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52.2003.69

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.69 Lugano 14 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del contro la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione __________ (__________) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione su suolo patriziale; viste le risposte:

-    10 marzo 2003 del municipio di __________;

-    11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

-    18 marzo 2003 della Fondazione __________;

-      1 aprile 2003 della Sezione dei beni monumentali e ambientali; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di __________ ha inflitto una multa di fr. 2'000.- alla Fondazione __________ (__________) per aver abusivamente realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni; che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________; che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a sanzionare abusi edilizi; che contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della multa inflitta alla __________; che l'insorgente rileva di aver imputato alla __________ di aver violato l'art. 14 del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147 lett. b LOP; che per principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il principio societas delinquere non potest; eccezioni alla regola sono date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032); che la LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche; che la __________ è una persona giuridica; non era quindi punibile; che già per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, la multa andava annullata; che il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 118, 147 LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il patriziato di __________ rifonderà fr. 300.- alla __________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario