esclusione dalla procedura
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.10.2004 52.2004.294 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.10.2004 52.2004.294 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.10.2004 52.2004.294
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Incarto n. 52.2004.294 Lugano 11 ottobre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 della RI1 patrocinata da: PA1 contro la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3468), che esclude l'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da vetraio occorrenti alla nuova scuola media di __________; viste le risposte:
- 15 settembre 2004 dell'ULSA
- 24 settembre 2004 della Sezione della logistica letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 23 aprile 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di vetri per tetti piani occorrenti alla nuova scuola media di __________ (FU n. 33, pag. 2950 seg.); che alla posizione 15.1 il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- economicità 40%
- qualità dei prodotti 30%
- termini 20%
- formazione apprendisti 10% che alla stessa posizione era chiesto ai concorrenti di indicare i tempi d'esecuzione in giorni lavorativi; la richiesta era formulata come segue: DA COMPLETARE DALL'OFFERENTE: tempi di esecuzione .. .. giorni lavor ativi che alla gara hanno partecipato 12 ditte, fra cui la ricorrente RI1 (__________) con un'offerta di fr. 222'689.-; che con decisione 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della ricorrente poiché ometteva di indicare i tempi di esecuzione; che contro la predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che l'insorgente sostiene di aver indicato un termine di 15 giorni; produce al riguardo una bozza del capitolato compilata a matita, che alla posizione tempi di esecuzione espone la cifra 15; sostiene che la sua offerta sarebbe stata manipolata; che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, producendo l'originale dell'offerta inoltrata dalla ricorrente, compilato a penna con una grafia palesemente diversa da quella della bozza compilata a matita, prodotta dalla __________ con il ricorso; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivamente inoltrato all'istanza competente (art. 36 LCPubb) da una concorrente legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); che, giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude le offerte tardive e quelle che presentano lacune formali rilevanti; che la mancata indicazione dei tempi di esecuzione costituisce una lacuna rilevante, che non può in nessun caso essere corretta; l'indicazione è infatti determinante per valutare l'offerta dal profilo dei termini d'esecuzione; che la ricorrente non ha indicato i tempi d'esecuzione; la sua offerta è quindi incompleta su un aspetto determinante; che nulla permette di ritenere che la ricorrente abbia indicato i tempi d'esecuzione preventivati e che l'indicazione sia sparita dopo l'inoltro dell'offerta; alla posizione 15.1 tempi di esecuzione, il modulo d'offerta inoltrato dalla __________ non presenta alcun segno di cancellazioni; che l'accusa di aver manipolato l'offerta, rivolta all'amministrazione cantonale è del tutto gratuita, priva di qualsiasi supporto probatorio, oltre che infamante; che la decisione di escludere l'offerta è quindi pienamente giustificata; che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza; Per questi motivi, visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: terzi implicati Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario