Istanza di intervento per presunto utilizzo di fondi donati al comune
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2004.324 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2004.324 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2004.324
Istanza di intervento per presunto utilizzo di fondi donati al comune
Incarto n. 52.2004.324 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Katia Baggi Fiala, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 settembre 2004 di RI1 contro la decisione 7 settembre 2004 (no. 3904) del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l’istanza di intervento presentata dall’insorgente e la segnalazione del municipio di __________, in merito alle decisioni 17 giugno 2004 dell’assemblea comunale di __________; richiamato l’art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con istanza di intervento 17 ottobre 2003 RI1 ha segnalato al Consiglio di Stato un presunto utilizzo improprio di fondi donati al comune di __________; che con decisione 20 aprile 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ordinato al municipio di regolarizzare la situazione venutasi a creare a seguito del mancato coinvolgimento dell’assemblea comunale nell’approvazione di due crediti d’investimento e nell’accettazione di donazioni ricevute dal comune di __________; che il 17 giugno 2004 l’assemblea comunale di __________ ha accettato la donazione del comune di __________, approvato la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dell’onorario dell’architetto che si era occupato della problematica dei “__________” e respinto la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per la copertura dei maggiori costi relativi alla sistemazione del ____________________; che l’8 luglio 2004 il municipio ha segnalato all’autorità di vigilanza le decisioni assembleari 17 giugno 2004; che con decisione 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza, ha ratificato la spesa d’investimento effettuata in relazione alla sistemazione del__________, essendo i lavori eseguiti e la fattura pagata; che ha inoltre ritenuto di non aprire una procedura disciplinare nei confronti dei membri del municipio; che contro il predetto giudizio governativo, RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; Considerato, in diritto che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; che, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un’impugnativa l’autorità adita esamina d’ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm); che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad. art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi); che, giusta l’art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; che chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2); che per costante giurisprudenza, i provvedimenti resi dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso sui comuni sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui modificano, a scapito dell’insorgente, la situazione giuridica preesistente (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n. 19; STA 15.2.2001 in re C.; STA 26.20.21001 in re M. e G.; STA 10.9.2004 in re P.); che la lesione dei legittimi interessi deve pertanto derivare dalla decisione dell’autorità di vigilanza, non essendo sufficiente che la situazione denunciata tocchi il ricorrente nei suoi legittimi interessi; che, nell’evenienza concreta, il governo si è limitato ad approvare la richiesta di un credito straordinario in sanatoria per un ammontare di __________ e diffidare il municipio al rispetto delle competenze decisionali dell’assemblea comunale, prescindendo infine dall’infliggere sanzioni disciplinari ai membri del municipio; che, la decisione governativa impugnata non modifica pertanto minimamente la situazione preesistente a discapito del ricorrente, causandogli – come è necessario – un pregiudizio diretto: che l’insorgente, che agisce a tutela di interessi generali, non è toccato dall’atto impugnato in maniera più grave e neppure diversamente da qualsiasi altro cittadino; che, di conseguenza, la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della precitata giurisprudenza e il ricorso dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); Per questi motivi, visti gli art. 207 LOC; 3, 28, 48, 60 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile .
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: terzi implicati Il presidente del La segretaria Tribunale cantonale amministrativo