costruzione di un parcheggio sotterraneo
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine; che la richiesta di stralcio dei tre procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi è peraltro venuto meno; che la desistenza comporta la crescita in giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa; che la tassa di giustizia del presente decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente, non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente assunti dai contribuenti; che il ricorrente va inoltre condannato a versare alla __________ un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che: · dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca; · accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca; che la pretesa del comune di __________ di subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________ ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente vietato l'uso di due aule della biblioteca; che, nella misura in cui questo dispositivo è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione. Per questi motivi, visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.09.2005 52.2004.242 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.09.2005 52.2004.242 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.09.2005 52.2004.242
Incarto n. 52.2004.242 52.2005.79/86 Lugano 21 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi (a) 19 luglio 2004, (b) 9 marzo 2005, (c) 14 marzo 2005 di RI 1 patrocinato da: PA 1 contro (a) la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato (n. 3085) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 maggio 2004 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di mettergli a disposizione una copia del rapporto di constatazione allestito da un agente della polizia comunale; (b) la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 827) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (part. 608 RF); (c) la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 826) che: 1. dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca (part. 1855 RF); 2. accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca; viste le risposte:
- 4 agosto 2004 del Responsabile della protezione dei dati;
- 17 agosto 2004 del municipio di __________;
- 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato; al ricorso sub a;
- 18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 23 marzo 2005 del municipio di __________;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2005 della __________ (__________); al ricorso sub b;
- 18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 23 marzo 2005 del municipio di __________;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2005 della __________ (__________); al ricorso sub c; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata vicino alla __________ (__________), diretta da __________; che tra le parti, in lite anche davanti al giudice civile, si è sviluppato un esteso contenzioso riguardante l'uso che la scuola fa delle sue infrastrutture, rispettivamente il rilascio di licenze edilizie; che degli otto procedimenti di ricorso avviati davanti a questo tribunale ne sono rimasti pendenti tre, concernenti: · l'esame di atti presso l'allora municipio di __________ (52.2004.242); · la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (52.2005.79); · la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti d'opera apportate nell'ambito della costruzione di uno stabile ad uso biblioteca (52.2005.86); che nell'ambito dell'ultimo procedimento il 19 luglio 2005 il ricorrente ha comunicato a questo tribunale di aver stipulato un diritto di compera a favore della __________; ha quindi chiesto, come agli accordi presi dalle parti, di stralciare la procedura dai ruoli senza prelievo di spese di prima e di seconda istanza, compensate le ripetibili; che con scritto 9 agosto 2005 la __________ ha comunicato che gli accordi interventi prevedevano il ritiro del ricorso; che il 22 agosto 2005 il ricorrente ha allora chiesto di stralciare le tre procedure sopra menzionate senza prelevare spese, ritenuto che il comune di __________ rinunciava all'assegnazione di ripetibili con l'auspicio che anche la __________ facesse altrettanto; che il 24 agosto 2005 il comune di __________ ha dichiarato di non opporsi allo stralcio, purché anche la __________ rinunciasse alle ripetibili, considerato che sinora non aveva rinunciato ad avanzare pretese per questo titolo nei suoi confronti; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine; che la richiesta di stralcio dei tre procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi è peraltro venuto meno; che la desistenza comporta la crescita in giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa; che la tassa di giustizia del presente decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente, non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente assunti dai contribuenti; che il ricorrente va inoltre condannato a versare alla __________ un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che: · dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo stabile ad uso biblioteca; · accoglie il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca; che la pretesa del comune di __________ di subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________ ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente vietato l'uso di due aule della biblioteca; che, nella misura in cui questo dispositivo è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione. Per questi motivi, visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario