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52.2003.147

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 PAmm); che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l’insorgente possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza, all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.); che, nel caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie integralmente la sua domanda di costruzione; che dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall’autorità comunale; che a ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando irricevibile il gravame; che in questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente, che esulano peraltro palesemente dal contesto della presente procedura edilizia; che la tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della reiezione in limine dell’impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.05.2003 52.2003.147 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.05.2003 52.2003.147 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.05.2003 52.2003.147

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.147 Lugano 13 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 6 maggio 2003 di __________ contro la decisione 29 aprile 2003, no. 1853, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 10 marzo 2003 rilasciatagli dal municipio di __________ per la formazione di un accesso con rampa pedonale e posa di un cancello sulla part. no. __________ RF; richiamato l’art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 5 febbraio 2003 il qui ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________, in forma di notifica, il permesso di realizzare una rampa d’accesso pedonale e di posare un cancello sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà; che, previa pubblicazione della domanda di costruzione, contro la quale non sono state interposte opposizioni, con risoluzione 10 marzo 2003 il municipio ha accordato la chiesta licenza; che l’istante in licenza ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l’autorizzazione rilasciatagli, adducendo di essere stato costretto a presentare la suddetta domanda, in ragione delle conclusioni tratte da un decreto pretorile che reputa assurdo; che con giudizio 29 aprile 2003 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza di legittimazione attiva dell’insor-gente, ritenuto che l’autorità comunale ha integralmente accolto la sua domanda di costruzione; che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato unitamente all’avversata decisione municipale, sulla scorta delle argomentazioni già sollevate dinanzi all’autorità ricorsuale di prime cure; considerato, in diritto che, in virtù dell’art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza; che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE; che la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare la risoluzione governativa a lui avversa è certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm); che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l’insorgente possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza, all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.); che, nel caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie integralmente la sua domanda di costruzione; che dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall’autorità comunale; che a ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando irricevibile il gravame; che in questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito delle censure sollevate dall’insorgente, che esulano peraltro palesemente dal contesto della presente procedura edilizia; che la tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della reiezione in limine dell’impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario