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52.2004.314

accesso sufficiente

Ticino · 2004-10-14 · Italiano TI
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accesso sufficiente

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 patrocinato da: PA2

E. 2 CO2

E. 3 CO3

E. 4 CO4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.10.2004 52.2004.314 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.10.2004 52.2004.314 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.10.2004 52.2004.314

Incarto n. 52.2004.314 Lugano 14 ottobre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 settembre 2004 della RI1 patrocinata da: PA1 contro la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3849) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF); viste le risposte:

-    23 settembre 2004 di CO1;

-    24 settembre 2004 del Dipartimento del territorio;

-    28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

-      1. ottobre 2004 del municipio di CO2; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 15 dicembre 2003 il resistente CO1 ha chiesto al municipio di Bellinzona il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part.

n. 6187 RF); che l'accesso è previsto attraverso il fondo contermine (part. n. 4383 RF), di proprietà della RI1, gravato da una servitù di passo personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, iscritta a RF a favore del resistente e di CO1, consistente nel diritto di utilizzare come passaggio a piedi o con i loro veicoli il viale (sub. g), che raggiunge la strada comunale; che alla domanda si è opposta la RI1, contestando la sufficienza dell'accesso; che il 21 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina, che nel frattempo aveva promosso davanti al Pretore di __________ un'azione volta ad accertare la portata effettiva del diritto di passo; che con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente; che il Governo si è in sostanza limitato ad affermare di non nutrire dubbi in merito al fatto che il fondo in oggetto disponga di un accesso sufficiente; non sarebbe necessario attendere l'esito della causa civile; a maggior ragione se si considera che il resistente ha nel frattempo ottenuto il permesso di costruire una pista attraverso le part. n. 6185 e 6309, di sua proprietà, che gli consente di raggiungere il fondo dedotto in edificazione per le esigenze del cantiere; che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza; che l'insorgente ripropone in questa sede le eccezioni sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze con riferimento alla sufficienza dell'accesso; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ne postula il rigetto senza formulare osservazioni; che ad identica conclusione pervengono il municipio e CO1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato; che il fondo è considerato urbanizzato solo se è dotato di un accesso sufficiente, ossia commisurato alle necessità dell'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT); che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, l'esigenza di un accesso sufficiente discende soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, alla polizia sanitaria, nonché a quella del fuoco; l'accesso deve quindi essere tale da permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà (RDAT 1997 I n. 59; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 77 LALPT, n. 570; Zimmerlin, Das Baugestz des Kt. Aargau, II. ed., Aarau, 1985, § 156, n. 8; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna, 2001, n. 700 seg.; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag. 255 seg.; Jomini, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 18 seg.); che l'accessibilità del fondo deve essere garantita in modo durevole tanto dal profilo fattuale, quanto dal profilo giuridico; se passa attraverso fondi di terzi, l'accesso deve essere assicurato da un'adeguata servitù (ZBl 1981, 463 seg.; OWVGE VIII, n. 56 consid. 2a; DFGP, op. cit., ibidem); che un diritto di passo, costituito sotto forma di servitù, è sufficiente solo se assicura l'accesso al fondo con ogni veicolo a tutta la cerchia dei potenziali interessati, prescindendo dalla persona del proprietario pro tempore; per principio, la servitù deve dunque essere di natura prediale; che un diritto di passo, costituito come servitù personale, non è per principio sufficiente, perché permette di accedere al fondo soltanto al suo titolare; non assicura, in particolare, alcun diritto di accesso né ai mezzi di soccorso, né ai parenti, agli amici, ai conoscenti, ai fornitori o ad altri interessati a raggiungere la costruzione; che il diritto di passo, di cui beneficiano il resistente CO1 e __________, è stato costituito sul fondo della ricorrente come servitù personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, ad utilizzare come passaggio a piedi o con i loro veicoli privati il viale sub. g della part.

n. 4383 RF; che tale diritto è strettamente limitato alle persone dei suoi beneficiari; non si estende né ai familiari, né ai loro successori in diritto, né ad altri interessati a raggiungere il fondo dedotto in edificazione; in caso di vendita o di cessione del fondo a terzi, il nuovo proprietario non potrebbe accedervi; che, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, la controversa servitù di passo non garantisce di conseguenza un accesso sufficiente al fondo; che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che a torto la conferma; che la tassa di giustizia è a carico del resistente, ritenuto che il comune ne va esente, siccome comparso in causa - senza successo - soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi interessi particolari (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b); che le ripetibili di entrambe le istanze sono invece suddivise in parti uguali fra il comune ed il resistente secondo soccombenza (art. 31 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 19, 22 LPT; 77 LALPT; 781 CCS; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza, sono annullate: 1.1.   la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3849); 1.2.   la licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente.

3.   Il comune ed il resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4.   Intimazione a:;;; . terzi implicati

1. CO1 1 patrocinato da: PA2

2. CO2

3. CO3

4. CO4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario