Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 seg. LCPubb; esso deve in particolare garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari qualità; che, nell’evenienza concreta, è evidente che il committente ha disatteso il principio della parità di trattamento, invitando a partecipare alla gara dapprima tre ditte locali e poi, dopo averne aperto le offerte, un lotto di ulteriori tre ditte del locarnese; che non si può invero negare che, procedendo in questo modo, il committente abbia dato agli ulteriori tre concorrenti l'opportunità di venire a conoscenza del contenuto delle offerte inoltrate dai primi tre concorrenti; irrilevante è il fatto che i concorrenti del secondo lotto abbiano effettivamente approfittato dell'occasione; che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome palesemente lesiva del diritto; che gli atti vanno retrocessi al committente affinché aggiudichi i lavori alla ricorrente o, dandosene i motivi, annulli la gara; che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente __________ secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza:
E. 1.1 la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________ è annullata;
E. 1.2 gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi;
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.252 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.252 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.252
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2003.252 Lugano 3 settembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 agosto 2003 della __________ contro la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________; viste le risposte:
- 20 agosto 2003 della __________;
- 28 agosto 2003 dell’Ospedale regionale di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nella primavera di quest’anno la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha invitato tre ditte locali di impianti sanitari e di riscaldamento, fra cui la ricorrente __________, a presentare un’offerta per i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo; che il capitolato d’appalto e modulo d’offerta stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe stata decisa dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale dell’ente all’offerente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; che il capitolato non stabiliva particolari criteri d’aggiudicazione; che nel termine prestabilito le tre ditte invitate hanno inoltrato le seguenti offerte:
- __________ fr. 33'310.70
- __________ fr. 33'478.95
- __________ fr. 34'212.50 che il 12 giugno 2003 il committente ha aperto le offerte; che, per motivi che non emergono dagli atti, il committente ha poi invitato altre tre ditte, fra cui la resistente __________ ad inoltrare un’offerta; che il 2 luglio 2003 il committente ha aperto le seguenti ulteriori offerte:
- __________ fr. 27'296.75
- __________ fr. 28'279.45
- __________ fr. 32'448.95 che con decisione 21 luglio 2003 la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha aggiudicato i lavori alla __________ per l’importo di fr. 27'296.75; che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento; che l’insorgente sostiene che l’aggiudicataria non è membro dell’associazione di categoria __________; non avrebbe quindi pagato i contributi professionali; i prezzi esposti, allega, sarebbero inoltre sottocosto; che la direzione dell’ospedale di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la __________ postula il rigetto dell’impugnativa, contestando succintamente le tesi dell’insorgente; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb; che in quanto partecipante alla gara l’insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che nella procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb); che anche nella procedura ad invito il committente deve rispettare i principi generali della procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche, sanciti dagli art. 1 seg. LCPubb; esso deve in particolare garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari qualità; che, nell’evenienza concreta, è evidente che il committente ha disatteso il principio della parità di trattamento, invitando a partecipare alla gara dapprima tre ditte locali e poi, dopo averne aperto le offerte, un lotto di ulteriori tre ditte del locarnese; che non si può invero negare che, procedendo in questo modo, il committente abbia dato agli ulteriori tre concorrenti l'opportunità di venire a conoscenza del contenuto delle offerte inoltrate dai primi tre concorrenti; irrilevante è il fatto che i concorrenti del secondo lotto abbiano effettivamente approfittato dell'occasione; che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome palesemente lesiva del diritto; che gli atti vanno retrocessi al committente affinché aggiudichi i lavori alla ricorrente o, dandosene i motivi, annulli la gara; che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente __________ secondo soccombenza; per questi motivi, visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________ è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi;
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario