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52.2004.279

revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo d'ammonimento. Necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali

Ticino ·04 · 2004-08-26 · Italiano TI
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Incarto n.52.2004.279

Lugano

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di

RI1

contro

la decisione 13 luglio 2004 (n. 3288) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione, Dipartimento delle Istituzioni, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali, a scopo di ammonimento;

vista la risposta 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

;

;

Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi,3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria