Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.71 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.71 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.71
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2003.71 Lugano 3 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Flavio Canonica, vicecancelliere statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di contro la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 812) che ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione sul fondo n. __________ RF __________; viste le risposte: - 17 marzo 2003 di __________ __________; - 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
- 21 marzo 2003 del municipio di __________; preso atto della replica 31 marzo 2003 dei ricorrenti e delle dupliche: - 10 aprile 2003 del municipio di __________; - 12 aprile 2003 di __________ __________; - 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che __________ __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________, situato in zona residenziale __________, su cui sorge una stalla che serve l’azienda agricola di cui il resistente è titolare; che, negatagli a più riprese l’autorizzazione ad ampliare la stalla, il resistente ha infine chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire contiguamente alla stessa la propria casa d’abitazione; che durante il periodo di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti __________, __________ e __________ __________, proprietari del fondo vicino, adducendo che tramite l’edificio postulato __________ __________ intenderebbe in realtà incrementare l’attività della sua azienda agricola; che, raccolto il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 20 dicembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l’opposizione; che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato, ritenuto il progetto conforme alle disposizioni legali applicabili, ha confermato il provvedimento, rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti; che avverso la predetta pronuncia governativa Aurora, Domenico e __________ __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio, e ribadendo in sostanza quanto eccepito in sede d’opposizione; che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, proponendo la riconferma del giudizio impugnato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio e il beneficiario della controversa licenza, le cui argomentazioni verranno, per quanto necessario, riprese nel seguito; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE e la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari del fondo confinante con quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità statuisce sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda (Scolari, Commentario, II ed. N. 627); che l’autorità, per contro, non si pronuncia sulla legittimità delle opere che dovessero venire effettivamente eseguite; se i piani non corrispondono alle opere eseguite o se la destinazione dichiarata differisce da quella effettiva, la licenza eventualmente rilasciata non pone rimedio al permesso mancante (cfr. STA inedita 9.5.2001, in re S., consid. 2); che, nell’evenienza concreta, dalla domanda di costruzione, dai piani e dalla relazione tecnica emerge inequivocabilmente come l’opera dedotta in licenza, futura residenza di __________ __________, verrà destinata esclusivamente a fini abitativi, non aziendali, come paventano i ricorrenti; che la progettata casa unifamiliare risponde pienamente alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (zona residenziale R2) e soddisfa gli ulteriori parametri edilizi; che ciò non viene invero eccepito nemmeno dai ricorrenti; che nondimeno occorre esaminare se l’aggiunta della casa d’abitazione alla stalla, quest’ultima in evidente contrasto con la funzione della zona residenziale, configuri un ampliamento ammissibile ai sensi dell’art. 70 LALPT; che secondo tale disposto edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono solo essere conservati tramite lavori di manutenzione ordinari (cpv. 1); possono tuttavia essere eccezionalmente autorizzati ampliamenti a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2); occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l’entità dell’intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando gli interessi pubblici e privati posti a confronto; inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il diritto successivamente entrato in vigore (RDAT 1999-I N. 28, II-1994 N. 46, II-1992 N. 39; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 70 LALPT N. 516 seg.); che, in concreto, l’opera dedotta in licenza, di per sé conforme con la legislazione applicabile, pur destinata ad ospitare il fattore dell’azienda agricola, persegue uno scopo abitativo; non è quindi atta ad incrementare l’utilizzo della stalla esistente; è prevedibile semmai che l’insediamento di __________ __________ nella nuova abitazione comporti, nell’interesse proprio e dei vicini qui ricorrenti, una riduzione delle eventuali immissioni moleste provenienti dalla stalla; che, pertanto, l’intervento edilizio all’esame non è suscettibile di aumentare i motivi di contrasto con la zona residenziale in cui è previsto e quindi, considerato il precipuo interesse del resistente alla sua realizzazione, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LALPT; che, stante quanto precede, nulla osta dunque al rilascio della licenza edilizia; che, qualora limitatamente al fondo in questione si verificasse il potenziamento dell’attività agricola prospettato dai ricorrenti, in quanto rilevante dal profilo ambientale, edilizio e pianificatorio, esso necessiterebbe di un’ulteriore autorizzazione; che, in esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli art. 70 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario