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52.2003.73

Ticino · 2003-11-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti allegati al ricorso,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come meglio si vedrà nel seguito, la

documentazione inoltrata dal ricorrente con scritti 9 maggio 2003 (estratto del

registro di commercio 22 aprile 2003 relativo alla __________), rispettivamente

1° luglio 2003 (dichiarazione 30 giugno 2003 del dr. __________) non procura a

questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per statuire sul

diniego dell’autorizzazione, oggetto del presente ricorso.

2.   Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale

sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L’autorizzazione è rilasciata

dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i requisiti posti dall’art. 8 LFid, tra i

quali figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento

di un periodo di pratica di due anni nel settore specifico in cui s’intende

conseguire l’autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid).

È considerato fiduciario finanziario ai sensi dell’art. 7 LFid chi svolge

un’attività non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più

delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e

amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e amministrazione

di titoli e quote di proprietà (lett. c), intermediazione di investimenti in

materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso

le borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni di cambio eseguite

a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di fondi per

investimenti in generale (lett. f).

I titoli di studio riconosciuti per operare quale fiduciario finanziario sono

indicati all’art. 12 LFid: trattasi della licenza in scienze economiche o

commerciali rilasciata da un’università svizzera (lett. a), del diploma

rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d’amministrazione

(SSQUEA, ora SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)

(lett. b) e dell’autorizzazione ad esercitare come fiduciario commercialista a

condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo

finanziario (lett. c).

3.

Il ricorrente postula il rilascio dell’autorizzazione ai sensi

dell’art. 12 lett. c LFid, essendo egli autorizzato all’esercizio della professione

di fiduciario commercialista e avendo egli ampiamente assolto il periodo di

pratica settoriale, segnatamente presso il

local desk

della __________

dove ha operato per più di due anni in qualità di gestore patrimoniale a diretto

contatto con la clientela locale.

3.1. Come emerge dal relativo rapporto,

l’art. 12 lett. c LFid è stato introdotto a livello commissionale con

l’espresso intento di estendere ai fiduciari commercialisti, autorizzati in

virtù di un titolo di studio riconosciuto (cfr. art. 10 LFid), la possibilità

di accedere alla professione di fiduciario finanziario, benché privi dei titoli

presupposti per l’esercizio di tale attività, ossia della licenza in scienze

economiche o commerciali rilasciata da un’università svizzera, rispettivamente

del diploma SSQUEA (ora SUPSI) di economia e amministrazione (cfr. art. 12

lett. a e b LFid).

Sebbene ciò non venga espressamente ritenuto

nel rapporto commissionale, non appare fuori luogo dedurre che la commissione

legislativa intendesse per converso escludere dall’autorizzazione agevolata

giusta l’art. 12 lett. c LFid i fiduciari commercialisti autorizzati, ma privi

di un titolo di studio riconosciuto (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione

della legislazione sul messaggio 8.3.1983 concernente una legge sull'esercizio

delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984,

vol. 1, p. 546 ss, p. 551 ad art. 12).

3.2. In ogni caso, le finalità stesse della

LFid non consentono di porre a beneficio dell’autorizzazione secondo l’art. 12

lett. c LFid coloro i quali, sprovvisti di qualsiasi titolo di studio

riconosciuto, hanno ottenuto, come nel caso concreto, l’autorizzazione ad

esercitare l’attività di fiduciario commercialista esclusivamente in virtù del

regime transitorio introdotto dall’or abrogato art. 23

bis

LFid (il

cui testo è semplicemente confluito nell’art. 23a LFid, attualmente in vigore;

cfr. decreto legislativo del Gran Consiglio concernente la modifica della legge

sull’esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria

primaverile, vol. 1.2., p. 1373 sub V). L’art. 23

bis

LFid è infatti

stato introdotto nel 1988 (BU 88, 213) allo scopo di estendere alle persone

prive di un titolo riconosciuto, che operavano nel settore bancario e parabancario

e che erano pertanto escluse dal sistema autorizzativo (cfr. art. 4 lett. b e c

LFid), la possibilità di richiedere in ogni tempo l’autorizzazione al libero

esercizio della professione, qualora avessero deciso di accedere ad una nuova

attività secondo modalità per le quali l’autorizzazione si rivelava invece

necessaria. Analogamente all’art. 23 cpv. 3 LFid, l’art. 23

bis

LFid

prevedeva comunque una facilitazione del tutto eccezionale, appositamente ed

esclusivamente concepita per permettere agli operatori del settore, che

all’entrata in vigore della LFid aveva esercitato la professione nel rispettivo

ramo (commerciale, immobiliare o finanziario) a titolo principale da almeno

cinque anni e in modo continuativo fino all’introduzione della relativa

domanda, di ottenere l’autorizzazione, evitando loro di dover cambiare professione

o quantomeno di esercitarla secondo modalità essenzialmente diverse a causa del

riconoscimento di studio mancante (cfr. RDAT II-2001 n. 51, consid. 2.1.; RDAT

II-1996 n. 54, consid. 5c). L’art. 23

bis

LFid non mirava per contro

ad agevolare la suddetta categoria di professionisti, consentendo loro di

estendere la propria attività ad un ulteriore ramo fiduciario, in particolare

quello finanziario, benché privi dei necessari requisiti di studio. Ammettere

il contrario significherebbe, in ultima analisi, misconoscere il precipuo scopo

della legge, varata per garantire la sicurezza del pubblico autorizzando

l’accesso all’attività di fiduciario soltanto ai richiedenti in possesso di un

titolo di studio qualificato, attestante secondo criteri obiettivi e quindi

rispettosi della parità di trattamento l’idoneità all’esercizio della professione.

A maggior ragione queste considerazioni valgono nell’ambito finanziario, dove

l’entità dei capitali coinvolti, spesso ingenti, e la pronunciata autonomia di

cui godono gli operatori del settore espongono gli investitori ad un rischio

necessariamente accresciuto.

3.3. Quanto appena espresso viene

corroborato dall’interpre-

tazione sistematica dell’art. 12 lett. c

LFid, che si inserisce sotto il titolo di legge disciplinante i “titoli di

studio

riconosciuti” (v. art. 10 LFid), ossia i titoli ottenuti a seguito di un

apprendimento teorico e che in tutta evidenza non comprendono le autorizzazioni

rilasciate, come nel caso concreto, sulla base della mera esperienza professionale.

Se il legislatore avesse davvero voluto estendere ai fiduciari commercialisti,

autorizzati sulla base della relativa pratica professionale (cfr. art. 23 cpv.

3 LFid), l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario,

lo avrebbe fatto introducendo la rispettiva norma tra i disposti transitori

della LFid, ritenuto che l’impianto della legge non disciplina altrove le

autorizzazioni rilasciate in deroga al requisito del possesso di un titolo di

studio riconosciuto.

4.   Nell’evenienza

concreta, il ricorrente non possiede un titolo di studio riconosciuto ai sensi

dell’art. 12 lett. a-b LFid. Il diploma ottenuto presso la scuola superiore di

commercio di Svitto e la frequentazione dei corsi d’aggiornamento organizzati

dall’Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino (OADFCT) non

possono supplire alla mancanza dei titoli di studio richiesti dalla legge.

Concessa grazie ad un regime eccezionale (cfr. art. 23

bis

LFid, ora

art. 23a LFid), nemmeno l’autorizzazione all’esercizio della professione di

fiduciario commercialista rilasciata al ricorrente il 23 gennaio 1990 e

rinnovata il 25 giugno 2002 basta all’ottenimento dell’autorizzazione giusta

l’art. 12 lett. c LFid (v. consid. 3).

Atteso che il ricorrente non dispone di alcun titolo di studio riconosciuto

allo scopo, egli non può essere autorizzato ad esercitare la professione di

fiduciario finanziario.

5.

Sulla scorta dei precedenti considerandi, può rimanere inevasa la

questione di sapere se il ricorrente, in considerazione del lungo periodo

intercorso tra lo svolgimento dell’attività finanziaria presso il

local desk

della __________ e il rilascio dell’autorizzazione di fiduciario

commercialista, adempia concretamente il requisito della pratica biennale nel

ramo finanziario previsto dall’art. 12 lett. c LFid.

6.

Sebbene alla luce di argomenti diversi da quelli addotti dal Consiglio

di Stato sulla scorta del preavviso dipartimentale, il giudizio impugnato va

quindi confermato, respingendo il gravame contro di esso inoltrato dal ricorrente.

Non essendo ancora stata chiarita da questo Tribunale la questione giuridica

sottesa al presente giudizio (v. consid. 3.), si prescinde dal prelievo di una

tassa di giustizia (RDAT 1977 n. 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 28 3a).

Dato l’esito, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 7, 8, 8a, 10, 12, 23, 23a LFid; 18,

23

bis

vLFid; 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è

respinto

.

2.   Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2003.73 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2003.73 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2003.73

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.73 Lugano 5 novembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di contro la decisione 11 febbraio 2003 (n. 624), con cui il Consiglio di Stato ha negato al ricorrente l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario; vista la risposta 2 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. __________ __________, __________, qui ricorrente, ha conseguito il diploma di commercio presso la __________ __________ __________ di __________ nel 1952. Nello stesso anno ha iniziato la sua attività professionale presso una società di __________ quale contabile. Dal 1954 al 1963 ha lavorato presso la Banca __________ __________ __________ (__________), nelle sedi di __________, __________ e __________, quindi, dal 1963 al 1967 presso il __________ di __________ come capo contabile. Rientrato alle dipendenze della __________, dal 1° dicembre 1967 al 31 dicembre 1986 ha operato in numerosi dipartimenti dell’istituto quale responsabile per la ricerca di informazioni societarie (1967-1982), l’organizzazione e il controllo della clientela orientale e l’esecuzione di affari esteri oltremare (1982-1983), come pure per il servizio marketing disposto per coordinare l’attività di acquisizione clienti (1984). Dal 1° gennaio 1987 al 30 settembre 1989 ha assunto la carica di gestore e responsabile del servizio di gestione patrimoniale denominato local desk e rivolto alla clientela locale. Lasciata la banca, dal 1° ottobre 1989 il ricorrente ha operato in qualità di fiduciario e presidente del consiglio di amministrazione in seno alla __________, in virtù dell’autorizzazione cantonale ad esercitare come fiduciario commercialista e immobiliare, rilasciatagli il 23 gennaio 1990 in base al regime transitorio introdotto dall’or abrogato art. 23 bis LFid e rinnovata il 25 giugno 2002, dopo che egli aveva ripreso l’attività professionale, interrotta nel 1995 per ragioni personali. B. Il 29 agosto 2002 __________ __________ ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un’istanza tendente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario finanziario. Raccolto il preavviso negativo del Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, con decisione 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta istanza. Secondo il Governo, l’interessato, sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, non potrebbe beneficiare dell’autorizzazione giusta l’art. 23a LFid, non avendo ininterrottamente esercitato l’attività di consulente finanziario presso la __________ fino all’inoltro della domanda in esame. Egli non potrebbe inoltre essere posto a beneficio dell’autorizzazione giusta l’art. 12 lett. c LFid, difettando il requisito del periodo di pratica biennale nel ramo finanziario. Irrilevante sarebbe l’attività presso la __________, non essendo il ricorrente subordinato, come richiesto, al controllo di un professionista autorizzato. Contrariamente allo spirito di predetta norma, il rilascio dell’autorizzazione quale fiduciario commercialista sarebbe inoltre avvenuto successivamente all’esperienza professionale maturata presso il local desk della __________. Tra i due eventi non sussisterebbe infine un ragionevole legame temporale. C.  Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e postulando il rilascio della controversa autorizzazione. Egli adempirebbe infatti i requisiti fissati dall’art. 12 lett. c LFid, essendo titolare di un’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, e avendo maturato la necessaria esperienza professionale nel ramo finanziario durante la sua lunga permanenza alla __________, segnatamente durante il periodo trascorso presso il relativo local desk . Alla luce delle riconosciute capacità del ricorrente in ambito finanziario, la restrittiva interpretazione dell’art. 12 lett. c LFid addotta dalle autorità cantonali in merito al computo del periodo di pratica disattenderebbe il principio della legalità e la libertà economica garantita dall’art. 27 CF. D. All’accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomenti che, per quanto necessario, verranno discussi qui appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8a LFid), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti allegati al ricorso, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come meglio si vedrà nel seguito, la documentazione inoltrata dal ricorrente con scritti 9 maggio 2003 (estratto del registro di commercio 22 aprile 2003 relativo alla __________), rispettivamente 1° luglio 2003 (dichiarazione 30 giugno 2003 del dr. __________) non procura a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per statuire sul diniego dell’autorizzazione, oggetto del presente ricorso.

2.   Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi e a titolo professionale sono soggette ad autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid). L’autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato a chi soddisfa i requisiti posti dall’art. 8 LFid, tra i quali figurano il possesso di un titolo di studio riconosciuto e lo svolgimento di un periodo di pratica di due anni nel settore specifico in cui s’intende conseguire l’autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. e LFid). È considerato fiduciario finanziario ai sensi dell’art. 7 LFid chi svolge un’attività non occasionale nel campo finanziario, in particolare una o più delle seguenti attività: consulenza negli investimenti (lett. a), gestione e amministrazione di patrimoni (lett. b), intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e quote di proprietà (lett. c), intermediazione di investimenti in materie prime e metalli e pietre preziose, divise e valori segnatamente attraverso le borse operanti nei rispettivi rami (lett. d), operazioni di cambio eseguite a titolo principale (lett. e), intermediazione e raccolta di fondi per investimenti in generale (lett. f). I titoli di studio riconosciuti per operare quale fiduciario finanziario sono indicati all’art. 12 LFid: trattasi della licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un’università svizzera (lett. a), del diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d’amministrazione (SSQUEA, ora SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) (lett. b) e dell’autorizzazione ad esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario (lett. c). 3. Il ricorrente postula il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 lett. c LFid, essendo egli autorizzato all’esercizio della professione di fiduciario commercialista e avendo egli ampiamente assolto il periodo di pratica settoriale, segnatamente presso il local desk della __________ dove ha operato per più di due anni in qualità di gestore patrimoniale a diretto contatto con la clientela locale. 3.1. Come emerge dal relativo rapporto, l’art. 12 lett. c LFid è stato introdotto a livello commissionale con l’espresso intento di estendere ai fiduciari commercialisti, autorizzati in virtù di un titolo di studio riconosciuto (cfr. art. 10 LFid), la possibilità di accedere alla professione di fiduciario finanziario, benché privi dei titoli presupposti per l’esercizio di tale attività, ossia della licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un’università svizzera, rispettivamente del diploma SSQUEA (ora SUPSI) di economia e amministrazione (cfr. art. 12 lett. a e b LFid). Sebbene ciò non venga espressamente ritenuto nel rapporto commissionale, non appare fuori luogo dedurre che la commissione legislativa intendesse per converso escludere dall’autorizzazione agevolata giusta l’art. 12 lett. c LFid i fiduciari commercialisti autorizzati, ma privi di un titolo di studio riconosciuto (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione della legislazione sul messaggio 8.3.1983 concernente una legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, p. 546 ss, p. 551 ad art. 12). 3.2. In ogni caso, le finalità stesse della LFid non consentono di porre a beneficio dell’autorizzazione secondo l’art. 12 lett. c LFid coloro i quali, sprovvisti di qualsiasi titolo di studio riconosciuto, hanno ottenuto, come nel caso concreto, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di fiduciario commercialista esclusivamente in virtù del regime transitorio introdotto dall’or abrogato art. 23 bis LFid (il cui testo è semplicemente confluito nell’art. 23a LFid, attualmente in vigore; cfr. decreto legislativo del Gran Consiglio concernente la modifica della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria primaverile, vol. 1.2., p. 1373 sub V). L’art. 23 bis LFid è infatti stato introdotto nel 1988 (BU 88, 213) allo scopo di estendere alle persone prive di un titolo riconosciuto, che operavano nel settore bancario e parabancario e che erano pertanto escluse dal sistema autorizzativo (cfr. art. 4 lett. b e c LFid), la possibilità di richiedere in ogni tempo l’autorizzazione al libero esercizio della professione, qualora avessero deciso di accedere ad una nuova attività secondo modalità per le quali l’autorizzazione si rivelava invece necessaria. Analogamente all’art. 23 cpv. 3 LFid, l’art. 23 bis LFid prevedeva comunque una facilitazione del tutto eccezionale, appositamente ed esclusivamente concepita per permettere agli operatori del settore, che all’entrata in vigore della LFid aveva esercitato la professione nel rispettivo ramo (commerciale, immobiliare o finanziario) a titolo principale da almeno cinque anni e in modo continuativo fino all’introduzione della relativa domanda, di ottenere l’autorizzazione, evitando loro di dover cambiare professione o quantomeno di esercitarla secondo modalità essenzialmente diverse a causa del riconoscimento di studio mancante (cfr. RDAT II-2001 n. 51, consid. 2.1.; RDAT II-1996 n. 54, consid. 5c). L’art. 23 bis LFid non mirava per contro ad agevolare la suddetta categoria di professionisti, consentendo loro di estendere la propria attività ad un ulteriore ramo fiduciario, in particolare quello finanziario, benché privi dei necessari requisiti di studio. Ammettere il contrario significherebbe, in ultima analisi, misconoscere il precipuo scopo della legge, varata per garantire la sicurezza del pubblico autorizzando l’accesso all’attività di fiduciario soltanto ai richiedenti in possesso di un titolo di studio qualificato, attestante secondo criteri obiettivi e quindi rispettosi della parità di trattamento l’idoneità all’esercizio della professione. A maggior ragione queste considerazioni valgono nell’ambito finanziario, dove l’entità dei capitali coinvolti, spesso ingenti, e la pronunciata autonomia di cui godono gli operatori del settore espongono gli investitori ad un rischio necessariamente accresciuto. 3.3. Quanto appena espresso viene corroborato dall’interpre- tazione sistematica dell’art. 12 lett. c LFid, che si inserisce sotto il titolo di legge disciplinante i “titoli di studio riconosciuti” (v. art. 10 LFid), ossia i titoli ottenuti a seguito di un apprendimento teorico e che in tutta evidenza non comprendono le autorizzazioni rilasciate, come nel caso concreto, sulla base della mera esperienza professionale. Se il legislatore avesse davvero voluto estendere ai fiduciari commercialisti, autorizzati sulla base della relativa pratica professionale (cfr. art. 23 cpv. 3 LFid), l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario, lo avrebbe fatto introducendo la rispettiva norma tra i disposti transitori della LFid, ritenuto che l’impianto della legge non disciplina altrove le autorizzazioni rilasciate in deroga al requisito del possesso di un titolo di studio riconosciuto.

4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente non possiede un titolo di studio riconosciuto ai sensi dell’art. 12 lett. a-b LFid. Il diploma ottenuto presso la scuola superiore di commercio di Svitto e la frequentazione dei corsi d’aggiornamento organizzati dall’Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino (OADFCT) non possono supplire alla mancanza dei titoli di studio richiesti dalla legge. Concessa grazie ad un regime eccezionale (cfr. art. 23 bis LFid, ora art. 23a LFid), nemmeno l’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario commercialista rilasciata al ricorrente il 23 gennaio 1990 e rinnovata il 25 giugno 2002 basta all’ottenimento dell’autorizzazione giusta l’art. 12 lett. c LFid (v. consid. 3). Atteso che il ricorrente non dispone di alcun titolo di studio riconosciuto allo scopo, egli non può essere autorizzato ad esercitare la professione di fiduciario finanziario. 5. Sulla scorta dei precedenti considerandi, può rimanere inevasa la questione di sapere se il ricorrente, in considerazione del lungo periodo intercorso tra lo svolgimento dell’attività finanziaria presso il local desk della __________ e il rilascio dell’autorizzazione di fiduciario commercialista, adempia concretamente il requisito della pratica biennale nel ramo finanziario previsto dall’art. 12 lett. c LFid. 6. Sebbene alla luce di argomenti diversi da quelli addotti dal Consiglio di Stato sulla scorta del preavviso dipartimentale, il giudizio impugnato va quindi confermato, respingendo il gravame contro di esso inoltrato dal ricorrente. Non essendo ancora stata chiarita da questo Tribunale la questione giuridica sottesa al presente giudizio (v. consid. 3.), si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (RDAT 1977 n. 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 3a). Dato l’esito, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 7, 8, 8a, 10, 12, 23, 23a LFid; 18, 23 bis vLFid; 28, 31, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario