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52.2004.333

ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile

Ticino · 2004-11-03 · Italiano TI
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ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 CO 1

E. 2 CO 2

E. 3 CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2004 52.2004.333 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2004 52.2004.333 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2004 52.2004.333

ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile

Incarto n. 52.2004.333 Lugano 3 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di RI 1 RI 2 entrambe patrocinate da: PA 1 contro la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 4097), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1. aprile 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato a __________ ed alla ricorrente RI 2 di cessare immediatamente l'esercizio della prostituzione nello stabile in cui aveva sede l'__________ (part. n. 202 RF) e di ripristinare la destinazione alberghiera dell'immobile; viste le risposte:

-    11 ottobre 2004 del Dipartimento delle istituzioni (UP);

-    13 ottobre 2004 del municipio di __________;

-    19 ottobre 2004 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'__________ di __________ è un esercizio pubblico con alloggio, composto di due locali d'esercizio e di 9 camere con 14 letti, situato nella zona residenziale del PR, in un edificio di proprietà __________ (part. n. 202 RF); che la ricorrente RI 1 (__________) era titolare dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, mentre la ricorrente RI 2 ne era la gerente; che il 7 agosto 2000 l'Ufficio dei permessi (UP) del Dipartimento delle istituzioni ha sospeso l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico per la durata di tre mesi perché era stato trasformato in un postribolo; che tra l'inizio del 2001 e la fine del 2003 l'__________ ha ospitato quasi esclusivamente decine e decine di giovani donne, non accompagnate, provenienti da paesi sudamericani o dall'Europa dell'est (STA 2.6.2004 in re RI 1 e RI 2); che nella notte del 22 dicembre 2003, nell'osteria si è sviluppato un incendio. La polizia, giunta sul posto, ha rintracciato soltanto un'ospite. Interrogata, quest'ultima ha dichiarato che ve n'erano altre 21, tutte dedite alla prostituzione. La gerente, sentita a sua volta, ha ammesso che le camere erano locate a ragazze straniere, che pagavano di giorno in giorno, mentre il personale di servizio ha confermato che le ospiti dell'esercizio pubblico si prostituivano; che, ritenendo che l'Osteria __________ fosse stata nuovamente trasformata in un postribolo, il 13 febbraio 2004 l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico rilasciata alla __________ e sospeso per tre mesi l'assunzione della gerenza di esercizi pubblici da parte della ricorrente RI 2; che la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 1588 del 20.4.04), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 2.6.04) e da ultimo dal Tribunale federale con sentenza 1. settembre 2004; che, sollecitato a più riprese dagli abitanti della zona, il 1. aprile 2004 il municipio ha ordinato a __________, amministratore della __________, nel frattempo fallita, ed alla gerente dell'esercizio pubblico, RI 2, in rappresentanza della __________ di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione nello stabile situato sulla part. n. 202 RF e di ripristinare l'uso dell'immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione approvata con licenza edilizia 8 gennaio 1996; che il provvedimento, fondato sugli art. 42, 43  e 45 LE, rispettivamente 7 e 37 NAPR, è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 14 settembre 2004 ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________ e da RI 2, alla quale ha negato la legittimazione attiva; che il Governo ha in sostanza ritenuto che nessun titolo potesse giustificare l'attività che il municipio ha ordinato di sospendere; che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che la __________ sostiene anzitutto che RI 2 non era sua rappresentante; si riserva però di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ordine in contestazione; RI 2 sostiene invece che la decisione impugnata non esplicherebbe effetti nei suoi confronti, poiché nulla può nel rapporto tra il municipio e la locatrice; che nel merito, le ricorrenti sostengono che non sono stati esperiti accertamenti che documentino che l'__________ era utilizzata per l'esercizio della prostituzione; si tratterebbe di illazioni degli organi di stampa; che la decisione violerebbe il diritto di essere sentito, il principio di proporzionalità e quello della buona fede, nonché ulteriori disposizioni di legge, che non occorre qui elencare; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE; che la legittimazione attiva delle ricorrenti a contestare il giudizio governativo è certa (art. 43 PAmm); se la ricorrente RI 2 fosse legittimata a contestare anche l'ordine impartitole dal municipio è questione di merito, che verrà esaminata più avanti; che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine; che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo e le altre prove chieste dalle ricorrenti appaiono del tutto inidonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che giusta l'art. 42 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto (violazione formale); analogamente, l'autorità comunale ordina anche la sospensione delle utilizzazioni non autorizzate di opere edilizie realizzate legittimamente; che per l'art. 43 LE, il municipio ordina inoltre la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso, in contrasto con la legge, i regolamenti o i piani regolatori (violazione materiale), tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico o quello dei vicini (principio di proporzionalità); che, analogamente, in caso di utilizzazione abusiva (violazione formale) di opere realizzate legittimamente, che non può conseguire il permesso a posteriori (violazione materiale), il municipio ordina anche il ripristino della destinazione autorizzata; che tanto l'ordine di sospensione dell'utilizzazione abusiva, quanto quello di ripristino della destinazione autorizzata vanno emanati nei confronti del proprietario (perturbatore per situazione) e di eventuali ulteriori aventi diritto di disporre dell'oggetto (perturbatori per comportamento); che nell'evenienza concreta, l'__________ è situata all'interno della zona residenziale estensivo-intensiva (R4) di __________, riservata all'abitazione ed alle attività commerciali od artigianali compatibili con la funzione abitativa (art. 37 NAPR); che la licenza edilizia rilasciata nel 1996 autorizza l'esercizio dell'attività alberghiera; che nella trasformazione dell'__________ in bordello, rilevata dall'autorità, sono ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione non autorizzato (violazione formale), che non può nemmeno essere posto a beneficio del permesso a posteriori (violazione materiale), in quanto palesemente contraria alla funzione residenziale che il PR assegna alla zona di utilizzazione R4, in cui l'esercizio pubblico è ubicato (art. 22 LPT); che, nella misura in cui è stato impartito alla ricorrente RI 2, l'ordine 1. aprile 2004 appare del tutto giustificato; in quanto gerente, questa ricorrente aveva il potere di disporre dell'esercizio pubblico; era quindi perturbatrice per comportamento; che, ingiungendole di sospendere l'utilizzazione instaurata abusivamente, che tollerava in palese contrasto con i suoi doveri professionali, il municipio non ha certamente violato il diritto; tanto meno l'ha violato ordinandole nel contempo di ripristinare la destinazione alberghiera autorizzata; che, a torto, il Consiglio di Stato le ha negato la legittimazione attiva; in quanto destinataria dell'ordine, questa ricorrente era certamente gravata dal provvedimento impugnato; che la violazione del diritto in cui è incorso il Governo, negando alla gerente RI 2 la qualità per agire in giudizio, è comunque irrilevante, poiché la sua impugnativa non è stata dichiarata irricevibile, ma respinta al pari del ricorso inoltrato dalla __________; la legittimità del provvedimento censurato è quindi stata esaminata nel merito; che il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe semmai dovuto essere dichiarato irricevibile nella misura in cui era interposto dalla __________, titolare dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, poiché l'ordine in contestazione - oltre che a __________, rappresentante della società proprietaria dell'immobile - è stato impartito soltanto alla gerente RI 2; non gravava di conseguenza la ricorrente __________; che non mette tuttavia conto di disquisire ulteriormente su questi aspetti, poiché, nel merito, l'ordine appare pienamente fondato; che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso - temerario - va respinto, addebitando la tassa di giustizia alle ricorrenti in solido. Per questi motivi, visti gli art. 22 LPT; 21, 43, 45 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18,28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3.   Intimazione a: terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario