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52.2003.295

Ticino · 2010-03-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 la zona industriale è destinata in principio alle attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini nonché uffici e commerci connessi con l’attività principale.

E. 2 Non sono ammesse residenze, ad esclusione di

quelle di servizio.

che per attività industriale s’intende

generalmente un processo lavorativo volto alla produzione di beni di consumo su

vasta scale, con un rilevante impiego di macchinari ed installazioni, che

ingenerano ripercussioni marcate sull'ambiente circostante (Adelio Scolari, Commentario,

IIa ed., ad art. 67 LALPT, n. 484);

che come ben rileva il Consiglio di Stato le

attività industriali comprendono anche le attività collaterali necessarie alla

produzione, alla gestione ed alla commercializzazione di beni (depositi, magazzini,

uffici e servizi, ecc.);

che in relazione alla disposizione in esame,

il commento alle NAPR, parte integrante dei materiali legislativi, spiega che

nelle

zone industriali gli uffici ed i commerci sono ammessi soltanto se in evidente

connessione con l’attività principale svolta nell’azienda (ad esempio la

vendita diretta di prodotti eseguiti dall’azienda insediata). Con questa

disposizione si vuole evitare l’occupazione di terreno destinato ad attività

produttive con uffici e commerci indipendenti dalle aziende insediate che

potrebbero generare un forte traffico e di conseguenza rendere insufficiente la

rete infrastrutturale prevista dal piano;

che, interpretata secondo il testo ed alla

luce delle sue finalità, documentate dai materiali legislativi, la locuzione

in

principio

, contenuta nell'art. 18 NAPR, appare chiaramente volta a relativizzare

la funzione industriale della zona soltanto al fine di permettere

l'insediamento di attività accessorie alla destinazione principale; in nessun

caso, le si può attribuire il significato prospettato dalla ricorrente;

ammettere che escluda soltanto gli insediamenti residenziali che non siano di

servizio finirebbe per stravolgere le stesse finalità della zona;

che l'esercizio pubblico in discussione

costituisce a non averne dubbio un'attività commerciale autonoma ed

indipendente dalle attività industriali presenti nella zona; nel fatto che cibi

e bevande serviti al pubblico siano confezionati sul posto non sono certamente

ravvisabili gli estremi di un'attività industriale; né l'attività del locale

può essere considerata connessa alle attività industriali della zona per il

semplice fatto che parte della clientela potrebbe essere costituita da

dipendenti di tali industrie;

che le censure di violazione del principio

di proporzionalità e della garanzia costituzionale della proprietà sono

improponibili; la legittimità delle disposizioni di PR può essere contestata in

sede di applicazione concreta soltanto se dopo l'approvazione del piano le

circostanze su cui si fonda si sono modificate in misura rilevante o se i

proprietari gravati non avevano motivo o non hanno avuto occasione di

contestarle nell'ambito della procedura di approvazione (DTF 106 Ia 317; Max

Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 143 B

II h; René Rhinow Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Erg. Bd., ibidem); presupposti, questi, che in concreto manifestamente non si

verificano, essendo il PR appena entrato in vigore ed essendo stata data ai

ricorrenti la possibilità di esercitare i loro diritti di difesa;

che in esito alle considerazioni che

precedono, la decisione impugnata va confermata siccome immune da violazioni

del diritto;

che la tassa di giustizia è a carico

dell’insorgente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 2 LPT; 21 LE; 18 NAPR di

__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è respinto.

2.   La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publiziert) 52.2003.295 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (publié) 52.2003.295 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2003.295

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.295 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: statuendo sul ricorso 15 settembre 2003 dell' __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3631) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 5 giugno 2003 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per costruire un esercizio pubblico (bar-caffetteria-paninoteca) nella zona industriale (part. n. __________ e __________ RF); viste le risposte:

-    22 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;

-    23 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-    15 ottobre 2003 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 19 febbraio 2003 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un edificio ad un piano, destinato a bar-caffetteria-paninoteca (48 posti interni e 24 esterni), a ridosso di uno stabile ad uso residenziale e commerciale (stazione di benzina con chiosco) situato nella zona industriale, lungo la strada cantonale che conduce al valico del __________; che con decisione 5 giugno 2003 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola contraria all’art. 18 NAPR, che nella zona industriale ammette soltanto costruzioni destinate ad attività produttive; che con giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, condividendo in sostanza le tesi dell’autorità comunale; che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata; che l’insorgente rileva come l’art. 18 NAPR limiti soltanto in principio gli insediamenti ammissibili alle attività produttive; ne deduce che non sarebbero escluse altre utilizzazioni, quali quelle commerciali; l’attività dell’esercizio pubblico, soggiunge, non sarebbe peraltro meramente commerciale, ma comporterebbe anche la produzione di beni di consumo; essa sarebbe inoltre strettamente connessa alle attività industriali presenti nella zona; il diniego della licenza violerebbe infine il principio della proporzionalità e la garanzia della proprietà; che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell’insorgente; Considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE; la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio censurato, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti: la situazione dei luoghi non è controversa ed è sufficientemente nota a questo tribunale; il sopralluogo chiesto dalla ricorrente non è quindi atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che, giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l’autorizzazione a costruire edifici ed impianti presuppone che siano conformi alla funzione della zona di utilizzazione in cui sono previsti; sono quindi ammesse soltanto costruzioni la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona in cui sono situate; il principio della conformità di zona è stato chiaramente e correttamente illustrato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato; non essendo in contestazione, basta un rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dalla precedente istanza; che secondo l’art. 18 NAPR di __________: 1. la zona industriale è destinata in principio alle attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini nonché uffici e commerci connessi con l’attività principale. 2. Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio. che per attività industriale s’intende generalmente un processo lavorativo volto alla produzione di beni di consumo su vasta scale, con un rilevante impiego di macchinari ed installazioni, che ingenerano ripercussioni marcate sull'ambiente circostante (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 67 LALPT, n. 484); che come ben rileva il Consiglio di Stato le attività industriali comprendono anche le attività collaterali necessarie alla produzione, alla gestione ed alla commercializzazione di beni (depositi, magazzini, uffici e servizi, ecc.); che in relazione alla disposizione in esame, il commento alle NAPR, parte integrante dei materiali legislativi, spiega che nelle zone industriali gli uffici ed i commerci sono ammessi soltanto se in evidente connessione con l’attività principale svolta nell’azienda (ad esempio la vendita diretta di prodotti eseguiti dall’azienda insediata). Con questa disposizione si vuole evitare l’occupazione di terreno destinato ad attività produttive con uffici e commerci indipendenti dalle aziende insediate che potrebbero generare un forte traffico e di conseguenza rendere insufficiente la rete infrastrutturale prevista dal piano; che, interpretata secondo il testo ed alla luce delle sue finalità, documentate dai materiali legislativi, la locuzione in principio, contenuta nell'art. 18 NAPR, appare chiaramente volta a relativizzare la funzione industriale della zona soltanto al fine di permettere l'insediamento di attività accessorie alla destinazione principale; in nessun caso, le si può attribuire il significato prospettato dalla ricorrente; ammettere che escluda soltanto gli insediamenti residenziali che non siano di servizio finirebbe per stravolgere le stesse finalità della zona; che l'esercizio pubblico in discussione costituisce a non averne dubbio un'attività commerciale autonoma ed indipendente dalle attività industriali presenti nella zona; nel fatto che cibi e bevande serviti al pubblico siano confezionati sul posto non sono certamente ravvisabili gli estremi di un'attività industriale; né l'attività del locale può essere considerata connessa alle attività industriali della zona per il semplice fatto che parte della clientela potrebbe essere costituita da dipendenti di tali industrie; che le censure di violazione del principio di proporzionalità e della garanzia costituzionale della proprietà sono improponibili; la legittimità delle disposizioni di PR può essere contestata in sede di applicazione concreta soltanto se dopo l'approvazione del piano le circostanze su cui si fonda si sono modificate in misura rilevante o se i proprietari gravati non avevano motivo o non hanno avuto occasione di contestarle nell'ambito della procedura di approvazione (DTF 106 Ia 317; Max Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 143 B II h; René Rhinow Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem); presupposti, questi, che in concreto manifestamente non si verificano, essendo il PR appena entrato in vigore ed essendo stata data ai ricorrenti la possibilità di esercitare i loro diritti di difesa; che in esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va confermata siccome immune da violazioni del diritto; che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente secondo soccombenza; Per questi motivi, visti gli art. 22 cpv. 2 LPT; 21 LE; 18 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario