottobre 2004 __________ ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà. D.   La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni rimettendosi al giudizio del tribunale, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata dall'insorgente producendo il rapporto steso il 22 settembre 2004 all'indirizzo dell'autorità di ricorso di prime cure. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti. Non spetta a questo tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS). 2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP). 2.3. Al pari del diritto federale (art. 397a cpv. 3 CCS), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato (art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP). Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico (art. 46 cpv. 1 LASP), rispettivamente l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non ha delegato al direttore di settore la competenza decisionale in tema di dimissione (art. 46 cpv. 2 LASP, 397b cpv. 3 CCS). La decisione resa in esito ad una domanda di rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

3.   __________ è stato collocato presso la CPC il 17 luglio 2004. Non è dato di sapere chi ha ordinato il ricovero e se la misura è stata disposta in via ordinaria o per ragioni di urgenza. Il 7 settembre 2004 l'internato ha scritto alla CGASP, manifestando in termini tanto concisi quanto puntuali la volontà di ricorrere contro il ricovero coatto. La CGASP ha reputato che la scrittura fosse ricevibile, in quanto configurabile sia come ricorso contro la decisione di ricovero, sia come impugnativa contro un implicito diniego di rilascio. In entrambi i casi a torto. Intanto appare evidente che considerato alla stregua di un gravame proposto contro il provvedimento di internamento, l'atto ricorsuale non era neppure valutabile dal profilo della sua tempestività senza la decisione formale di ricovero che per legge deve accompagnare ogni collocamento in una UTR. La CGASP non ha esperito alcun accertamento in merito alla sussistenza di un simile documento, né ha verificato se esso era stato notificato al paziente con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Quanto alla possibilità di ritenerlo un'impugnativa avverso un rifiuto di dimissione, non si può far a meno di annotare che al momento in cui il ricorrente l'ha inoltrato non esisteva alcuna decisione resa dalla competente autorità in esito ad una domanda di rilascio. Alla carenza di una risoluzione impugnabile adottata nel contesto di un iter procedurale chiaramente imposto dalle legge, la CGASP non poteva supplire con una finzione, adducendo in particolare che in sede di osservazioni all'impugnativa i medici curanti della CPC avevano implicitamente escluso di poter rilasciare il paziente e che le motivazioni di una simile presa di posizione erano state comunque comunicate all'interessato in occasione dell'udienza di conciliazione. Come minimo, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame di __________ e trasmetterlo subito alla direzione della CPC affinché venisse evaso nelle dovute forme alla stregua di una domanda di rilascio ex art. 47 LASP. Rifiutandosi di condividere le disinvolte valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP, questo tribunale non incorre di certo in un eccesso di formalismo. Nel contesto della LASP e delle misure privative della libertà il legislatore ha voluto segnare un ben determinato cammino processuale sia per i collocamenti (art. 19 ss.) che per le dimissioni (art. 45 ss.), prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti conforme alle norme del diritto federale ed europeo. Il corretto esercizio di questi diritti presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione motivata contro la quale aggravarsi davanti alla competente autorità con la necessaria ponderazione e cognizione di causa. Non basta sostenere di averlo informato ad un'udienza senza neppure farne menzione nel relativo verbale. In simili evenienze questo tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova decisione dopo aver verificato, e all'occorrenza imposto, l'ossequio di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza.

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto. Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP). Per questi motivi, visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50 e 52 LASP; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1.   la decisione 29 settembre 2004 (no. PS.2004.80) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica è annullata; 1.2.   gli atti sono rinviati alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2.   Non si preleva tassa di giudizio.

3.   Intimazione a:; . terzi implicati

1. CO1

2. CO2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario